Cassazione Civile, Ordinanza n. 14510/2022 del 09/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La contribuente aveva impugnato il diniego dell'Ufficio al rimborso dell'IVA versata per l'acquisto di un immobile, immobile poi rivenduto lo stesso giorno nell'ambito di un'operazione più ampia collegata all'affitto di un ramo d'azienda, con applicazione dell'imposta di registro. La CTP aveva accolto il ricorso; la CTR, in riforma, aveva ritenuto errata l'applicazione dell'imposta di registro alla seconda compravendita, affermando che tale cessione dovesse invece essere assoggettata a IVA, poiché non integrava una cessione totale d'azienda ma solo una parte del patrimonio aziendale, con esclusione di debiti e crediti maturati fino al passaggio conclusivo. Contro la sentenza di appello la contribuente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il secondo ha denunciato, ai sensi dell'art. 360, comma 1, nn. 3 e 4 c.p.c., violazione dell'art. 10 del d.P.R. n. 633 del 1972 e omesso esame di fatti decisivi, sostenendo l'erronea qualificazione dell'operazione economica complessiva e la natura collegata tra affitto di ramo d'azienda e compravendita; con il primo ha dedotto, sempre ai sensi dell'art. 360, comma 1, nn. 3 e 4 c.p.c., violazione dell'art. 10 del d.P.R. n. 633 del 1972 e vizio motivazionale in relazione alla ritenuta non rimborsabilità del credito IVA per omessa presentazione della dichiarazione IVA.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il secondo motivo perché, sotto la veste di violazione di legge e omesso esame, mirava in realtà a ottenere una diversa ricostruzione dei fatti e una diversa scansione temporale dell'operazione, preclusa in sede di legittimità; inoltre la ricorrente non aveva chiarito se e come le circostanze e i documenti richiamati fossero stati dedotti nei precedenti gradi di merito. L'inammissibilità del secondo motivo ha determinato l'assorbimento del primo motivo. La contribuente è stata condannata alle spese del giudizio di cassazione e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.
È stato richiamato come parametro dei motivi di ricorso, ma la censura che in realtà richiedeva una nuova valutazione dei fatti è stata ritenuta inammissibile in cassazione.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il motivo formulato come vizio motivazionale è stato qualificato come inammissibile perché volto a sollecitare una diversa ricostruzione fattuale.
art. 10 del d.P.R. n. 633 del 1972
La norma è stata evocata in relazione al regime IVA dell'operazione; la Corte non ne ha fatto applicazione diversa da quella ricostruita dal giudice di merito, limitandosi a rilevare l'inammissibilità della censura.
art. 35, comma 8, del d.l. n. 223 del 2006
Richiamato in relazione alla disciplina dell'esenzione IVA; la Corte ne ha preso atto nel ricostruire la motivazione della CTR.
L. n. 248 del 2006
Citata come legge di conversione del d.l. n. 223 del 2006, nel contesto della disciplina IVA applicata dalla CTR.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare una censura di violazione di legge o di vizio motivazionale in una richiesta di nuova valutazione del fatto e delle prove.
- Il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile quando mira soltanto a proporre una ricostruzione alternativa della vicenda fattuale rispetto a quella accertata dal giudice di merito.
- La parte che deduce l'erronea qualificazione di un'operazione complessa deve indicare in modo specifico dove e come i fatti decisivi e i documenti rilevanti siano stati introdotti nei gradi di merito; in mancanza, la censura è inammissibile.
- L'inammissibilità del motivo che investe la ricostruzione del fatto può determinare l'assorbimento delle ulteriori censure dipendenti.
- Quando il ricorso è rigettato, la parte ricorrente è condannata alle spese del giudizio di cassazione e, ove ne ricorrano i presupposti, all'ulteriore contributo unificato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 9 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 14489/2022 del 09/05/2022
- ordinanza_civile · 9 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 14490/2022 del 09/05/2022
- ordinanza_civile · 9 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 14491/2022 del 09/05/2022
- ordinanza_civile · 9 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 14492/2022 del 09/05/2022
- ordinanza_civile · 9 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 14498/2022 del 09/05/2022
- ordinanza_civile · 9 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 14499/2022 del 09/05/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →