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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29713/2022 del 26/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la conferma, da parte della Corte di Appello di Torino, della condanna emessa dal GUP del Tribunale di Torino (6 mesi di reclusione e 200,00 euro di multa per il reato di cui all'art. 628, commi 1 e 3 c.p.). L'unico motivo dedotto prospetta la violazione e la errata interpretazione dell'art. 178 c.p.p. e dell'art. 23‑bis L. 176/2020 nonché carenza della motivazione in ordine al mancato rinvio dell'udienza di trattazione; il difensore aveva infatti aderito all'astensione dalle udienze proclamata dagli organismi di categoria e sostiene che la mancata considerazione di tale adesione avrebbe determinato una nullità intermedia in appello

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto corretta la decisione della Corte di Appello che aveva proceduto in camera di consiglio senza la partecipazione delle parti, considerato che nessuna parte aveva richiesto la discussione orale e che il difensore aveva depositato le proprie conclusioni in cancelleria il 09/03/2021. La Corte ha affermato che l'adesione del difensore all'astensione dalle udienze non impone il rinvio dell'udienza camerale non partecipata prevista dalla normativa emergenziale; ha quindi respinto la censura sulla presunta nullità. Ai sensi dell'art. 616 c.p.p. ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a versare 3.000 euro alla Cassa delle Ammende

Norme richiamate

  • art. 628 cod. pen.

    norma sostanziale che identifica il reato per il quale il ricorrente è stato condannato (categoria del reato richiamata nel capo d'imputazione)

  • art. 178 cod. proc. pen.

    norma richiamata dal ricorrente in relazione al diritto di comparire e al contraddittorio; la Corte ha ritenuto che la disciplina emergenziale e le modalità di trattazione camerale previste non siano violate dall'adesione del difensore all'astensione quando non è richiesta la discussione orale

  • art. 23, comma 1, d.l. 149/2020

    norma della legislazione emergenziale richiamata per giustificare la trattazione in camera di consiglio senza intervento delle parti; interpretata dalla Corte nel senso che consente la definizione del giudizio senza la presenza dei difensori, salvo richiesta di discussione orale

  • art. 23‑bis L. 176/2020

    norma della disciplina emergenziale che stabilisce la possibilità di procedere in camera di consiglio senza PM e difensori; la Corte ha ritenuto che, ove non vi sia richiesta di trattazione orale, l'adesione del difensore all'astensione non imponga il rinvio

  • art. 3 codice di autoregolamentazione (astensioni)

    richiamato per affermare che l'adesione alle astensioni legittima la mancata comparizione dell'avvocato; tuttavia, la Corte osserva che tale adesione non rileva ai fini dell'obbligo di rinvio quando il procedimento è destinato a essere trattato per disposizione normativa in camera di consiglio non partecipata

  • art. 611, comma 1, cod. proc. pen.

    richiama il modello procedurale dell'udienza camerale non partecipata (nella giurisprudenza comparato con le modalità emergenziali), consolidando il principio che la partecipazione del difensore all'astensione non determina automaticamente il rinvio

  • art. 616 cod. proc. pen.

    norma che ha consentito alla Corte di condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle Ammende, per l'inammissibilità manifestamente infondata del ricorso

Massime di principio

  • Quando la normativa emergenziale prevede la trattazione in camera di consiglio non partecipata, la mancata presenza del difensore per adesione a scioperi/astensioni non impone automaticamente il rinvio dell'udienza se nessuna parte ha richiesto la discussione orale
  • Per preservare il diritto di difesa nel processo camerale non partecipato è essenziale che il difensore depositi tempestivamente le proprie conclusioni; il deposito scritto può sostituire la partecipazione orale
  • L'adesione dell'avvocato all'astensione dalle udienze è idonea a giustificare la sua mancata comparizione, ma non rileva come diritto al rinvio quando la legge dispone la trattazione in forma camerale non partecipata e non è stata richiesta la discussione orale
  • In cassazione i ricorsi manifestamente infondati possono essere dichiarati inammissibili e sanzionati con condanne alle spese e somme a titolo di ammenda ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; pertanto è opportuno valutare attentamente la fondatezza di questioni procedurali legate alle astensioni prima di proporre gravami
  • Per evitare il rischio di inammissibilità o di perdite di occasioni processuali, il difensore che intende aderire a un'astensione dovrebbe, se interessato alla discussione orale, preventivamente chiedere la trattazione differita o formalmente dichiarare la volontà del cliente di comparire

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