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Ordinanza

Ordinanza n. 944/2026 - Roma, Sezione 1

per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, del provvedimento assunto dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato all’adunanza del 23 settembre 2025 e notificato via pec (rif. rt9757) il 24 settembre 2025 con cui è stato disposto l’annullamento del rating di legalità e il diniego al rinnovo;

Giustizia amministrativa202514977

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato di annullamento del rating di legalità e diniego del rinnovo

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (autorità indipendente)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato il provvedimento dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato chiedendone l’annullamento, previa sospensione cautelare. Dalla motivazione dell’ordinanza emerge che il provvedimento era fondato, tra l’altro, sull’omessa comunicazione della condanna penale riportata dal presidente della società. In sede cautelare i ricorrenti hanno contestato la legittimità dell’annullamento del rating di legalità e del diniego al rinnovo, chiedendo la sospensione dell’efficacia dell’atto.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare, ritenendo insussistente, all’esame proprio della fase cautelare, il fumus boni iuris. Il Collegio ha rilevato come incontestata l’omessa comunicazione della condanna penale riportata dal presidente della società e ha ritenuto tale circostanza rilevante ai fini della revoca del rating di legalità, richiamando un precedente del Consiglio di Stato. Non risultano svolte valutazioni espresse sul periculum in mora, essendo sufficiente l’assenza del fumus. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la domanda cautelare nel processo amministrativo; la domanda è stata respinta per insussistenza del fumus boni iuris.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale presupposto per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte ricorrente.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • In sede cautelare, l’omessa comunicazione all’autorità competente di una condanna penale riportata dal presidente di una società può costituire circostanza rilevante ai fini della revoca o dell’annullamento del rating di legalità e del diniego del suo rinnovo.
  • Quando una circostanza decisiva posta a fondamento del provvedimento amministrativo risulta incontestata, il giudice cautelare può escludere il fumus boni iuris e respingere la domanda di sospensione senza procedere a una distinta valutazione del periculum in mora.

Come è indicizzato

MaterieAntitrust e concorrenza (AGCM)Tutela cautelare
RamiAutorità indipendenti e regolazioneProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

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