Ordinanza n. 1286/2026 - Roma, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento di diniego impugnato datato 01.12.2025 e notificato a mani il 05.01.2026 dall'Ambasciata d'Italia ad Islamabad, Prot. N. 141535-P e Codice Pratica n. 20250021891 e, per l'effetto, ordinare all'Amministrazione di procedere all'immediato riesame della domanda di visto del ricorrente; Con vittoria di spese, diritti e onorari di giudizio da distrarsi al procuratore che si dichiara antistatario.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di visto adottato dall'Ambasciata d'Italia ad Islamabad
Esito
Favorevole al resistente (ministero e ambasciata)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego di visto adottato il 1° dicembre 2025 e notificato il 5 gennaio 2026 dall'Ambasciata d'Italia ad Islamabad, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare e domandando che l'Amministrazione procedesse all'immediato riesame della domanda. Nella fase cautelare il ricorrente ha chiesto la sospensione dell'efficacia del diniego. Il provvedimento impugnato era contestato in relazione alla valutazione dei presupposti reddituali necessari ai fini della permanenza in Italia.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare per l'assenza del fumus boni iuris. Con la cognizione sommaria propria della fase cautelare, il Collegio ha ritenuto completa l'istruttoria amministrativa posta a fondamento del diniego e ha rilevato l'assenza dei presupposti reddituali necessari ai fini della permanenza in Italia. Non è stata quindi disposta la sospensione dell'efficacia del provvedimento né l'ordinata riedizione del procedimento. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione della peculiarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare nel processo amministrativo.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha costituito il fondamento dell'oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata ai fini dell'oscuramento dei dati personali.
Massime di principio
- In sede cautelare, l'assenza del fumus boni iuris giustifica il rigetto della domanda di sospensione dell'efficacia di un diniego amministrativo.
- La completezza dell'istruttoria e l'accertata assenza dei presupposti reddituali richiesti per la permanenza in Italia escludono, nella fase cautelare, la probabilità di fondatezza della domanda di annullamento del diniego.
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