Regolamento (UE) 2024/1107
Regolamento delegato (UE) 2024/1107 della Commissione, del 13 marzo 2024, che integra il regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo norme dettagliate per il mantenimento dell’aeronavigabilità dei sistemi aeromobili senza equipaggio certificati e dei loro componenti, e sull’approvazione delle organizzazioni e del personale coinvolti in tali compiti
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento delegato (UE) 2024/1107 crea un quadro dettagliato, specifico per gli UAS certificati impiegati nella categoria "specifica", per il mantenimento dell’aeronavigabilità e per la certificazione della manutenzione, della revisione dell’aeronavigabilità e dell’installazione di unità di controllo e monitoraggio (CMU). Esso riprende in parte la logica del regolamento (UE) n. 1321/2014 per l’aviazione con equipaggio, adattandola però alla natura degli UAS e al profilo di rischio delle operazioni. Il testo definisce responsabilità di proprietari, locatari, operatori e organizzazioni approvate, disciplina registri, CRS e ARC, nonché requisiti organizzativi, di personale e di monitoraggio della conformità. Prevede inoltre l’adeguamento alle modifiche operative, ai trasferimenti di immatricolazione e alle importazioni da paesi terzi.
Norme tecniche e procedurali per il mantenimento dell’aeronavigabilità dei sistemi aeromobili senza equipaggio certificati (UAS) e per l’approvazione delle organizzazioni e del personale coinvolti.
Ambito di applicazione
Si applica ai sistemi aeromobili senza equipaggio (UAS) impiegati nella categoria "specifica" ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2019/947, quando l’UA è, o sarà, immatricolato in uno Stato membro e quando è, o sarà, rilasciato un certificato di aeronavigabilità o un certificato ristretto di aeronavigabilità. L’allegato I (parte ML.UAS) disciplina le misure per garantire l’aeronavigabilità degli UAS e dei componenti installabili; l’allegato II (parte CAO.UAS) disciplina i requisiti per le organizzazioni che svolgono manutenzione, gestione del mantenimento dell’aeronavigabilità, revisione dell’aeronavigabilità, installazione di CMU e, se autorizzate, rilascio di permessi di volo. È previsto che, in caso di permesso di volo rilasciato a un UAS privo di certificato di aeronavigabilità valido, si applichino le condizioni di volo approvate nel quadro del regolamento (UE) n. 748/2012. Il regolamento si applica dal 1° maggio 2025, con applicazione differita del punto CAO.UAS.102 al 22 febbraio 2026.
Regolamento delegato (UE) 2024/1107: mantenimento dell’aeronavigabilità degli UAS certificati
Il regolamento delegato (UE) 2024/1107 integra il regolamento (UE) 2018/1139 predisponendo un quadro organico per gli UAS certificati impiegati nella categoria "specifica". La disciplina è costruita in modo da assicurare che tali sistemi, e i loro componenti, restino conformi ai requisiti di aeronavigabilità per tutto il ciclo operativo, con una struttura parallela a quella già nota per l’aviazione tradizionale, ma adattata alle peculiarità degli aeromobili senza equipaggio.
Finalità e logica regolatoria
Dai considerando emerge che il legislatore dell’Unione intende: (i) dare attuazione ai requisiti essenziali già contenuti nell’allegato IX del regolamento (UE) 2018/1139; (ii) coordinare il nuovo regime con il regolamento delegato (UE) 2019/945 e con il regolamento di esecuzione (UE) 2019/947; (iii) garantire proporzionalità rispetto al rischio delle operazioni nella categoria "specifica"; (iv) armonizzare, per quanto possibile, il nuovo assetto con il regolamento (UE) n. 1321/2014, ma con adattamenti necessari alla specificità degli UAS; e (v) prevedere una transizione graduale, anche rinviando l’applicazione dei requisiti di cybersecurity dell’allegato II fino all’applicazione del regolamento di esecuzione (UE) 2023/203.
Ambito oggettivo e soggettivo
L’articolo 1 delimita l’ambito del regolamento agli UAS immatricolati, o da immatricolare, in uno Stato membro e destinati alla categoria "specifica" ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2019/947, purché sia stato o debba essere rilasciato un certificato di aeronavigabilità o un certificato ristretto di aeronavigabilità. Restano quindi fuori dal perimetro gli UAS non soggetti a tale certificazione. L’allegato I (parte ML.UAS) disciplina la sostanza del mantenimento dell’aeronavigabilità; l’allegato II (parte CAO.UAS) disciplina l’approvazione delle organizzazioni che gestiscono manutenzione, revisione, installazione di CMU e rilascio di permessi di volo.
