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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 10896/2023 del 24/04/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La Fondazione ENPAM aveva chiesto la restituzione di circa 3,5 milioni di euro risultanti da uno sgravio su una pretesa tributaria originariamente notificata a Cofer S.p.A., cui ENPAM era successore. L'agente per la riscossione (Equitalia, poi Agenzia delle Entrate Riscossione) aveva invece operato un pignoramento presso terzi estinguendo il credito di ENPAM mediante compensazione con un maggior credito tributario riferito a Cofer, che l'agente sosteneva essere stato assunto da ENPAM in qualità di successore. ENPAM contestava che la compensazione non poteva essere operata dall'agente senza il previo accertamento motivato dell'Agenzia delle Entrate (art. 36, comma 5, d.P.R. n. 602/1973) e che, non avendo ricevuto la cartella originaria, non poteva impugnare davanti al giudice tributario. Inoltre ENPAM chiedeva il risarcimento ex art. 96 c.p.c. per l'estinzione coattiva del proprio credito.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che ENPAM risultava documentalmente successore universale di Cofer e che il pignoramento presso terzi era stato diretto nei confronti di ENPAM in tale qualità. La Corte ha ritenuto che, anche se la ricorrente sosteneva di non aver ricevuto la cartella e di non poter dunque impugnare il titolo, la corretta via di impugnazione della pretesa tributaria era il giudice tributario: la parte contro cui è rivolta un'azione esecutiva di natura tributaria può dedurre i vizi della pretesa impugnando il primo atto (cartella/ruolo) davanti al giudice tributario; in mancanza di tale impugnazione l'esecuzione e la compensazione estintiva non risultano affette dai vizi dedotti. La Corte ha dunque respinto le doglianze relative alla presunta illegittima compensazione posta in essere dall'agente per la riscossione e ha condannato la ricorrente alle spese di lite.

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 602 del 1973, art. 36, comma 5

    La norma viene richiamata dalla ricorrente per sostenere che la compensazione avrebbe richiesto un previo accertamento motivato dell'Amministrazione finanziaria; la Corte tuttavia ritiene che l'eventuale censura sulla formazione del ruolo e sulla pretesa debba essere proposta davanti al giudice tributario e non esclusivamente rimessa alla reclamata esigenza di un accertamento amministrativo prima della compensazione da parte dell'agente.

  • d.P.R. n. 602 del 1973, art. 72-bis

    La disposizione sul pignoramento presso terzi è stata interpretata dalla Corte d'appello e dalla Cassazione come applicata correttamente: l'atto di pignoramento è stato ritenuto notificato nei confronti della ricorrente in qualità di successore della debitrice originaria.

  • d.P.R. n. 602 del 1973, artt. 12 e 14

    Richiamati in relazione alle modalità di riscossione e competenze, le norme sono state valutate nel quadro della legittimità dell'azione esecutiva e dell'operato dell'agente per la riscossione.

  • d.lgs. n. 546 del 1992, artt. 10, 11, 19

    Richiamati in ordine alla giurisdizione e alle modalità di impugnazione degli atti tributari: la Corte ricorda che la controversia su vizi della pretesa tributaria va dedotta davanti al giudice tributario.

  • Codice civile, art. 2697

    Riguarda l'onere della prova: la Corte osserva che la parte che eccepisce l'estinzione o un fatto estintivo deve fornire la prova; nel caso la mancanza di impugnazione tributaria rende inefficace la censura dell'imputata compensazione.

  • Codice di procedura civile, art. 96, comma 2

    Norma invocata dalla ricorrente per il risarcimento dei danni: la Corte non ha accolto la domanda risarcitoria perché ha rigettato le censure principali e ha ritenuto legittima l'operazione di compensazione ed esecuzione.

  • Codice di procedura civile, art. 615

    Norma sul ricorso contro atti esecutivi: la Corte stabilisce che la contestazione recuperatoria relativa alla pretesa tributaria non può essere utilmente proposta davanti al giudice ordinario ex art. 615 se non è stata dedotta nei termini davanti al giudice tributario.

  • Corte Costituzionale, sentenza n. 114/2018

    La pronuncia è richiamata per il quadro giurisprudenziale che ha ampliato la possibilità di opporsi all'esecuzione, ma la Corte di Cassazione precisa che, anche dopo tale decisione, le questioni sulla sussistenza del credito erariale devono essere dedotte davanti al giudice tributario ove ciò sia richiesto dalla natura della pretesa.

Massime di principio

  • Se un soggetto è qualificabile come successore dell'originario debitore, gli atti di riscossione e pignoramento diretti al debitore possono essere ritenuti efficaci nei confronti del successore: quest'ultimo deve quindi valutare tempestivamente i rimedi esperibili.
  • Le contestazioni sulla sussistenza del credito erariale (vizi di notifica della cartella, mancata formazione del ruolo, ecc.) devono essere dedotte davanti al giudice tributario: l'omessa impugnazione davanti al giudice tributario preclude in molti casi la possibilità di ottenere la disapplicazione o l'annullamento dell'esecuzione davanti al giudice ordinario.
  • L'agente per la riscossione che estingue un credito mediante compensazione con un proprio credito tributario trova la legittimazione della propria azione salvo che il soggetto colpito abbia previamente esperito i rimedi tributari per far valere l'assenza o il vizio della pretesa erariale.
  • La possibilità di riqualificare una domanda civile come opposizione all'esecuzione può esistere, ma non sostituisce l'onere di tutelare le questioni di diritto tributario davanti alla giurisdizione competente quando la controversia concerne la sussistenza del credito erariale.
  • In ipotesi simili è consigliabile: (a) verificare immediatamente la propria qualità (es. successore) e la regolarità delle notifiche; (b) proporre senza indugio l'impugnazione tributaria avverso cartella/ruolo se si deducono vizi della pretesa; (c) parallelamente valutare azioni civili solo dopo aver esperito o almeno notificato la contestazione alla pretesa tributaria, per evitare la preclusione dei rimedi.

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