Circolare n. 50 del 30/11/2009
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce, in integrazione alle precedenti n. 43/E e 49/E, entro quale termine possono considerarsi perfezionate le operazioni di rimpatrio e/o regolarizzazione delle attività detenute all’estero ai fini dello scudo fiscale. Per le situazioni in cui il completamento sia impedito da cause oggettive non dipendenti dalla volontà del contribuente, viene individuato come termine ultimo il 31 dicembre 2010. Resta fermo che entro il 15 dicembre 2009 devono comunque essere stati corrisposti l’imposta straordinaria all’intermediario e avviate le procedure necessarie; gli effetti della dichiarazione riservata si producono dalla data di pagamento dell’imposta, con riferimento all’importo indicato nella dichiarazione definitiva.
Emersione di attività detenute all’estero: perfezionamento delle operazioni di emersione
Emersione di attività detenute all’estero: perfezionamento delle operazioni di emersione
La circolare interviene a chiarire un profilo applicativo della disciplina sul rientro e la regolarizzazione delle attività detenute all’estero, con particolare riferimento ai casi in cui il perfezionamento delle operazioni non sia possibile entro il termine ordinario per cause oggettive. Il documento si pone in continuità con le precedenti circolari n. 43/E del 10 ottobre 2009 e n. 49/E del 23 novembre 2009.
Ambito e finalità del chiarimento
L’Amministrazione finanziaria prende atto che, in numerosi casi, il rimpatrio e/o la regolarizzazione effettivi richiedono adempimenti complessi, dipendenti da prescrizioni normative o contrattuali, oppure da circostanze esterne non imputabili al contribuente. Per tale ragione, viene precisato il momento entro il quale le operazioni di emersione possono dirsi comunque perfezionate, senza penalizzare chi, pur avendo manifestato la volontà di aderire, incontra ostacoli oggettivi.
Termine ultimo per completare l’emersione
Per le situazioni in cui alla data del 15 dicembre 2009 le operazioni non siano ancora concluse per cause oggettive non dipendenti dalla volontà dell’interessato, la circolare individua nel 31 dicembre 2010 il termine ultimo ragionevole per completare il rimpatrio e/o la regolarizzazione delle attività.
Adempimenti richiesti entro il 15 dicembre 2009
Resta fermo che, entro il 15 dicembre 2009, il contribuente deve comunque:
- corrispondere l’imposta straordinaria all’intermediario;
- avviare le procedure necessarie a consentire l’effettivo rimpatrio e/o la regolarizzazione delle attività detenute all’estero.
Solo in presenza di tali adempimenti e delle oggettive cause ostative al completamento, gli effetti della disciplina possono essere mantenuti fino al perfezionamento finale delle operazioni.
Decorrenza degli effetti dello scudo fiscale
La circolare ribadisce che, nei casi considerati, gli effetti dello scudo fiscale si producono fin dalla data di pagamento dell’imposta straordinaria da parte del contribuente. Tale effetto riguarda l’importo indicato nella dichiarazione riservata prodotta in via definitiva al momento in cui vengono meno le cause che impedivano il completamento dell’operazione.
Vigilanza sugli uffici
In chiusura, la circolare dispone che le Direzioni regionali vigilino affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati siano correttamente applicati dagli uffici competenti.
Punti principali
Inquadramento della circolare
La circolare integra la precedente n. 49/E del 23 novembre 2009 e fornisce ulteriori precisazioni sulla normativa relativa all’emersione delle attività finanziarie e patrimoniali detenute all’estero da soggetti residenti in Italia, disciplinata dall’articolo 13-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni.
Termine per il perfezionamento delle operazioni
Per le operazioni di rimpatrio e/o regolarizzazione non concluse entro il 15 dicembre 2009 per cause oggettive non dipendenti dalla volontà dell’interessato, viene indicato il 31 dicembre 2010 come termine ultimo ragionevole entro il quale le operazioni devono essere completate con l’effettivo rimpatrio e/o la regolarizzazione delle attività.
Condizioni da rispettare entro il 15 dicembre 2009
Entro il 15 dicembre 2009 il contribuente deve aver corrisposto l’imposta straordinaria all’intermediario e deve aver avviato le procedure necessarie a consentire l’effettivo rimpatrio e/o la regolarizzazione delle attività detenute all’estero.
Effetti dello scudo fiscale
Nei casi in cui il completamento avvenga oltre il 15 dicembre 2009 ma entro il termine indicato, gli effetti dello scudo fiscale si producono sin dalla data di pagamento dell’imposta straordinaria, con riferimento all’importo indicato nella dichiarazione riservata prodotta in via definitiva al momento della rimozione delle cause ostative.
Attività istruttoria e vigilanza
La circolare richiama infine le Direzioni regionali a vigilare affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati siano puntualmente osservati dagli uffici.
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