Definizioni operative rilevanti
Le definizioni dell’articolo 2 sono essenziali per la pratica applicativa. Il concetto di UAS comprende l’aeromobile senza equipaggio e la sua unità di controllo e monitoraggio (CMU). Il mantenimento dell’aeronavigabilità è inteso come l’insieme di procedure idonee a garantire la conformità dell’UAS ai requisiti applicabili e alle condizioni di esercizio in sicurezza. Centrale è anche la nozione di "intervento critico di manutenzione", che attiva cautele specifiche per il controllo degli errori e per la certificazione della manutenzione.
Ripartizione delle responsabilità
Nel sistema dell’allegato I, il proprietario dell’UA è il primo responsabile del mantenimento dell’aeronavigabilità e del divieto di volo se non ricorrono le condizioni richieste: aeronavigabilità del sistema, efficienza o corretta identificazione degli equipaggiamenti operativi e di emergenza, validità del certificato di aeronavigabilità. Se l’UA è noleggiato, la responsabilità può ricadere sul locatario, se identificato nel documento di immatricolazione o se ciò è previsto nel contratto. L’operatore è responsabile dell’ispezione pre-volo, che può essere eseguita da persona qualificata ma non necessariamente da un’organizzazione approvata o da personale certificante. Il proprietario deve inoltre consentire l’accesso all’UAS e ai relativi registri alle persone autorizzate dall’autorità competente.
Gestione del mantenimento dell’aeronavigabilità
La gestione comprende, tra l’altro, la predisposizione di un contratto scritto quando il proprietario affida tali compiti a un’organizzazione CAO.UAS, secondo l’appendice 1. L’organizzazione contraente assume la responsabilità della corretta esecuzione dei compiti affidati. La gestione deve comprendere il programma di manutenzione, il coordinamento delle AD, delle modifiche e riparazioni, il trattamento dei difetti, la conservazione dei registri e, se necessario, la revisione dell’aeronavigabilità e il rilascio o la proroga dell’ARC.
Manutenzione programmata, dati di manutenzione e AD
L’UAS deve essere mantenuto mediante ispezioni pre-volo, manutenzione non programmata, correzione dei difetti, manutenzione programmata secondo il programma approvato, applicazione delle AD e degli altri requisiti imposti dall’EASA o dall’autorità competente, esecuzione di modifiche e riparazioni conformi, eventuali voli di collaudo e disponibilità della dichiarazione di massa e centraggio. Il programma di manutenzione deve essere approvato dall’organizzazione CAO.UAS che gestisce il mantenimento dell’aeronavigabilità, allineato ai dati obbligatori di aeronavigabilità e alle istruzioni del titolare dell’approvazione del progetto, ma può discostarsene nei limiti delle revisioni effettuate. Deve essere riesaminato almeno annualmente.
Modifiche e riparazioni
Ogni danno deve essere valutato prima della riparazione. Le modifiche e riparazioni su UAS o componenti devono essere approvate dall’Agenzia, da un’organizzazione di progettazione conforme alla parte 21 del regolamento (UE) n. 748/2012, oppure rientrare nelle fattispecie previste dagli articoli richiamati della parte 21. Questo snodo è decisivo anche ai fini della revisione dell’aeronavigabilità.
Sistema di registrazione e conservazione dei registri
Per ogni UAS deve esistere un sistema di registrazione del mantenimento dell’aeronavigabilità, collegato all’immatricolazione dell’UA e ai dati identificativi della CMU. Devono esservi annotati, tra l’altro, utilizzo totale, manutenzioni eseguite e CRS, installazione della CMU, ispezioni pre-volo, dati utili alla continuità della sicurezza, massa e centraggio, stato delle AD, modifiche, riparazioni, conformità al programma di manutenzione, componenti a vita limitata e manutenzione differita. I termini di conservazione sono articolati: 36 mesi per taluni dati di manutenzione e installazione, 12 mesi dopo il ritiro dal servizio per altri registri, con ulteriore disciplina per i componenti soggetti a limitazioni di aeronavigabilità.
Componenti, installazione e segregazione
L’installazione di componenti su UA è ammessa solo se il componente è in condizioni soddisfacenti, è stato riammesso in servizio con modulo 1 AESA o equivalente ed è correttamente marcato; l’organizzazione deve verificarne l’idoneità rispetto alla configurazione dell’UAS e alle AD applicabili. Sono previsti requisiti anche per parti standard e materiali di consumo. I componenti non efficienti o non recuperabili devono essere segregati; sono non efficienti, tra l’altro, i componenti oltre i limiti, non conformi alle AD, privi delle informazioni necessarie o coinvolti in incidenti/inconvenienti.
Certificazione della manutenzione e documenti di rilascio
La manutenzione dell’UA si certifica con CRS da parte del personale autorizzato a certificare; il CRS può essere rilasciato anche in caso di manutenzione non completata, purché nel rispetto di limitazioni approvate e con indicazione espressa delle limitazioni. La manutenzione dei componenti di UA e di CMU, nonché l’installazione della CMU quando richiesta dal titolare del progetto, seguono regole specifiche: modulo 1 AESA per componenti, CRS per la CMU e per l’installazione della CMU, con contenuti minimi predeterminati. Per componenti di UA o CMU non critici, il regolamento ammette in alcuni casi la manutenzione da parte di qualsiasi persona o organizzazione, con emissione di una dichiarazione di avvenuta manutenzione equivalente al modulo 1 AESA ai fini del componente interessato.
Revisione dell’aeronavigabilità e ARC
L’aeronavigabilità dell’UA deve essere oggetto di revisione periodica, con rilascio di ARC valido 1 anno. La revisione può essere eseguita dall’autorità competente o da un’organizzazione CAO.UAS autorizzata. L’ARC può essere prorogato fino a due volte consecutivamente per un anno ciascuna, se ricorrono le condizioni previste, e può essere anticipato di 30 giorni senza interrompere lo schema di revisione; la revisione può essere anticipata di 90 giorni. La revisione comprende analisi documentale e ispezione fisica dell’UA e, in linea di principio, anche della/e CMU, salvo eccezioni temporali. Il processo verifica la completezza dei registri, la validità del manuale di volo, l’esecuzione della manutenzione programmata, la correzione dei difetti, l’applicazione delle AD, la conformità di modifiche e riparazioni, il rispetto dei limiti dei componenti, la validità del certificato di aeronavigabilità e, se presente, del certificato acustico.
Trasferimento di immatricolazione, importazione e modifiche operative
In caso di trasferimento dell’immatricolazione nell’Unione, il richiedente deve prima informare il precedente Stato membro e poi chiedere al nuovo Stato membro il rilascio di un nuovo certificato di aeronavigabilità; il vecchio ARC resta valido fino alla scadenza, salvo che l’UA non fosse già non idoneo o l’ARC non sia scaduto o invalido. Regole analoghe si applicano agli UA importati da paesi terzi o da ordinamenti non soggetti al regolamento (UE) 2018/1139, nonché agli UA che, per effetto di modifiche delle operazioni UAS, debbano ottenere il certificato di aeronavigabilità. In tali casi il proprietario deve far eseguire la revisione, la manutenzione necessaria e, se i requisiti sono rispettati, ottenere un ARC.
Rilievi e azioni correttive
Quando l’autorità competente notifica rilievi, la persona o l’organizzazione responsabile del mantenimento dell’aeronavigabilità deve definire, entro il termine concordato, un piano di azioni correttive e dimostrarne l’attuazione. La parte CAO.UAS prevede analoga disciplina per i rilievi organizzativi e per le osservazioni, che devono essere tenute in considerazione e registrate.
Parte CAO.UAS: requisiti organizzativi e approvazione
L’allegato II disciplina i requisiti per ottenere e mantenere l’approvazione dell’organizzazione. La domanda va presentata all’autorità competente; sono ammessi metodi alternativi di rispondenza previa descrizione e approvazione. L’organizzazione deve definire con precisione l’ambito delle attività nel manuale, che deve contenere dichiarazione del dirigente responsabile, organigramma, strutture, procedure di modifica, elenchi di personale autorizzato e, se del caso, attività svolte in luoghi diversi dalle strutture approvate. Le strutture devono consentire le attività previste e, per la manutenzione, garantire protezione ambientale e segregazione dei componenti.
Personale, qualifiche e autorizzazioni interne
L’organizzazione deve nominare un dirigente responsabile, un responsabile delle attività e un responsabile del monitoraggio della conformità. Il personale deve essere competente e formato; per compiti specializzati valgono norme ufficialmente riconosciute. Il personale autorizzato a certificare deve ricevere formazione iniziale specifica e maturare almeno 3 mesi di esperienza pratica in attività su aeromobili/CMU simili o 6 mesi su aeromobili/CMU in esercizio prima dell’autorizzazione. Il personale addetto alla revisione dell’aeronavigabilità deve avere almeno un anno di esperienza nel mantenimento dell’aeronavigabilità, essere autorizzato a certificare oppure avere due anni di esperienza aggiuntiva, e superare una revisione supervisionata prima dell’autorizzazione. Il permesso di volo può essere rilasciato solo da personale addetto alla revisione dell’aeronavigabilità specificamente autorizzato.
