Tribunale, Sentenza T-124/20
Judgment of the General Court (Ninth Chamber) of 6 October 2021. — M/S. Indeutsch International v European Union Intellectual Property Office. — EU trade mark – Invalidity proceedings – EU figurative mark representing chevrons between two parallel lines – Absolute ground for refusal – Sign of which an EU trade mark may consist – Article 7(1)(a) of Regulation (EC) No 207/2009 (now Article 7(1)(a) of Regulation (EU) 2017/1001) – Distinctive character – Article 7(1)(b) of Regulation No 207/2009 (now Article 7(1)(b) of Regulation 2017/1001) – Obligation to rule on the action – Article 71(1) of Regulation 2017/1001 – Cross-claim. — Case T-124/20
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale annulla la decisione della Grand Board of Appeal dell’EUIPO in una controversia sulla nullità di un marchio UE figurativo costituito da chevron tra due linee parallele. La decisione è stata cassata perché la Commissione di ricorso non si è pronunciata sul motivo di nullità basato sulla mancanza di idoneità del segno a costituire un marchio ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera a). Di conseguenza, il Tribunale dichiara che non vi è luogo a statuire sul ricorso principale, fondato solo sull’articolo 7, paragrafo 1, lettera b).
Marchio UE figurativo a motivo di chevron: la Corte annulla la decisione dell’EUIPO per omessa pronuncia sul motivo di nullità fondato sull’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e chiarisce il rapporto tra mancata rappresentazione grafica e difetto di carattere distintivo.
La questione giuridica
Nel procedimento di nullità di un marchio UE figurativo, il Tribunale era chiamato a stabilire: i) se la Grand Board of Appeal avesse omesso di pronunciarsi sul motivo di nullità fondato sull’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009; ii) se tale omissione imponesse l’annullamento della decisione impugnata; iii) se il Tribunale potesse, in via di alterazione, decidere esso stesso sul motivo non esaminato o rinviare alla Cancellation Division; iv) se restasse necessario esaminare i motivi del ricorso principale relativi all’articolo 7, paragrafo 1, lettera b).
Principio di diritto
Quando, in un procedimento di nullità, la Commissione di ricorso dell’EUIPO omette di pronunciarsi su un motivo autonomo di nullità fondato sull’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009, la decisione è viziata da violazione di forme sostanziali e va annullata; il Tribunale non può sostituirsi alla Commissione di ricorso pronunciandosi per la prima volta sul merito di quel motivo, né può rinviare alla Cancellation Division per tale esame. Inoltre, il motivo di nullità di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), deve essere esaminato prima di quello fondato sull’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), poiché la verifica del carattere distintivo presuppone che il segno sia idoneo a costituire un marchio ai sensi dell’articolo 4; pertanto, l’omessa pronuncia sul primo motivo travolge anche la decisione resa sul secondo.
Norme richiamate
- Regolamento (CE) n. 207/2009
- Regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 4 del regolamento (CE) n. 207/2009
- Articolo 7, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 207/2009
- Articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 207/2009
- Articolo 52, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 207/2009
- Articolo 52, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 207/2009
- Articolo 55, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 207/2009
- Articolo 58 del regolamento (CE) n. 207/2009
- Articolo 64 del regolamento (CE) n. 207/2009
- Articolo 66 del regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 71, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 72, paragrafi 1, 2 e 3, del regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 184, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 190, paragrafo 2, del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 137 del regolamento di procedura del Tribunale
Marchio UE figurativo a motivo di chevron tra due linee parallele
Il procedimento riguarda un ricorso contro la decisione della Grand Board of Appeal dell’EUIPO del 13 dicembre 2019 in materia di nullità di un marchio dell’Unione europea figurativo. Il marchio consiste in un disegno geometrico ripetuto, rappresentato da chevron tra due linee parallele, registrato per aghi da maglia e uncinetti.
Fatti e procedimento amministrativo
M/S. Indeutsch International aveva depositato la domanda di registrazione il 15 febbraio 2010. Nel 2013 Crafts Americana Group, Inc. (poi 135 Kirkstall, Inc.) aveva chiesto la declaratoria di nullità del marchio ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009, in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 1, lettere a) e b). La Cancellation Division aveva respinto la domanda, ritenendo il segno graficamente rappresentabile e dotato di carattere distintivo.
Primo passaggio davanti alla Board of Appeal e sentenza del Tribunale del 2017
La Board of Appeal aveva poi annullato la decisione della Cancellation Division ritenendo il marchio privo di carattere distintivo ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), senza esaminare il motivo fondato sulla lettera a) e rinviando la causa per la verifica dell’eventuale carattere distintivo acquisito per uso ex articolo 7, paragrafo 3. Tale decisione fu annullata dal Tribunale con sentenza del 21 giugno 2017, perché la Commissione di ricorso aveva valutato la distintività tenendo conto di caratteristiche sostanzialmente alterate del segno, ossia della sua applicazione concreta sui prodotti.
