Cassazione Civile, Ordinanza n. 02813/2025 del 05/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (società)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da una società concessionaria di parcheggi pubblici per il pagamento di somme dovute a titolo di quota parte di utenze idriche ed elettriche comuni e manutenzione delle parti condominiali, riferite a spazi assegnati a un’associazione non riconosciuta. La società ha esteso la pretesa anche al presidente dell’associazione, assumendone la responsabilità personale e solidale ex art. 38 c.c. per avere egli agito in nome e per conto dell’ente. In primo grado il decreto è stato revocato ma il presidente è stato comunque condannato, in solido con l’associazione, entro un limite quantitativo; in appello il presidente ha contestato la propria responsabilità, deducendo che non era stata provata la sua concreta rappresentanza nella stipula della convenzione con il Comune e che la prova del suo ruolo non poteva essere desunta automaticamente dalla carica rivestita. La Corte d’appello ha accolto il gravame ritenendo non dimostrato il suo intervento negoziale e reputando erronea la pretesa di fondare la responsabilità personale sulla sola qualità di presidente. Con il ricorso per cassazione la società ha denunciato falsa applicazione degli artt. 115 e 2729 c.c. e 2697 c.c., sostenendo che la Corte territoriale aveva mal valutato la non contestazione e gli indizi (carica di presidente, mancata contestazione della rappresentanza, consegna di un assegno a garanzia), che avrebbero dovuto condurre a ritenere provata per presunzioni la sottoscrizione della convenzione e la conseguente responsabilità solidale; con il terzo motivo ha inoltre dedotto omesso esame di fatti decisivi per non avere la Corte valutato complessivamente gli elementi probatori.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto i motivi di ricorso nei limiti illustrati, ritenendo che la Corte d’appello avesse erroneamente governato la prova presuntiva: ha infatti esaminato gli indizi in modo atomistico invece che unitario, senza trarne le conseguenze richieste dall’art. 2729 c.c. e senza una valutazione complessiva del quadro probatorio. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione e la causa rinviata alla Corte d’appello di Firenze, in diversa composizione, affinché riesamini il merito dell’appello applicando correttamente i principi sulla prova per presunzioni. Al giudice di rinvio è demandata anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 38 c.c.
la responsabilità personale e solidale di chi agisce in nome e per conto di un’associazione non riconosciuta non deriva dalla mera qualità di presidente, ma dall’attività negoziale concretamente svolta in nome e nell’interesse dell’ente, che abbia dato luogo a obbligazioni verso i terzi
art. 115 c.p.c.
la contestazione specifica e la valutazione del materiale probatorio non possono essere lette in modo da invertire l’onere della prova o da escludere la prova presuntiva quando il quadro indiziario sia unitariamente apprezzato
art. 2729 c.c.
gli indizi devono essere valutati nel loro complesso, con apprezzamento unitario di gravità, precisione e concordanza; è errato un esame frazionato che vanifichi il senso della prova presuntiva
art. 2697 c.c.
chi invoca in giudizio la responsabilità personale ex art. 38 c.c. deve provare la concreta attività negoziale svolta dal convenuto in nome dell’associazione
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
dedotta la falsa applicazione di norme di diritto in tema di non contestazione, prova presuntiva e riparto dell’onere della prova
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
dedotto omesso esame di fatti decisivi nella valutazione complessiva degli elementi indiziari
art. 1957 c.c.
richiamato dal resistente in via difensiva per sostenere la decadenza, ma non decisivo nella motivazione della decisione di legittimità
Massime di principio
- In tema di associazioni non riconosciute, la responsabilità personale e solidale di cui all’art. 38 c.c. presuppone la prova della concreta attività negoziale svolta dal soggetto in nome e per conto dell’ente; la sola titolarità della carica di presidente non basta.
- Quando la responsabilità viene affermata sulla base di presunzioni, il giudice deve valutare gli indizi in modo complessivo e non atomistico, verificando insieme gravità, precisione e concordanza.
- È censurabile in cassazione il ragionamento presuntivo del giudice di merito che isoli i singoli elementi indiziari e, senza una sintesi globale, concluda per la loro insufficienza probatoria.
- Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il creditore opposto conserva la sostanza della posizione di attore e resta gravato dell’onere di dimostrare i fatti costitutivi della pretesa, compresa la riferibilità personale dell’obbligazione al convenuto.
- L’assenza del documento contrattuale non può essere automaticamente imputata alla parte che ne invoca l’efficacia, se quel documento non la vede parte e l’allegazione probatoria richiede una diversa ricostruzione del quadro istruttorio.
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