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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5900/2023 del 13/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza del 30/06/2020 della Corte d'appello di Brescia che aveva dichiarato l'estinzione del reato (art. 4, d.lgs. n. 74/2000) per prescrizione pronunciando la decisione "de plano" in sede predibattimentale, senza il necessario contraddittorio e senza intervento dell'imputato; deduceva la nullità della sentenza in violazione degli artt. 129, comma 2, e 178, lett. c), cod. proc. pen., e documentava il proprio interesse a una pronuncia di assoluzione nel merito producendo atti che, a suo avviso, dimostravano l'innocenza

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato: ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata e ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte d'appello di Brescia per l'ulteriore corso. La Corte ha richiamato la giurisprudenza di legittimità (Sez. U. 27/04/2017, n. 28594) sul divieto di pronunce predibattimentali di proscioglimento e ha richiamato la pronuncia della Corte Costituzionale n. 111/2022 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'interpretazione dell'art. 568, comma 4, c.p.p. che impediva la cassazione in mancanza di interesse. In sostanza, essendo la decisione stata adottata senza contraddittorio e trattandosi di un atto "inutiliter dato", la Corte ha disposto l'annullamento senza rinvio e la ripresa del giudizio di merito con pieno contraddittorio

Norme richiamate

  • art. 129 cod. proc. pen.

    "ogni stato e grado del processo"

    Richiama l'obbligo di pronunciare immediatamente la sussistenza di cause di non punibilità ma è applicabile solo in presenza di pieno contraddittorio (dibattimento o giudizio con effettiva dialettica) e non autorizza pronunce predibattimentali in appello

  • art. 178, lett. c) cod. proc. pen.

    La sentenza predibattimentale emessa senza contraddittorio integra una nullità assoluta e insanabile quando determina la chiusura del processo senza la dialettica tra le parti

  • art. 568, comma 4, cod. proc. pen.

    "inammissibile, per carenza di interesse ad impugnare, il ricorso per cassazione"

    La Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'interpretazione che escludeva la cassazione per carenza di interesse quando la sentenza d'appello è predibattimentale e priva di contraddittorio; quindi non può essere automaticamente precluso all'imputato il rimedio in Cassazione

  • art. 469 cod. proc. pen.

    Disciplina della pronuncia di proscioglimento; richiamata per escludere l'applicabilità della pronuncia predibattimentale d'appello ai sensi di tale norma

  • artt. 598, 599 e 601 cod. proc. pen.

    Richiamati per spiegare che le norme sull'appello non prevedono la pronuncia predibattimentale di proscioglimento e che, pertanto, l'uso di tale modulo è irregolare

  • art. 4, d.lgs. n. 74/2000

    Norma sostanziale del reato contestato (riferimento del fatto oggetto di estinzione per prescrizione); la decisione riguarda la dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione relativo a tale disposizione

  • art. 111 Cost.

    Garantisce il contraddittorio di rango costituzionale; la sua violazione da parte di una pronuncia predibattimentale giustifica la nullità assoluta della sentenza

  • art. 24 Cost.

    Richiamato dalla Corte costituzionale nel giudizio di legittimità per sostenere il diritto di difesa e l'interesse dell'imputato a un effettivo esame in sede di merito

Massime di principio

  • Una sentenza di appello pronunciata "de plano" in sede predibattimentale e senza contraddittorio, che dichiari l'estinzione del reato per prescrizione, integra una nullità assoluta: tale nullità è di rilevanza costituzionale perché viola il diritto al contraddittorio (art. 111 Cost.)
  • La Corte di Cassazione può comunque, in casi concreti, dare prevalenza alla causa estintiva (prescrizione) sulla nullità, adottando la formula di merito ai sensi dell'art. 129 c.p.p., ma ciò è possibile solo se non emergono esigenze di accertamento tipiche del giudice di merito e non risulta chiara la prova dell'innocenza
  • Dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 111/2022 non può più essere precluso all'imputato il ricorso per cassazione per "mancanza di interesse" quando la sentenza di appello sia predibattimentale e priva di contraddittorio; l'interesse dell'imputato a ottenere la verifica di formule più liberatorie deve essere tutelato
  • Se l'imputato documenta l'interesse a una pronuncia di proscioglimento nel merito (es. allegando elementi di innocenza), la sentenza predibattimentale emessa senza contraddittorio dovrebbe essere annullata e il processo rimesso al merito con pieno contraddittorio; in mancanza di tali elementi, la Cassazione può valutare l'operatività della causa estintiva
  • Prassi consigliata: impugnare sempre la sentenza predibattimentale per vizio di contraddittorio, documentare l'interesse a una pronuncia di merito e chiedere annullamento e rinnovazione del giudizio in presenza di elementi fattuali che giustifichino la richiesta

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