Decisione impugnata della Grand Board of Appeal
Dopo il rinvio, la Grand Board of Appeal ha nuovamente annullato la decisione della Cancellation Division e ha dichiarato nullo il marchio per difetto di carattere distintivo. Ha affermato che il segno va valutato nella forma in cui è stato depositato e registrato, non nella forma in cui è usato, e ha ritenuto che il motivo grafico fosse un semplice elemento decorativo, privo di capacità distintiva. La Commissione di ricorso ha però dichiarato non necessario esaminare il motivo di nullità ex articolo 7, paragrafo 1, lettera a).
Questioni pregiudiziali interne al ricorso: cross-claim dell’interveniente
Nel cross-claim, l’interveniente sosteneva che la Grand Board of Appeal avesse omesso di pronunciarsi sul motivo fondato sull’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), oppure che lo avesse implicitamente deciso in modo errato. Secondo l’interveniente, la descrizione del marchio rendeva incerto l’oggetto della protezione, in particolare quanto al numero e alla spaziatura dei chevron.
Ammissibilità del cross-claim
Il Tribunale chiarisce che, nel cross-claim, possono essere chiesti solo l’annullamento o la modifica della decisione impugnata ai sensi dell’articolo 184, paragrafo 1, del regolamento di procedura. Ritiene quindi inammissibile la domanda autonoma diretta a ottenere la semplice reiezione del ricorso principale, ma ammissibili le richieste di alterazione o annullamento nella misura in cui attengono al vizio denunciato.
Rapporto tra articolo 4 e articolo 7, paragrafo 1, lettere a) e b)
Il Tribunale ricorda che un segno può costituire un marchio UE solo se soddisfa i requisiti dell’articolo 4 del regolamento n. 207/2009, compresa la rappresentazione grafica chiara, precisa, autosufficiente, facilmente accessibile, intelligibile, durevole e oggettiva. Solo dopo tale verifica può esaminarsi il carattere distintivo ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b). Inoltre, il carattere distintivo può essere acquisito per uso solo per i motivi ostativi di cui alla lettera b), non per un segno che non sia idoneo a costituire un marchio ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera a).
Omessa pronuncia sul motivo ex articolo 7, paragrafo 1, lettera a)
Esaminando il contenuto della decisione impugnata, il Tribunale constata che la Grand Board of Appeal non ha effettivamente deciso il motivo di nullità basato sull’articolo 7, paragrafo 1, lettera a). Il passaggio invocato dall’EUIPO sulla possibile applicazione del segno ai prodotti riguarda in realtà il solo esame della distintività ex lettera b), non una decisione autonoma sulla validità del segno come marchio ai sensi dell’articolo 4.
Violazione dell’obbligo di statuire e conseguenze
La mancata pronuncia sul primo motivo di nullità integra una violazione dell’obbligo della Commissione di ricorso di decidere sul ricorso ai sensi dell’articolo 71, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001. Il Tribunale evidenzia che, poiché la verifica ex articolo 7, paragrafo 1, lettera a), precede logicamente quella ex lettera b), la Commissione di ricorso non poteva passare direttamente a quest’ultima e rinviare poi la causa alla Cancellation Division per l’eventuale carattere distintivo acquisito. L’illegittimità colpisce dunque l’intera decisione impugnata.
Limiti del potere di alterazione del Tribunale
Il Tribunale respinge sia la richiesta di decidere esso stesso sul motivo ex articolo 7, paragrafo 1, lettera a), sia quella di rinviare la causa alla Cancellation Division. Il potere di alterazione ex articolo 72, paragrafo 3, presuppone che la causa sia matura per la decisione, circostanza che manca quando la Commissione di ricorso non si è mai pronunciata sul motivo. In tal caso, una decisione del Tribunale sul merito equivarrebbe a statuire per la prima volta su una questione non esaminata dall’organo amministrativo competente.
Esito del ricorso principale e spese
L’annullamento della decisione della Grand Board of Appeal assorbe il ricorso principale di M/S. Indeutsch International, rendendo superflua ogni pronuncia sui tre motivi da essa dedotti, tutti relativi all’articolo 7, paragrafo 1, lettera b). Quanto alle spese, il Tribunale pone a carico di M/S. Indeutsch International e dell’EUIPO le spese del cross-claim e quelle sostenute dall’interveniente nel procedimento dinanzi alla Board of Appeal; per il ricorso principale, ciascuna parte sopporta le proprie spese.
Principio di diritto ricavabile
La decisione ribadisce che, in materia di nullità di marchi UE, il motivo fondato sull’assenza di idoneità del segno a costituire un marchio deve essere trattato prioritariamente e autonomamente rispetto al difetto di carattere distintivo; la sua omissione rende illegittima la decisione della Commissione di ricorso e impedisce al Tribunale di sostituirsi ad essa nel decidere per la prima volta sul merito di tale questione.
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