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Cassazione Penale, Ordinanza n. 28777/2025 del 05/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

In primo grado il Tribunale di Bari, su richiesta dell'imputato e con il consenso del Pubblico Ministero, ha applicato la pena concordata di anni 1 e mesi 6 di reclusione ed euro 5.000 di multa per il reato contestato in concorso. Contro la sentenza di applicazione della pena il difensore ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione ed erronea applicazione degli artt. 125 e 444 c.p.p. Sosteneva che, anche nel patteggiamento, il giudice avrebbe dovuto verificare la correttezza della qualificazione giuridica del fatto, la congruità del trattamento sanzionatorio e il bilanciamento delle circostanze, anche con riguardo all'aumento per continuazione. La Corte ha ritenuto la censura sulla qualificazione giuridica apodittica e priva di indicazioni fattuali specifiche; quanto alla pena, ha ribadito che, una volta ratificato l'accordo, non sono deducibili censure sulla misura della pena o sul bilanciamento salvo il caso di illegalità manifesta del trattamento sanzionatorio, non ravvisata nel caso concreto.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che la doglianza sull'erronea qualificazione giuridica era formulata in modo generico e non indicava elementi di fatto idonei a dimostrare un diverso inquadramento del reato. Ha inoltre escluso che fossero censurabili, in sede di legittimità, il giudizio di bilanciamento delle circostanze e la quantificazione della pena concordata, non essendo stata dedotta né emergendo una pena illegale. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria prevista per l'inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 110 c.p.

    richiamato solo per il titolo di concorso di persone nel reato contestato

  • art. 73, commi 1 e 5, D.P.R. 309/1990

    norma incriminatrice posta a base della sentenza di patteggiamento

  • art. 125 c.p.p.

    invocato dal ricorrente in relazione all'obbligo di motivazione della sentenza

  • art. 444 c.p.p.

    norma sul patteggiamento; il controllo giudiziale non si estende a censure non attinenti alla legalità della pena o a errori manifesti di qualificazione

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    limita il ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento ai casi di erronea qualificazione del fatto che risulti con immediatezza e in modo palese dal capo d'imputazione e dal provvedimento

  • art. 616 c.p.p.

    base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria per inammissibilità

Massime di principio

  • Nel patteggiamento, la censura per erronea qualificazione giuridica del fatto è ammissibile solo se l'errore risulta manifesto e immediatamente percepibile dal testo dell'imputazione o della sentenza; non è consentito introdurre in cassazione contestazioni che richiedano accertamenti in fatto o valutazioni probatorie non emergenti con evidenza dal provvedimento impugnato.
  • La mera enunciazione dell'erronea qualificazione giuridica, priva di specifici elementi fattuali a sostegno di un diverso inquadramento, è inidonea a fondare un ricorso per cassazione e si traduce in una doglianza apodittica.
  • Una volta ratificato dal giudice l'accordo ex art. 444 c.p.p., non sono normalmente deducibili censure sulla valutazione delle circostanze o sull'entità della pena concordata, salvo che il trattamento sanzionatorio risulti illegale.
  • Per qualificare illegale la pena non basta contestare il percorso argomentativo seguito nella sua determinazione; occorre che il risultato finale del calcolo sia contrario alla legge.
  • In caso di inammissibilità del ricorso, segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p., salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioRiti alternativiImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiConcorso di persone

Testo integrale

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