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Sentenza

Sentenza n. 828/2026 - Ancona, Sezione 2

per l'ottemperanza a) della Sentenza n. 293/2024, RG 91/2024, resa dal Tribunale di Ascoli Piceno in funzione di Giudice del Lavoro in data 10/10/2024 (DOC. 1) e notificata ai fini della decorrenza del termine breve per l’appello in data 11/10/2024 (DOC. 2), non impugnata e perciò passata in giudicato, come da attestazione allegata (DOC. 3); b) della Sentenza n. 21/2025, RG 584/2024, resa dal Tribunale di Ascoli Piceno in funzione di Giudice del Lavoro in data 23/01/2025 (DOC. 4) e notificata ai fini della decorrenza del termine breve per l’appello in data 23/01/2025 (DOC. 5), non impugnata e perciò passata in giudicato, come da attestazione allegata (DOC. 6);

Giustizia amministrativa202600356

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche - Ancona, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione di due sentenze del Tribunale di Ascoli Piceno, giudice del lavoro, che avevano riconosciuto il diritto al beneficio della carta del docente e condannato l'Amministrazione al pagamento delle somme dovute

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente creditrice)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito in ottemperanza a due sentenze del Tribunale di Ascoli Piceno, entrambe notificate, non impugnate e quindi passate in giudicato. Le pronunce avevano accertato il diritto al beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015 e condannato il Ministero e le articolazioni territoriali competenti all'assegnazione delle somme spettanti per gli anni scolastici considerati, oltre alle spese di lite. La ricorrente ha dedotto la mancata esecuzione del giudicato e chiesto il pagamento delle somme liquidate. Il Ministero si è costituito con memoria meramente formale, senza contestare l'inadempimento né opporre ragioni contrarie alla spettanza e all'azionabilità della pretesa. Il ricorso è stato proposto dopo la notifica delle sentenze all'Amministrazione e il decorso del termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669 del 1996.

La decisione

Il TAR ha ritenuto il ricorso procedibile, poiché era decorso il termine di 120 giorni dalla notifica delle sentenze all'Amministrazione, previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669 del 1996. Nel merito, ha accertato l'inottemperanza, rilevando che i titoli giudiziali non erano stati eseguiti e che l'Amministrazione, costituitasi solo formalmente, non aveva contestato la pretesa. Ha quindi dichiarato l'obbligo del Ministero di dare integrale esecuzione alle sentenze, salvo le somme eventualmente già corrisposte, entro 30 giorni dalla notificazione a istanza di parte o dalla comunicazione in via amministrativa della decisione. Per il caso di persistente inerzia, ha nominato commissario ad acta il dirigente della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, stabilendo che il commissario sarà investito dal creditore dopo la scadenza del termine assegnato e dovrà provvedere entro i successivi 120 giorni, adottando gli atti necessari all'esecuzione. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in 800 euro oltre IVA, CPA e spese generali al 15%.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di dichiarare l'inottemperanza, ordinare l'esecuzione del giudicato e nominare, in caso di inerzia, un commissario ad acta.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669

    Il ricorso di ottemperanza per il pagamento di somme dovute da una pubblica amministrazione è procedibile dopo il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all'Amministrazione.

  • art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015

    È la disposizione sostanziale posta a fondamento del beneficio riconosciuto dalle sentenze del giudice del lavoro, relativo alle somme spettanti alla docente per gli anni scolastici accertati.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza per ottenere il pagamento di somme dovute in forza di una sentenza passata in giudicato è procedibile quando, dopo la notificazione del titolo all'amministrazione, sia decorso il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669 del 1996.
  • Quando l'amministrazione non esegue una sentenza passata in giudicato e non contesta l'inadempimento né la spettanza della somma dovuta, il giudice dell'ottemperanza deve dichiarare l'inottemperanza e ordinare l'integrale esecuzione del titolo, tenendo conto degli eventuali pagamenti già effettuati.
  • Nel giudizio di ottemperanza, il giudice può fissare un termine per l'adempimento e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a intervenire su istanza del creditore dopo l'inutile scadenza del termine assegnato all'amministrazione.
  • La condanna dell'amministrazione alle spese del giudizio di ottemperanza è giustificata quando l'inadempimento sussisteva al momento della proposizione del ricorso, anche se l'amministrazione si è costituita formalmente.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereTermini del procedimento

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