Cassazione Penale, Sentenza n. 2156/2022 del 19/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso denunciava vizi di motivazione e violazione di legge: (I) affermava che la contestazione era mutata rispetto all'imputazione originaria, poiché dall'accusa di cessione di cocaina verso Sodani/Lombardi si sarebbe passati a qualificare l'attività del Farina come "finanziamento" degli spacciatori (prestito di denaro), senza che dalle intercettazioni emergesse la cessione o il momento consumativo né il profitto ricavato; (II) denunciava la mancata applicazione dell'ipotesi attenuata del quinto comma dell'art. 73 d.P.R. 309/90, sostenendo che l'attività non avesse dimensioni ragguardevoli e quindi sarebbe dovuta ricadere nell'ipotesi lieve.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i motivi fossero in massima parte censure di merito e non si confrontassero compiutamente con le argomentazioni della sentenza impugnata, riproponendo questioni già esaurientemente trattate dalla Corte territoriale. Quanto al primo motivo, la Cassazione ha confermato che non sussiste vizio di correlazione tra accusa e sentenza: la qualificazione dell'attività del Farina come "finanziamento" degli spacciatori rientra nello stesso episodio e può integrare il concorso nel reato di traffico di stupefacenti. Quanto al secondo motivo, la Corte ha ritenuto manifestamente infondato il riconoscimento dell'ipotesi lieve, dato il rilievo qualitativo e quantitativo dello stupefacente valutato dal giudice di merito. Per l'inammissibilità del ricorso il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
d.P.R. 309/1990, art. 73, comma 1
Norma che sanziona il traffico di sostanze stupefacenti (in particolare la cocaina). La Corte ha ritenuto che l'attività attribuita al prevenuto (finanziamento/ concorso) rientri nel perimetro del reato di cui a questo comma, essendo il comportamento idoneo a integrare concorso nel traffico.
d.P.R. 309/1990, art. 73, quinto comma
Prevede l'ipotesi attenuata per determinate condotte di lieve entità. La Corte ha giudicato corretta la valutazione del giudice di merito che ha escluso l'applicabilità dell'attenuante sulla base del non modesto dato qualitativo e quantitativo dello stupefacente.
Corte Costituzionale, sentenza n. 186/2000
Citata in relazione al principio che giustifica l'imposizione della sanzione pecuniaria per ricorsi inammissibili: la mancata colpa nella determinazione della causa di inammissibilità deve essere valutata ma, qui, non essendo ravvisata, è stata confermata la sanzione.
Giurisprudenza di legittimità (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020)
Richiamata per il principio secondo cui la Corte di Cassazione non può sostituirsi al giudice di merito nella valutazione di fatto; il ricorso che chiede una diversa valutazione dei fatti, senza censurare specifici profili di diritto, è inammissibile.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non riesamina i fatti: i ricorsi che chiedono una diversa valutazione probatoria o una diversa ricostruzione degli eventi, senza cogliere vizi giuridici specifici nella motivazione, sono inammissibili.
- La qualificazione della condotta (es. "finanziamento" vs "cessione") non determina automaticamente difetto di correlazione se si riferisce allo stesso episodio della vita e se quella qualificazione è idonea a integrare il concorso nel reato contestato.
- Per ottenere l'applicazione dell'ipotesi attenuata (art. 73, quinto comma d.P.R. 309/90) è necessario dimostrare in modo concreto e specifico la ridotta offensività della condotta (quantitativo e qualitativo limitato dello stupefacente); la mera enunciazione non basta quando il giudice di merito ha motivato il diniego.
- Le censure generiche sulla motivazione sono inefficaci: il ricorrente deve confrontarsi puntualmente con le ragioni del giudice territoriale e indicare errori di diritto, illogicità, contraddizioni o mancate valutazioni di elementi decisivi.
- L'inammissibilità del ricorso può comportare sanzioni economiche e condanna alle spese se non è ravvisabile una giustificazione di buona fede nella proposizione del gravame.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 19 gen 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 2139/2022 del 19/01/2022
- Sentenza penale · 19 gen 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 2140/2022 del 19/01/2022
- Sentenza penale · 19 gen 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 2142/2022 del 19/01/2022
- Sentenza penale · 19 gen 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 2143/2022 del 19/01/2022
- Sentenza penale · 19 gen 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 2145/2022 del 19/01/2022
- Sentenza penale · 19 gen 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 2146/2022 del 19/01/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →