Cassazione Penale, Sentenza n. 7253/2022 del 01/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Capozzi era stato dichiarato colpevole in appello di peculato (art. 314 c.p.) per essersi appropriato di euro 7.864,50, somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno dai clienti del suo "Hotel Park" e non versate al Comune di Rosignano Marittimo. Ricorre per cassazione contestando: (1) l'omessa applicazione del principio di specialità in relazione a un regolamento comunale che prevederebbe una sanzione amministrativa per l'omesso versamento dell'imposta (sostegno che il fatto sarebbe un illecito amministrativo speciale, non reato); (2) l'erronea esclusione dell'applicabilità dell'art. 47 c.p. (errore sul fatto) con la conseguente possibilità di qualificare il fatto come appropriazione indebita; (3) la presunta illegittimità costituzionale dell'art. 4 del d.lgs. n. 23/2011 (nella formulazione antecedente a talune modifiche) per irragionevolezza rispetto al diverso trattamento sanzionatorio riservato al contributo di sbarco.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto infondata la tesi della specialità: un regolamento comunale non può far venir meno la rilevanza penale di fatti già previsti da norme di rango superiore e il principio di specialità (art. 9 L. 24/11/1981, n. 689) non opera in senso diacronico per fatti anteriori a modifiche legislative; il fatto rimaneva riconducibile a peculato. Sul secondo motivo ha escluso che l'errore sulla qualifica di incaricato di pubblico servizio possa essere valutato come errore sul fatto esimente; tale errore rientra nell'errore di diritto e non scusa l'agente. Sul terzo motivo ha ritenuto infondata la questione di legittimità costituzionale: la diversa titolarità del rapporto d'imposta e il diverso regime giuridico giustificano un diverso trattamento. Conseguentemente il rigetto del ricorso conferma la condanna pronunciata in appello (pena di 1 anno e 4 mesi di reclusione) e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
Codice penale, art. 314 (peculato)
La condotta di chi, pur essendo tenuto a riscuotere somme per conto dell'ente pubblico, se ne appropria o le detrae integra il reato di peculato; tale qualificazione è stata ritenuta applicabile ai fatti anteriori alle modifiche legislative che hanno inciso sulla qualifica soggettiva
Codice penale, art. 47 (errore)
L'errore sulla qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio derivante da ignoranza o falsa interpretazione della legge è errore di diritto e non esclude la responsabilità penale; non può essere valorizzato come errore sul fatto ex art. 47 per ottenere esclusione della colpevolezza
Legge 24/11/1981, n. 689, art. 9 (principio di specialità)
Il principio di specialità tra illecito penale e illecito amministrativo opera in senso sincronico e non può essere invocato per degradare a mera sanzione amministrativa condotte già penalmente rilevanti in epoca anteriore; un regolamento comunale non può privare di rilevanza penale fatti sanzionati da norme di rango superiore
D.lgs. 23/03/2011, n. 23, art. 4 (imposta di soggiorno)
La disciplina nazionale definisce il quadro dell'imposta di soggiorno e la titolarità del rapporto d'imposta: la differente individuazione del soggetto titolare (rispetto ad altri tributi o contributi) giustifica trattamenti sanzionatori differenti
D.l. 19/05/2020, n. 34, art. 180 (modifiche normative rilevanti)
Le modifiche legislative introdotte nel 2020 hanno inciso sulla qualificazione soggettiva del gestore di strutture ricettive, ma non producono automaticamente effetti diabolitori retroattivi sulle condotte anteriori alla novella; pertanto la rilevanza penale delle condotte pregresse può permanere
Costituzione, art. 3 (principio di uguaglianza)
La questione di legittimità costituzionale fondata su presunte disparità rispetto ad altri tributi è stata ritenuta infondata: la differente situazione giuridica e la discrezionalità legislativa in materia fiscale/sanzionatoria rendono sostenibile la differenziazione
Codice penale, artt. 357 e 358 (definizioni di pubblico ufficiale e incaricato di pubblico servizio)
I concetti sono richiamati per chiarire che l'errore sulla qualifica non esonera dall'addebito penale; la giurisprudenza interpreta gli errori sulla qualifica come errori di diritto
Massime di principio
- Un regolamento comunale che prevede sanzioni amministrative non può, di per sé, eliminare la rilevanza penale di condotte già previste come reato da norme di rango superiore; il principio di specialità opera in senso sincronico e non può requalificare fatti anteriori a una modifica legislativa
- La mancata corresponsione di somme riscosse per conto di un ente pubblico (es. imposta di soggiorno) può integrare il reato di peculato quando la somma sia stata tenuta in qualità di incaricato di pubblico servizio o analoga veste pubblicistica
- L'errore sulla qualità dell'agente (essere o non essere pubblico ufficiale/ incaricato di pubblico servizio) è considerato errore di diritto: non esclude la punibilità e non vale come errore sul fatto ai sensi dell'art. 47 c.p.
- Le modifiche legislative che ricondizionano la qualificazione soggettiva possono avere effetto per il futuro ma non necessariamente producono un'abolitio criminis retroattiva; va verificata la portata temporale e la volontà del legislatore
- In casi simili, la difesa utile può concentrarsi su: (a) prova dell'effettivo possesso e destinazione delle somme; (b) tempestiva applicazione di novità legislative (eventuale retroattività/abolitio criminis); (c) specificità fattuale che dimostri l'assenza degli elementi costitutivi del peculato (es. appropriazione, dolo); (d) valutazione della normativa comunale solo in raccordo con la disciplina statale
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