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Sentenza

Sentenza n. 1796/2026 - Milano, Sezione 2

per l'annullamento - della Delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 23/03/2022 (doc. 1), pubblicata sul BURL Serie Avvisi e Concorsi n. 27 del 6.7.2022 (doc. 2), avente ad oggetto “VARIANTE GENERALE AL PGT – CONTRODEDUZIONE ALLE OSSERVAZIONI PRESENTATE, VALUTAZIONE DEI PARERI PERVENUTI ED APPROVAZIONE DEFINITIVA DEL NUOVO “DOCUMENTO DI PIANO” E DELLE VARIANTI CONSEGUENZIALI AL “PIANO DEI SERVIZI” E AL “PIANO DELLE REGOLE” COSTITUENTI IL VIGENTE PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO, AI SENSI DELL'ART.13 DELLA L.R. n.12/2005”; - della Delibera di Giunta Comunale n. 75 del 12/05/2022 (doc. 3), avente ad oggetto “VARIANTE GENERALE AL PGT – PRESA ATTO AVVENUTA MODIFICA DEGLI ATTI E DEGLI ELABORATI CARTOGRAFICI IN CONFORMITÀ ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 11 DEL 23 MARZO 2022”, - della Delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 6/10/2021 (doc. 4), avente ad oggetto “VARIANTE GENERALE AL PGT - ADOZIONE DEL NUOVO “DOCUMENTO DI PIANO” E DELLE VARIANTI CONSEGUENZIALI AL “PIANO DEI SERVIZI” E AL “PIANO DELLE REGOLE” COSTITUENTI IL VIGENTE PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO, AI SENSI DELL'art.13 DELLA L.R. n.12/2005”; - della Deliberazione di Giunta Comunale n. 88 del 23/05/2019 - Avvio del procedimento VAS (doc. 5); - di ogni altro atto presupposto, preordinato e/o comunque connesso.

Giustizia amministrativa202201971

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: variante generale al Piano di Governo del Territorio, comprensiva dell'approvazione definitiva del nuovo Documento di Piano e delle varianti al Piano dei Servizi e al Piano delle Regole, nonché gli atti connessi di adozione e di VAS

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente contestava la variante generale al PGT nella parte in cui il compendio immobiliare, precedentemente inserito nell'Area 8, era stato riclassificato nell'ambito AT6 – via Rossini Nord. Secondo la società, la nuova disciplina avrebbe comportato una significativa riduzione della volumetria e l'imposizione di vincoli e obblighi sull'area. Con il primo motivo deduceva eccesso di potere e illogicità per l'inserimento delle aree dell'AT6 tra le aree boscate, gli ambiti agricoli di valore ecologico e ambientale e gli ambiti di compensazione ambientale, nonostante l'asserita assenza di pregio naturalistico e la già ampia dotazione paesaggistica e naturalistica comunale. Con il secondo motivo denunciava la violazione dei parametri regionali contenuti nel Piano Territoriale Regionale e nella legge regionale lombarda n. 12 del 2005, sostenendo che la variante avrebbe ridotto l'edificabilità dell'area. Con il terzo motivo lamentava la violazione dell'art. 4 della legge regionale n. 12 del 2005 in materia di VAS, assumendo che l'originaria Autorità competente, individuata nel responsabile del Settore Finanziario, non possedesse adeguata competenza tecnica. Con il quarto motivo denunciava l'assenza di adeguata motivazione in relazione alla dotazione di attrezzature pubbliche, pari a oltre sette volte il minimo previsto dall'art. 3 del d.m. n. 1444 del 1968.

La decisione

Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Quanto al primo motivo, ha richiamato l'ampia discrezionalità dell'amministrazione nelle scelte di pianificazione urbanistica e ha escluso che ricorresse un affidamento qualificato della proprietaria, non risultando presenti le ipotesi eccezionali individuate dalla giurisprudenza. Le scelte urbanistiche richiedono una motivazione puntuale soltanto quando incidano su situazioni di affidamento qualificato e sono sindacabili solo per manifesta irrazionalità o illogicità; anche le osservazioni dei privati costituiscono un apporto partecipativo e il loro rigetto non necessita di una motivazione analitica. Nel caso concreto, la destinazione a verde privato di valore ecologico e ambientale non imponeva oneri ulteriori rispetto alla disciplina previgente; l'ambito era caratterizzato da aree prevalentemente libere, utilizzate anche a fini agricoli, da un'area boscata e dalla vicinanza al Parco Agricolo Sud Milano. La destinazione agricola poteva inoltre essere giustificata dall'esigenza di salvaguardare le aree non edificate e ridurre il consumo di suolo, anche senza lo svolgimento di un'attività agricola professionale. È stata altresì considerata la previsione di una nuova forestazione nelle immediate vicinanze. Il secondo motivo è stato respinto perché la variante aveva rispettato le soglie regionali di riduzione del consumo di suolo e non aveva ridotto la superficie territoriale né, in termini sostanziali, la capacità edificatoria: la superficie complessiva degli ambiti AT4, AT5 e AT6 era superiore a quella dell'originario Ambito 8 e la riduzione della superficie edificabile equivaleva soltanto a 13 metri cubi, pari a 4,3 metri quadrati. Il terzo motivo è stato respinto poiché, prima delle conferenze di VAS, il Comune aveva sostituito l'originaria Autorità competente con il responsabile del Settore Lavori Pubblici e Manutenzione Straordinaria, qualificato come tecnico di settore. Il quarto motivo è stato respinto perché il parametro di 18 metri quadrati per abitante previsto dall'art. 3 del d.m. n. 1444 del 1968 costituisce una dotazione minima e non un limite massimo inderogabile. Inoltre, il valore di 132,22 metri quadrati per abitante rappresentava lo stato di fatto e la variante lo aveva ridotto a 121,28 metri quadrati per abitante, senza quindi incrementare la dotazione, che rimaneva comunque elevata. Le spese sono state integralmente compensate per la peculiarità delle questioni e il particolare andamento della controversia.

