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Cassazione Penale, Ordinanza n. 17775/2025 del 12/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando l'impianto della decisione di merito sul giudizio di responsabilità per i reati contestati. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze del 14/11/2024, censurando la motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per i reati di contraffazione di marchio e ricettazione. La Corte di cassazione rileva che l'unico motivo si limita a riproporre, in modo sostanzialmente pedissequo, le doglianze già formulate in appello e già disattese dal giudice di merito, senza offrire una critica argomentata specifica alla sentenza impugnata. Nel merito, la motivazione della Corte territoriale viene ritenuta corretta perché fondata sulla deposizione di un teste con competenza specialistica in materia di contraffazione e sulla mancata spiegazione, da parte dell'imputato, della disponibilità dei beni di provenienza illecita rinvenuti in suo possesso.

Norme richiamate

  • art. 474 c.p.

    Per la configurabilità del reato, quando si tratti di marchio di larghissimo uso e incontestata utilizzazione da parte delle società produttrici, non è richiesta la prova della registrazione; chi deduce la mancata sussistenza dei presupposti di protezione del marchio ne sopporta l'onere probatorio.

  • art. 648 c.p.

    Risponde del reato di ricettazione chi, trovato in possesso di refurtiva di qualsiasi natura, non fornisca una spiegazione attendibile dell'origine del possesso in assenza di elementi probatori che lo colleghino alla commissione del furto.

  • art. 616 c.p.p.

    La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità il motivo di ricorso è inammissibile quando si risolve nella mera riproposizione delle censure già formulate in appello, senza confrontarsi in modo specifico e argomentato con la motivazione della sentenza impugnata.
  • Ai fini dell'art. 474 c.p., se il marchio è di uso ampio e pacificamente utilizzato dal titolare, la registrazione non deve essere provata dalla pubblica accusa; è invece chi contesta la protezione a dover allegare e dimostrare l'inesistenza dei relativi presupposti.
  • Per la ricettazione, la disponibilità di beni di provenienza illecita impone all'imputato di offrire una spiegazione plausibile e attendibile dell'origine del possesso; in mancanza, la responsabilità può essere affermata sulla base di tale dato e dell'assenza di elementi contrari.
  • La motivazione di merito è immune da censure quando valorizza una fonte testimoniale dotata di specifica competenza tecnica e il mancato chiarimento dell'imputato sulla provenienza dei beni rinvenuti.

Come è indicizzato

MaterieRicettazioneUso di atto falsoImpugnazioni
RamiDelitti contro la personaDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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