Ordinanza n. 1734/2026 - Roma, Sezione 1Q
per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del decreto con il quale il Ministero dell'Interno ha disposto l'esclusione del Sig. -OMISSIS-: (i) dalla procedura speciale di reclutamento nella qualifica di operatore del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui al decreto n. 362 del 29 ottobre 2024; (ii) dalla procedura speciale di reclutamento nella qualifica di vigile del fuoco del Corpo dei vigili del fuoco di cui al decreto n. 238 del 14 novembre 2018; - del verbale del 9 aprile 2025 – presupposto al precitato decreto – con il quale il Ministero dell'Interno ha ritenuto, a carico del sig. -OMISSIS-, la causa di esclusione di “Alterazione dei parametri di composizione corporea: Massa grassa (28,8%) – Decreto Ministero Interno 4 novembre 2019, n. 166, Art. 1, comma 1, lettera b)”, laddove l'art. 1 di tale decreto ministeriale n. 166 del 4 novembre 2019 è rubricato “Requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale per l'accesso ai ruoli del personale che espleta funzioni operative”; - del decreto n. 362 del 29 ottobre 2024, art. 8, laddove prevede che “i candidati idonei alla prova di cui al precedente articolo sono sottoposti, secondo l'ordine della graduatoria finale, agli accertamenti per l'idoneità psico-fisica e attitudinale previsti dall'art. 1 del decreto del Ministro dell'Interno 4 novembre 2019, n. 166, sino alla copertura dei posti messi a concorso”, anziché far riferimento all'art. 2, cc. 1 e 2, del decreto del Ministro dell'Interno 4 novembre 2019, n. 166 rubricato “Requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale per l'accesso ai ruoli tecnico-professionali”, e – di conseguenza – dell'art. 2 del precitato decreto ove fosse interpretato alla luce dell'art. 8 in parola; - in ogni caso, di ogni altro atto ad essi presupposto, connesso ovvero consequenziale, ivi compresi – ove occorra – l'avviso di accertamento del 19 marzo 2025, laddove – riproponendo la clausola di cui all'art. 8 del decreto n. 362 del 29 ottobre 2024 – prevede che: “[i] candidati idonei alla prova selettiva della procedura in questione […] saranno sottoposti agli accertamenti per l'idoneità psico-fisica e attitudinale previsti dall'art. 1 del decreto del Ministro dell'Interno 4 novembre 2019, n. 166”, e la scheda medica del 9 aprile 2025. per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 30 settembre 2025: - della nota prot. n. 43545 dell’11 giugno 2025, con la quale il Ministero dell’Interno ha avviato la procedura di scelta sede, escludendo il ricorrente da coloro ammessi a tale scelta di cui all’elenco allegato alla nota; - della nota prot. n. 46217 del 20 giugno 2025, con la quale l’amministrazione ha comunicato la scelta sede da parte dei candidati che vi hanno partecipato, assegnando così a ciascuno di costoro la sede riportata accanto al nominativo;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione da due procedure speciali di reclutamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per alterazione dei parametri di composizione corporea, nonché atti successivi relativi alla scelta della sede
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto ministeriale che ne ha disposto l'esclusione da due procedure speciali di reclutamento nella qualifica di operatore e di vigile del fuoco, nonché il verbale medico del 9 aprile 2025, nel quale era stata rilevata una massa grassa del 28,8% quale causa di esclusione ai sensi del decreto del Ministro dell'Interno 4 novembre 2019, n. 166, art. 1, comma 1, lettera b). Ha inoltre contestato l'art. 8 del decreto n. 362 del 29 ottobre 2024, nella parte in cui richiama l'art. 1 del decreto n. 166/2019, relativo ai ruoli operativi, anziché l'art. 2, relativo ai ruoli tecnico-professionali, chiedendo, ove occorresse, l'annullamento o la disapplicazione dell'art. 2 nella diversa interpretazione derivante dal richiamo contenuto nel bando. Con motivi aggiunti ha impugnato le note ministeriali dell'11 e del 20 giugno 2025, concernenti rispettivamente l'avvio della scelta della sede e l'assegnazione delle sedi, deducendo l'illegittimità derivata dalla propria esclusione.
La decisione
Il TAR non ha definito nel merito le censure relative all'esclusione, alla disciplina dei requisiti di idoneità fisica e agli atti della procedura di scelta della sede. Ritenuta necessaria la partecipazione al giudizio di tutti i soggetti collocati nella graduatoria finale, inclusi vincitori e idonei, ha ordinato al ricorrente di integrare il contraddittorio anche con riferimento ai motivi aggiunti. Considerato l'elevato numero dei contraddittori, ha autorizzato la notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito internet del Ministero dell'Interno di un sunto del ricorso, dei motivi aggiunti e degli estremi dell'ordinanza, con indicazione nominativa di tutti i candidati collocati nella graduatoria finale. L'incombente deve essere eseguito entro trenta giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione dell'ordinanza; entro i successivi dieci giorni deve essere depositata la documentazione comprovante l'adempimento. È stata fissata per la prosecuzione l'udienza pubblica del 7 luglio 2026. È stato inoltre disposto l'oscuramento delle generalità del ricorrente in caso di diffusione del provvedimento.
Norme richiamate
art. 8 decreto Ministero dell'Interno n. 362 del 29 ottobre 2024
i candidati idonei alla prova di cui al precedente articolo sono sottoposti, secondo l'ordine della graduatoria finale, agli accertamenti per l'idoneità psico-fisica e attitudinale previsti dall'art. 1 del decreto del Ministro dell'Interno 4 novembre 2019, n. 166, sino alla copertura dei posti messi a concorso
La disposizione è oggetto di contestazione perché richiama, secondo il ricorrente, i requisiti previsti per i ruoli operativi anziché quelli relativi ai ruoli tecnico-professionali.
art. 1 decreto Ministero dell'Interno 4 novembre 2019, n. 166
Requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale per l'accesso ai ruoli del personale che espleta funzioni operative
È stato richiamato dall'amministrazione quale fondamento della causa di esclusione relativa all'alterazione dei parametri di composizione corporea.
art. 2 decreto Ministero dell'Interno 4 novembre 2019, n. 166
Requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale per l'accesso ai ruoli tecnico-professionali
Il ricorrente sostiene che tale disposizione avrebbe dovuto essere richiamata e applicata alla procedura.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
È richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità del ricorrente nella diffusione del provvedimento.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
È richiamato, insieme alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati, per giustificare l'oscuramento delle generalità.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
È richiamato quale ulteriore base normativa per la protezione dei dati personali e l'oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Quando l'esito del giudizio può incidere sulla posizione dei soggetti collocati nella graduatoria di una procedura selettiva, il contraddittorio deve essere integrato nei confronti di tutti i candidati potenzialmente controinteressati, inclusi vincitori e idonei.
- In presenza di un numero elevato di controinteressati, il giudice amministrativo può autorizzare la notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito internet dell'amministrazione, indicando il contenuto essenziale del ricorso, degli eventuali motivi aggiunti e del provvedimento giudiziale.
- L'ordine di integrazione del contraddittorio può riguardare anche i motivi aggiunti quando questi impugnano atti successivi della medesima procedura selettiva, quali gli atti di scelta e assegnazione della sede.
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