Cassazione Penale, Sentenza n. 26993/2023 del 21/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Urbino dell'11/07/2022 che aveva rigettato la richiesta di revoca dell'ordine di esecuzione della Procura di Pesaro del 7/05/2022. Il ricorrente deduceva che la sentenza del G.I.P. di Pesaro del 26/01/2021 era stata conteggiata in continuazione per una pena di 1 mese di reclusione e 300 euro di multa, pena interamente espiata, e che pertanto, al momento della definitivezza della sentenza del Tribunale di Urbino (che aveva poi applicato la continuazione e rideterminato la pena complessiva), la Procura avrebbe dovuto emettere l'ordine di esecuzione con il contestuale decreto di sospensione ai sensi dell'art. 656, comma 5, c.p.p., poiché la pena residua risultava inferiore al limite di 4 anni di reclusione.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Ha ritenuto che il ricorrente non abbia considerato l'orientamento consolidato della giurisprudenza secondo cui la rideterminazione della pena in sede esecutiva, entro i limiti dell'art. 656, comma 5, c.p.p., a seguito del riconoscimento della continuazione sopravvenuto all'inizio dell'esecuzione, non annulla l'ordine di esecuzione né legittima la ripetizione della fase di sospensione antecedente alla sua emissione (richiamata Sez. 1, n. 10275/2021, Nonaj). Per effetto di ciò, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma di euro 3.000,00 ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 656 cod. proc. pen., comma 5
Prevede limiti e possibilità di sospensione dell'esecuzione per pene inferiori a quattro anni; nella fattispecie la Corte interpreta la norma unitamente alla giurisprudenza consolidata nel senso che una rideterminazione della pena in sede esecutiva, intervenuta dopo l'avvio dell'esecuzione per effetto del riconoscimento della continuazione, non determina l'annullamento dell'ordine di esecuzione né impone la ripetizione della fase di sospensione antecedente.
art. 616 cod. proc. pen.
Consente alla Corte di Cassazione, quando dichiara il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza, di condannare il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende; applicato nel caso concreto per equitare la sanzione economica di 3.000 euro.
art. 444 cod. proc. pen.
Riguarda l'accordo di cui al rito abbreviato o al patteggiamento (accordo giudiziale); nella vicenda la sentenza resa ai sensi dell'art. 444 era stata utilizzata dal G.I.P. di Urbino per ricondurre i reati in continuazione e rideterminare la pena complessiva.
Giurisprudenza consolidata (Sez. I, n. 10275 del 26/11/2021, Nonaj, Rv. 282788)
Principio richiamato dalla Corte: la rideterminazione della pena in sede esecutiva nel limite dell'art. 656, comma 5, non annulla l'ordine di esecuzione già emesso e non legittima la ripetizione della sospensione antecedente all'ordine.
Massime di principio
- La rideterminazione della pena in sede esecutiva per effetto del riconoscimento della continuazione non cancella automaticamente un ordine di esecuzione già valido: non è possibile ottenere l'annullamento dell'ordine né una nuova sospensione meramente perché la pena è stata poi ricalcolata entro i limiti dell'art. 656, comma 5.
- La richiesta di sospensione ai sensi dell'art. 656, comma 5, deve essere valutata al momento in cui l'ordine di esecuzione viene emesso; eventuali modifiche successive della pena non incidono retroattivamente sull'ordine già eseguito se la giurisprudenza ammette la rideterminazione in sede esecutiva.
- Se si ritiene che il decreto di esecuzione sia comunque illegittimo o viziato (nullità o violazione di norme sostanziali/procedurali insuscettibili di consolidamento), occorre proporre le specifiche impugnazioni/istanze nel termine e con i motivi adeguati, dimostrando l'effettiva rilevanza del vizio e non solo una differenza nel calcolo della pena dovuta a riconoscimento di continuazione.
- Le impugnazioni manifestamente infondate possono comportare sanzioni economiche e condanna alle spese; è quindi necessario valutare la fondatezza del motivo alla luce della giurisprudenza consolidata prima di proporre ricorso in Cassazione.
- In pratica, per tutelarsi efficacemente: 1) richiedere tempestivamente la sospensione al momento dell'ordine di esecuzione se sussistono i presupposti; 2) documentare l'avvenuta espiazione di quote di pena antecedenti; 3) se la continuazione è riconosciuta successivamente, valutare rimedi diversi dall'aspettativa di annullamento automatico dell'ordine di esecuzione (es. istanza motivata di ricalcolo, ricorsi fondati su vizi formali o sostanziali).
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