Cassazione Penale, Sentenza n. 25774/2023 del 14/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per cassazione dell'ordinanza che ha confermato la custodia cautelare in carcere per partecipazione ad un sodalizio finalizzato al traffico di stupefacenti (capo 173). Il ricorrente deduce violazione di legge e carenza/deficienza della motivazione in ordine ai gravi indizi di colpevolezza: contesta che il giudizio si fondi soltanto su captazioni relative a tre incontri con i fratelli Abruzzese e sui reati connessi (capi 201, 204, 208), che non sarebbero elementi sufficienti a dimostrare l'affectio societatis; sottolinea l'assenza di collaboratori a suo carico, i giudizi negativi dei fratelli Abruzzese dopo l'arresto, l'assenza di contatti con altri sodali, e la possibile qualificazione dei rapporti come debito/credito legati a una fornitura occasionale piuttosto che ad una stabile partecipazione. Chiede un approfondimento sul ruolo svolto dal ricorrente e un'applicazione dei criteri di distinzione tra fornitori e consumatori abituali richiamando orientamenti di legittimità.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il sindacato di legittimità sulla motivazione sia limitato al controllo della congruenza e della logicità della motivazione e non sia consentita una rivalutazione del compendio indiziario già esaminato dal giudice di merito. Il Collegio ha ritenuto non manifestamente illogica la motivazione del Tribunale di Catanzaro, che ha ricavato la partecipazione del Garofalo al sodalizio dalle intercettazioni indicanti rapporti con i vertici (i fratelli Abruzzese) e altri sodali, dagli incontri finalizzati alla cessione di droga, dall'impegno diretto nella consegna e nel confezionamento della sostanza, nonché da riscontri connessi a una vicenda processuale separata (capo 210) dove risulta materiale probatorio di consegna e arresto con la sostanza. La Corte ha richiamato la giurisprudenza che ammette di desumere la partecipazione all'associazione da un contributo apprezzabile alla realizzazione degli scopi dell'organismo e da elementi quali contatti continui, divisione di compiti e modalità esecutive. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende; disposta la trasmissione agli uffici per gli adempimenti ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
d.P.R. n. 309 del 1990, art. 74
citato in relazione al capo 173
Norma richiamata per la contestazione relativa a fattispecie di stupefacenti; la Corte prende atto che le contestazioni muovono da disposizioni del DPR 309/1990 e ne valuta l'applicazione in termini indiziari
d.P.R. n. 309 del 1990, art. 73
citato in relazione ai capi 201, 204 e 208
Richiamata come quadro normativo generale sui reati connessi agli stupefacenti; la Corte valuta la partecipazione all'associazione anche alla luce dei reati rientranti nel programma criminoso
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
richiamato nell'ordine finale per gli adempimenti
Norma procedurale cui rinvia la Corte per gli adempimenti conseguenti alla sentenza
Sez. U., n. 11 del 22/03/2000 (Audino)
giurisprudenza di legittimità richiamata
Principio secondo cui la Corte di Cassazione, nel sindacato sulla motivazione di un provvedimento cautelare, verifica la congruenza e la logicità della motivazione e non può sostituirsi alla valutazione di merito né riesaminare il compendio probatorio
Sez. 3, n. 35975 del 26/05/2021 (Caterino) e altri precedenti citati
giurisprudenza richiamata in tema di partecipazione ad associazione finalizzata al narcotraffico
Orientamento secondo cui la partecipazione all'associazione può essere desunta da un contributo apprezzabile alla realizzazione degli scopi dell'organismo e da indicatori di stabilità del vincolo (contatti continui, divisione dei compiti, modalità esecutive)
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione contro un'ordinanza cautelare è ammissibile solo se denuncia violazioni di norme specifiche o manifesta illogicità della motivazione; non è il mezzo per rinnovare la valutazione del materiale probatorio.
- Per configurare la partecipazione a un'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti non è necessario un atto formale di adesione: può desumersi da un "contributo apprezzabile" allo scopo criminoso, valutato mediante elementi quali contatti continuativi, divisione dei compiti, ruoli nelle cessioni e modalità esecutive.
- Intercettazioni, riscontri operativi (segnalazioni, trovata in possesso di stupefacente e arresto) e attività di consegna/confezionamento costituiscono elementi indiziari idonei a sorreggere una misura cautelare se la motivazione del giudice li espone in modo logico e coerente.
- La mera esistenza di rapporti di debito/credito o occasionali forniture non esclude automaticamente la partecipazione stabile al sodalizio; occorre valutare l'affectio societatis e il complesso dei comportamenti concreti.
- L'assenza di collaboratori di giustizia o le critiche rese da coindagati non annullano necessariamente gli indizi che emergono da intercettazioni e riscontri oggettivi; tali elementi devono essere valutati nel loro complesso dal giudice di merito e non rinnovati in sede di legittimità.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 14 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 25561/2023 del 14/06/2023
- Sentenza penale · 14 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 25562/2023 del 14/06/2023
- Sentenza penale · 14 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 25563/2023 del 14/06/2023
- Sentenza penale · 14 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 25564/2023 del 14/06/2023
- Sentenza penale · 14 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 25565/2023 del 14/06/2023
- Sentenza penale · 14 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 25566/2023 del 14/06/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →