Cassazione Penale, Sentenza n. 7884/2023 del 23/02/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza della Corte d'appello di Milano che aveva dichiarato inammissibile l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano resa in giudizio abbreviato per reati connessi all'art. 81, comma 2 cod. pen., e art. 7, comma 15-bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285. Contestava la congruità della pena: motivazione inadeguata, pena eccessiva rispetto al fatto concreto, riduzione delle attenuanti generiche non nella massima estensione e aumento per la continuazione non ancorato alla misura minima. In cassazione ha sostenuto che nell'atto di impugnazione fossero indicate specificamente le ragioni che mettevano in luce tali criticità sul piano sanzionatorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto corretta la valutazione della Corte territoriale — ai sensi dell'art. 581 cod. proc. pen. — secondo cui l'appellante non ha fronteggiato le ragioni esplicitate dal giudice di primo grado né ha indicato in modo concreto e specifico i motivi di fatto e di diritto che avrebbero giustificato un diverso trattamento sanzionatorio, limitandosi a affermazioni generiche. Analogamente il dedotto vizio di contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione non è stato adeguatamente dettagliato, impedendo la verifica da parte della Corte di legittimità. Per tali ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 81, comma 2, cod. pen.
Richiamato come riferimento sostanziale ai reati per i quali è stato pronunciato il giudizio abbreviato; non è oggetto di interpretazione giuridica specifica nella motivazione della cassazione, ma contestualizza il tipo di reato per cui si era determinata la pena.
art. 7, comma 15-bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
Norma del codice della strada citata quale parte della fattispecie penale originaria; non è stata oggetto di autonoma interpretazione nella decisione di cassazione, che si è concentrata sulla forma dell'impugnazione
art. 581 cod. proc. pen.
Applicata dalla Corte territoriale e richiamata dalla Cassazione per giustificare il rigoroso rapporto tra la struttura dell'argomentazione della sentenza impugnata e la forma e specificità dell'atto di impugnazione; la Corte ha ritenuto che l'appello non avesse adempiuto all'obbligo di confrontare e replicare le ragioni del primo giudice.
art. 616 cod. proc. pen.
Usato per disporre l'obbligo di versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende in conseguenza dell'inammissibilità del ricorso; la somma è stata determinata in considerazione delle ragioni dell'inammissibilità e dell'assenza di elementi che facciano ritenere che il ricorrente abbia agito in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000
Richiamata come riferimento giurisprudenziale per il principio relativo all'applicazione delle sanzioni pecuniarie in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte assume che non sussistono elementi per ritenere dolo o colpa grave del ricorrente nel proporre il ricorso.
Massime di principio
- Un atto di impugnazione (appello o ricorso per cassazione) deve contenere la specifica indicazione dei motivi di fatto e di diritto e il confronto diretto con le ragioni esposte nella decisione impugnata; affermazioni generiche non sono sufficienti e possono determinare l'inammissibilità.
- Quando si censura la motivazione come contraddittoria o manifestamente illogica è necessario indicare puntualmente le argomentazioni considerate tali e spiegare come il vizio incida sulla decisione; la mera enunciazione del vizio priva la Corte di legittimità della possibilità di verifica.
- La Corte applica l'art. 581 c.p.p. per valutare la congruenza tra struttura della motivazione della sentenza impugnata e la forma dell'atto di impugnazione: l'impugnante deve dimostrare in che modo i motivi d'appello incidono sulla decisione impugnata.
- L'inammissibilità del ricorso comporta non solo il rigetto della domanda, ma anche la condanna alle spese e, nei casi previsti, l'obbligo di versare somme alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; quindi è importante valutare preventivamente la fondatezza e la forma dell'impugnazione.
- Per evitare l'inammissibilità, in casi di censura della pena o della congruità sanzionatoria è utile specificare il parametro di raffronto (misura della pena, gravità del fatto, attenuanti/contestazioni puntuali), indicare i passaggi della sentenza impugnata contestati e sviluppare un'argomentazione coerente e circostanziata.
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