Sentenza del 04/03/2019 n. 484 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Immobile storico - mancato accatastamento - strumentalità all'attività agricola - prova - spetta al contribuente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa pretesa del contribuente non è stata accolta. Il palazzo, pur essendo di interesse storico e già destinatario di un regime ICI di favore, non può essere considerato funzionalmente connesso all'attività agricola in assenza della prova concreta della sua strumentalità. L'omessa dimostrazione del collegamento funzionale ha impedito il riconoscimento dell'ulteriore trattamento invocato.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente sosteneva che un palazzo di interesse storico, non accatastato e asseritamente utilizzato nell'ambito di un'attività agricola, dovesse essere considerato funzionalmente connesso e strumentale a tale attività, beneficiando del relativo trattamento fiscale agevolato. La questione riguardava, in particolare, la prova del rapporto di strumentalità tra l'immobile e l'attività agricola. Secondo il principio affermato, tale rapporto non può essere presunto e deve essere dimostrato dal contribuente.
Norme richiamate
Disciplina ICI relativa agli immobili di interesse storico
L'immobile storico può beneficiare di un regime fiscale agevolato, ma tale agevolazione non comporta automaticamente il riconoscimento di ulteriori benefici fondati sulla sua asserita strumentalità all'attività agricola.
Principi sull'onere della prova del rapporto di strumentalità
Spetta al contribuente dimostrare con elementi concreti che l'immobile è effettivamente e funzionalmente utilizzato per lo svolgimento dell'attività agricola; il collegamento non può essere presunto dalla sola natura storica dell'edificio o dalla dichiarata destinazione.
Massime di principio
- Quando si invoca un'agevolazione fiscale per la strumentalità di un immobile rispetto a un'attività economica o agricola, il contribuente deve fornire prova concreta dell'utilizzo funzionale dell'immobile.
- La qualifica di immobile storico o il riconoscimento di un'agevolazione già applicata non implica automaticamente il diritto a ulteriori benefici fiscali.
- L'assenza di accatastamento o di una chiara documentazione sull'utilizzo dell'immobile può rendere più difficile dimostrare il rapporto di strumentalità.
- In caso di contestazione, occorre documentare sia l'effettivo svolgimento dell'attività sia il collegamento diretto, necessario e non meramente occasionale tra l'attività e l'immobile.
- Se il contribuente non assolve l'onere probatorio, l'amministrazione può legittimamente negare il trattamento fiscale agevolato richiesto.
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