Cassazione Civile, Ordinanza n. 15007/2024 del 29/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
Una società che aveva stipulato nel 2007 un mutuo di euro 1,5 milioni da restituire in 39 rate trimestrali ha agito contro il soggetto mutuante deducendo: superamento del tasso-soglia d’usura; illegittimità del piano di ammortamento "alla francese" per asserita produzione di interessi anatocistici; violazione dell’art. 1284 c.c. per mancata specificazione del tasso e incertezza tra tasso nominale e tasso effettivo del piano. In primo grado le domande sono state respinte e la società è stata condannata per lite temeraria; in appello il rigetto è stato confermato con ulteriore condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. Nel ricorso per cassazione sono stati proposti sei motivi: errore nel calcolo degli interessi ai fini dell’usura; insussistenza dei presupposti della condanna ex art. 96 c.p.c.; errata valutazione della questione usura per mancata cumulabilità tra interessi corrispettivi e moratori; errata valutazione dell’anatocismo e del piano alla francese; illegittimo rigetto delle richieste istruttorie, incluse CTU ed esibizione del piano di ammortamento; violazione di buona fede e correttezza per il mancato riconoscimento della responsabilità della banca e del risarcimento danni.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i primi, secondo, quinto e sesto motivi sollecitassero un sindacato di merito o fossero comunque non censuranti la ratio decidendi della sentenza impugnata; il terzo motivo è stato giudicato inammissibile perché, a fronte dell’allegazione di pagamento di soli interessi corrispettivi, la doglianza sulla cumulabilità con gli interessi moratori era inconferente. La Corte ha anche ribadito, in via generale, che nella disciplina antiusura gli interessi moratori sono soggetti a verifica separata rispetto ai corrispettivi e che, nel caso concreto, la questione non era stata utilmente posta. Quanto all’art. 96 c.p.c., è stata confermata la condanna per abuso del diritto di impugnazione, ritenendo la gravità della colpa desumibile dall’evidente infondatezza e inconsistenza delle doglianze. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento di un’ulteriore somma equitativa ex art. 96 c.p.c., oltre al contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1218 c.c.
Richiamato dalla ricorrente nel tentativo di fondare la censura sugli interessi e sull’inadempimento, ma senza esito decisivo; la Corte non vi riconduce una violazione autonoma idonea a superare l’accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito.
art. 2033 c.c.
Invocato dalla ricorrente per sostenere pretese restitutorie, ma la censura è stata ritenuta un sindacato di fatto sui conteggi e quindi inammissibile.
art. 1375 c.c.
Richiamato per sostenere una violazione di buona fede e correttezza, ma la Corte ha ritenuto che, respinta la pretesa usurarietà e l’anatocismo, mancasse il presupposto della responsabilità risarcitoria.
art. 115 c.p.c.
Richiamato più volte per contestare la valutazione del materiale istruttorio e dei conteggi; la Corte ha ritenuto che le doglianze mirassero a una nuova valutazione del fatto, non consentita in cassazione.
art. 96 c.p.c.
La responsabilità aggravata è stata confermata per abuso del diritto di impugnazione; non richiede domanda di parte né prova del danno, ma presuppone mala fede o colpa grave, desumibili dalla palese infondatezza o inconsistenza della impugnazione.
art. 644 c.p.
Richiamato nel contesto della disciplina antiusura; la Corte ribadisce che la verifica dell’usura sugli interessi moratori va compiuta secondo criteri distinti rispetto a quelli dei corrispettivi.
art. 1815 c.c.
In caso di accertata usurarietà, la clausola sugli interessi è colpita dalla disciplina sanzionatoria che esclude la debenza degli interessi nella misura usuraria pattuita.
art. 1224 c.c.
Richiamato in relazione al regime applicabile agli interessi moratori: in caso di usura, essi non sono dovuti nella misura usuraria pattuita ma nella misura lecita dei corrispettivi convenuti.
art. 1284 c.c.
Richiamato dalla ricorrente per lamentare mancata specificazione del tasso e incertezza del piano di ammortamento; la Corte non ha accolto la censura perché la statuizione impugnata era centrata sull’inammissibilità del motivo in appello.
art. 1283 c.c.
Richiamato per contestare l’asserito anatocismo del piano di ammortamento alla francese; la Corte ha ritenuto il motivo inammissibile perché non colpiva la ratio decidendi dell’inammissibilità dichiarata dalla corte territoriale.
art. 820 c.c.
Richiamato insieme ad altre norme sul piano di ammortamento e sugli interessi, ma senza incidere sull’esito per la declaratoria di inammissibilità.
art. 821 c.c.
Richiamato dalla ricorrente nel medesimo contesto dell’anatocismo; la Corte non entra nel merito della sua applicazione per difetto di censura sulla ratio decidendi.
art. 210 c.p.c.
Richiamato per sostenere l’erroneo rigetto dell’ordine di esibizione del piano di ammortamento; la Corte ricorda che tali istanze sono rimesse al prudente apprezzamento del giudice di merito.
art. 191 c.p.c.
Invocato per la richiesta di consulenza tecnica d’ufficio; la Corte ribadisce che la decisione sulla CTU è discrezionale e non censurabile in cassazione se motivata.
art. 342 c.p.c.
La corte d’appello aveva dichiarato inammissibile il gravame sul punto dell’anatocismo per difetto di specificità; la Cassazione osserva che tale statuizione non è stata utilmente censurata.
art. 33, comma 2, lett. f), d.lgs. n. 206 del 2005
Richiamato dalla Corte in tema di tutela del consumatore nei rapporti usurari, come disciplina eventualmente applicabile nei contratti con consumatori.
art. 36, comma 1, d.lgs. n. 206 del 2005
Richiamato in relazione alle conseguenze delle clausole usurarie nei contratti con consumatori; la Corte ne indica l’operatività come rimedio concorrente a scelta dell’interessato.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato per dare atto dei presupposti del versamento dell’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare la censura in una diversa ricostruzione dei fatti o dei conteggi economici già valutati dal giudice di merito; la contestazione deve colpire specificamente la ratio decidendi e non limitarsi a contrapporre un proprio calcolo o una diversa lettura del materiale probatorio.
- La verifica dell’usura nei rapporti bancari richiede di distinguere tra interessi corrispettivi e moratori, che svolgono funzioni diverse; il cumulo materiale indiscriminato delle due componenti non è corretto, dovendosi procedere a una valutazione separata secondo i criteri indicati dalla giurisprudenza di legittimità.
- La disciplina antiusura si applica anche agli interessi moratori; qualora il tasso pattuito sia usurario, opera la sanzione prevista dall’art. 1815, comma 2, c.c., con applicazione del regime sostitutivo compatibile con il tipo di interesse dovuto.
- La condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. può essere pronunciata anche d’ufficio e non presuppone la prova di un danno specifico, ma richiede la colpa grave o la mala fede della parte che abbia abusato dello strumento processuale mediante impugnazione pretestuosa o manifestamente inconsistente.
- Le richieste di consulenza tecnica d’ufficio e di esibizione documentale sono rimesse al prudente apprezzamento del giudice di merito; in cassazione non sono sindacabili se sorrette da motivazione e se non si dimostra un vizio di legittimità autonomo.
- Quando la decisione impugnata si fonda sulla inammissibilità del motivo di appello per difetto di specificità, il ricorso per cassazione deve censurare proprio tale ratio, altrimenti resta estraneo alla statuizione e va dichiarato inammissibile.
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