Norme richiamate

  • artt. 7 e seguenti l.r. Lombardia n. 12/2005

    Il PGT costituisce lo strumento urbanistico generale comunale e la variante è stata valutata nel quadro della disciplina regionale della pianificazione urbanistica.

  • art. 13 l.r. Lombardia n. 12/2005

    Disciplina il procedimento di adozione e approvazione della variante al PGT oggetto di impugnazione.

  • art. 2, comma 1-bis, l.r. Lombardia n. 12/2005

    Richiamato insieme all'art. 8, comma 2, quale fondamento dei parametri regionali relativi alla riduzione del consumo di suolo.

  • art. 8, comma 2, l.r. Lombardia n. 12/2005

    Richiamato per la verifica del rispetto dei parametri regionali nella pianificazione e nella riduzione del consumo di suolo.

  • art. 4 l.r. Lombardia n. 12/2005

    La censura relativa alla VAS è stata respinta poiché l'Autorità competente era stata successivamente individuata in un tecnico di settore prima dello svolgimento delle conferenze di VAS.

  • art. 3 d.m. n. 1444/1968

    Il parametro di 18 metri quadrati per abitante relativo alle attrezzature pubbliche costituisce una soglia minima e non un limite massimo inderogabile.

  • art. 2135 c.c.

    La destinazione agricola può essere assegnata anche in assenza dell'esercizio sul fondo di un'attività di impresa agricola, essendo rilevante anche la funzione di salvaguardia delle aree non edificate.

  • l.r. Lombardia n. 31/2014

    La destinazione agricola e la salvaguardia delle aree libere sono state ritenute coerenti con gli obiettivi regionali di riduzione del consumo di suolo.

Massime di principio

  • Le scelte di pianificazione urbanistica rientrano nell'ampia discrezionalità dell'amministrazione e sono sindacabili dal giudice amministrativo soltanto quando risultino manifestamente irrazionali o illogiche, salvo che ricorra un affidamento qualificato del privato fondato su specifiche situazioni eccezionali.
  • Il proprietario non vanta un affidamento qualificato alla conservazione della disciplina urbanistica vigente; tale affidamento sussiste solo in presenza di circostanze particolari, quali il superamento degli standard minimi, convenzioni urbanistiche già stipulate, giudicati favorevoli, aree intercluse tra fondi edificati o acquisto del bene con una destinazione urbanistica più favorevole.
  • Le osservazioni dei privati al piano urbanistico adottato hanno natura di apporto partecipativo e il loro rigetto non richiede, di regola, una motivazione specifica e analitica, essendo sufficiente la motivazione complessiva desumibile dalle linee generali del piano.
  • La destinazione agricola o a verde di un'area può essere giustificata dall'esigenza di conservare le superfici non edificate e contenere il consumo di suolo anche quando il proprietario non eserciti sul fondo un'attività di impresa agricola.
  • Il parametro minimo di dotazione di aree e attrezzature pubbliche previsto dall'art. 3 del d.m. n. 1444/1968 non costituisce un limite massimo inderogabile; pertanto, una dotazione superiore allo standard minimo non è di per sé illegittima, soprattutto quando la variante non la incrementi ma la riduca rispetto alla situazione previgente.
  • La competenza dell'Autorità competente per la VAS può ritenersi adeguata quando, prima dello svolgimento delle conferenze di valutazione, essa sia stata individuata in un responsabile tecnico di settore, anche se una precedente designazione aveva riguardato un diverso responsabile comunale.

Come è indicizzato

MateriePiani regolatori e variantiStandard urbanistici e dotazioni territorialiVIA, VAS e verifica di assoggettabilità
RamiUrbanistica e governo del territorioAmbienteProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaEccesso di potereDifetto di istruttoriaPonderazione degli interessi e interesse pubblico

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