Privilegi dell’organizzazione approvata
In base all’approvazione e al manuale, l’organizzazione può essere autorizzata alla manutenzione di UA, CMU e componenti, all’installazione di CMU, alla gestione del mantenimento dell’aeronavigabilità, alla revisione dell’aeronavigabilità e al rilascio del permesso di volo. È prevista anche la possibilità di fabbricare una serie limitata di parti per uso interno in manutenzione. Per la manutenzione di componenti diversi dai motori completi, l’ambito delle attività è classificato in categorie da C1 a C24, incluse le componenti di CMU.
Monitoraggio della conformità, registri e cybersecurity
L’organizzazione deve disporre di una funzione di monitoraggio della conformità indipendente, salvo il caso di micro-organizzazioni che rispettano determinate soglie dimensionali e previa approvazione dell’autorità competente. Devono essere protetti sistemi ICT e dati di manutenzione; gli incidenti o vulnerabilità di sicurezza delle informazioni vanno segnalati all’autorità competente entro 72 ore, con ulteriori segnalazioni al titolare del progetto o all’organizzazione di progettazione interessata. La disciplina specifica del punto CAO.UAS.102 si applica dal 22 febbraio 2026.
Segnalazione di eventi e rapporti con l’autorità competente
L’organizzazione deve mantenere un sistema di segnalazione obbligatoria e volontaria conforme al regolamento (UE) n. 376/2014 e al quadro UE in materia di segnalazione eventi. Deve segnalare eventi e condizioni che mettano o possano mettere in pericolo un UAS o persone, compresi incidenti e inconvenienti gravi, alla propria autorità competente e al titolare dell’approvazione del progetto; se opera in manutenzione, deve segnalare anche all’organizzazione di gestione del mantenimento dell’aeronavigabilità o al richiedente; se gestisce il mantenimento dell’aeronavigabilità, deve informare anche il proprietario contraente.
Entrata in vigore e applicazione pratica
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dal 1° maggio 2025, con rinvio al 22 febbraio 2026 per il solo punto CAO.UAS.102. Per gli operatori italiani, ciò implica la necessità di predisporre per tempo contratti, manuali, programmi di manutenzione, sistemi di registrazione e assetti organizzativi coerenti con la nuova disciplina, in coordinamento con il regolamento di esecuzione (UE) 2024/1109.
Disposizioni principali
Oggetto e ambito di applicazione
L’articolo 1 stabilisce requisiti tecnici e procedure amministrative comuni per garantire il mantenimento dell’aeronavigabilità degli UAS e dei componenti installabili, limitatamente agli UAS immatricolati o da immatricolare in uno Stato membro e destinati alla categoria "specifica", con certificato di aeronavigabilità o certificato ristretto di aeronavigabilità rilasciato o da rilasciare.
Definizioni essenziali
L’articolo 2 definisce, tra l’altro, UAS, unità di controllo e monitoraggio (CMU), personale autorizzato a certificare, componente, mantenimento dell’aeronavigabilità, manutenzione, organizzazione, ispezione pre-volo, sede principale di attività, intervento critico di manutenzione e installazione della CMU.
Regole di mantenimento dell’aeronavigabilità
L’articolo 3 rinvia all’allegato I (parte ML.UAS) per la disciplina ordinaria; in deroga, per gli UAS per i quali è stato rilasciato un permesso di volo, il mantenimento dell’aeronavigabilità è determinato dalle condizioni di volo approvate ai sensi del regolamento (UE) n. 748/2012.
Approvazione delle organizzazioni e personale certificante
Gli articoli 4 e 5 stabiliscono che le organizzazioni coinvolte nel mantenimento dell’aeronavigabilità devono essere conformi alla parte CAO.UAS e ottenere un certificato di approvazione dall’autorità competente individuata nel regolamento di esecuzione (UE) 2024/1109; il personale autorizzato a certificare deve essere qualificato secondo la stessa parte CAO.UAS.
Entrata in vigore e applicazione
L’articolo 6 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale dell’Unione europea; applicazione dal 1° maggio 2025; applicazione del punto CAO.UAS.102 dal 22 febbraio 2026.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 13 mar 2024Regolamento (UE) 2024/844
- Regolamento · 13 mar 2024Regolamento (UE) 2024/868
- Regolamento · 13 mar 2024Regolamento (UE) 2024/870
- Regolamento · 13 mar 2024Regolamento (UE) 2024/886
- Regolamento · 13 mar 2024Regolamento (UE) 2024/894
- Regolamento · 13 mar 2024Regolamento (UE) 2024/897
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →