Cassazione Penale, Sentenza n. 8316/2025 del 28/02/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Pubblico ministero ha impugnato la sentenza del GIP che, in giudizio abbreviato, aveva riconosciuto la circostanza attenuante prevista dall'art. 12, comma 3-quinquies, d.lgs. n. 286/1998 (immigrazione clandestina). Il ricorrente ha censurato la motivazione come meramente apparente e in contrasto con le risultanze processuali: l'imputato aveva reso iniziali dichiarazioni scarne, poi si era avvalso della facoltà di non rispondere e successivamente aveva sconfessato le prime dichiarazioni, sicché non risultava un "contributo decisivo" alle indagini richiesto dalla norma per riconoscere l'attenuante.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha qualificato la motivazione del GIP come meramente apparente in relazione al riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 12, comma 3-quinquies, d.lgs. n. 286/1998, annullando la sentenza nella parte relativa a tale attenuante. Ha disposto il rinvio al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trieste in diversa persona fisica perché svolga un nuovo esame, libero negli esiti, sulla sussistenza dell'attenuante. La Corte ha altresì ritenuto corretto il rimedio esperito dal Pubblico ministero (ricorso per cassazione) rispetto alla doglianza prospettata.
Norme richiamate
d.lgs. n. 286 del 1998, art. 12, comma 3-quinquies
Per il riconoscimento dell'attenuante è richiesto un contributo reale e decisivo dell'imputato alle indagini, utile alla ricostruzione dei fatti e alla punizione degli autori; non è sufficiente la semplice confessione, il ravvedimento generico o la descrizione di circostanze secondarie.
d.lgs. n. 286 del 1998, art. 12, commi 1, 3 lett. d) e 3-ter lett. b)
Norme richiamate in relazione al reato contestato (traffico/agevolazione di immigrazione clandestina) che individuano le fattispecie di responsabilità per le quali l'imputato è stato condannato in primo grado.
codice di procedura penale, artt. 569 e 443
Richiamati dal Pubblico ministero e dal PG in ordine all'ammissibilità del mezzo di impugnazione; la Corte ha però ritenuto legittimo il ricorso per cassazione del PM volto a censurare la motivazione (vizio di violazione di legge) nella determinazione della pena in rito abbreviato, conformemente alla giurisprudenza consolidata.
Massime di principio
- L'attenuante prevista dall'art. 12, comma 3-quinquies, d.lgs. 286/1998 richiede un "contributo decisivo" alle indagini: il giudice deve indicare in motivazione in che modo le dichiarazioni dell'imputato siano state determinanti per individuare o punire altri responsabili.
- Motivazioni generiche, apodittiche o non ancorate alle risultanze istruttorie configurano apparenza o mancanza di motivazione e sono rimediabili in cassazione; il giudice di merito deve dettagliare l'utilità concreta delle dichiarazioni rese.
- Dichiarazioni iniziali vaghe, il successivo esercizio della facoltà di non rispondere e la successiva smentita delle prime dichiarazioni indeboliscono la possibilità di riconoscere l'attenuante per collaborazione, a meno che non emerga in modo chiaro come tali dichiarazioni abbiano comunque fornito elementi decisivi.
- Il Pubblico ministero può ricorrere in Cassazione per violazione di legge nella determinazione della pena nel giudizio abbreviato, secondo i limiti giurisprudenziali (salvo che la decisione modifichi il titolo di reato, caso in cui è ammesso l'appello).
- In caso di annullamento per motivazione apparente relativa a circostanze attenuanti, il rinvio ad un diverso giudice è la prassi: il nuovo giudice deve riesaminare il punto e motivare adeguatamente l'eventuale conferma o non riconoscimento dell'attenuante.
- Nel valutare la collaborazione dell'imputato, il giudice deve considerare il contesto probatorio: se gli autori erano già individuati con certezza prima della collaborazione, l'attenuante può comunque essere esclusa se il contributo non è stato determinante.
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