Cassazione Penale, Ordinanza n. 08657/2025 del 03/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ricorreva per cassazione avverso la sentenza di appello che, in parziale riforma della decisione di primo grado, lo aveva assolto dal reato di danneggiamento contestato al capo B e, per il resto, aveva rideterminato la pena per il tentato furto in abitazione contestato al capo A. Con un unico motivo deduceva violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione in ordine al riconoscimento della responsabilità penale, sostenendo in particolare che la condotta integrasse un reato impossibile ai sensi dell'art. 49, comma 2, c.p. La Corte rilevava però che il ricorso si limitava a riproporre censure già formulate in appello, senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo fosse non deducibile in sede di legittimità perché privo del necessario confronto critico con la motivazione della sentenza di appello, limitandosi a reiterare le doglianze già esaminate e respinte in secondo grado. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 81 cpv. c.p.
richiamato come base della contestazione relativa al capo B, poi oggetto di assoluzione in appello
art. 635, comma 2, c.p.
norma incriminatrice del capo B, per il quale l'imputato era stato poi assolto in appello
art. 56 c.p.
richiamato insieme agli artt. 624-bis e 625 n. 2 c.p. per il tentato furto contestato al capo A
art. 624-bis c.p.
norma relativa al furto in abitazione o con strappo; nel caso concreto si tratta del tentato furto in abitazione contestato al capo A
art. 625 n. 2 c.p.
aggravante contestata in relazione al tentato furto al capo A
art. 49, comma 2, c.p.
invocato dal ricorrente per sostenere la configurabilità del reato impossibile
art. 581 c.p.p.
richiamato per affermare la necessità che i motivi di impugnazione indichino specificamente ragioni di diritto ed elementi di fatto
art. 591 c.p.p.
richiamato quale base dell'inammissibilità per difetto di specificità dei motivi
art. 591 c.p.p.
richiamato quale base dell'inammissibilità per difetto di specificità dei motivi
Corte Cost. n. 186/2000
richiamata per escludere ragioni di esonero dalla sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando non si confronta specificamente con la motivazione della sentenza impugnata e si limita a riproporre, in modo sostanzialmente pedissequo, le stesse censure già formulate in appello.
- La funzione dell'impugnazione è quella di una critica argomentata al provvedimento impugnato: i motivi devono indicare con precisione le ragioni di diritto e gli elementi di fatto posti a fondamento della richiesta, pena l'inammissibilità.
- La mera deduzione di un vizio di motivazione, priva di confronto con le rationes decidendi della sentenza impugnata, non soddisfa il requisito di specificità del motivo di ricorso.
- All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo specifiche ragioni di esonero.
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