Circolare n. 51 del 1/12/2009
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare fornisce ulteriori chiarimenti, in integrazione alla circolare n. 45/E del 29 ottobre 2009, sulla compilazione e sull’obbligo di presentazione del Modello EAS. Vengono precisati i casi in cui alcuni enti possono utilizzare le modalità semplificate, nonché le ipotesi di esclusione dall’adempimento. Sono inoltre chiariti alcuni aspetti compilativi, come la "data di inizio attività" e l’indicazione del codice fiscale dell’ente nazionale nel rigo 5.
Chiarimenti sul Modello EAS per gli enti associativi
Modello EAS – ulteriori chiarimenti per gli enti associativi
La circolare integra i chiarimenti già forniti con la circolare n. 45/E del 29 ottobre 2009 in merito all’obbligo di comunicazione dei dati e delle notizie rilevanti ai fini fiscali tramite Modello EAS. Il documento interviene su alcune categorie di enti associativi, definendo i casi di ammissione alle modalità semplificate, di esclusione dall’adempimento e di corretta compilazione di specifici campi del modello.
Ambito generale dell’intervento
L’Agenzia precisa che i chiarimenti riguardano quesiti posti dagli enti associativi sulla compilazione del Modello EAS. La circolare non introduce un nuovo regime, ma interpreta e precisa le disposizioni già richiamate nella circolare n. 45/E del 2009 e nella normativa di riferimento.
Associazioni combattentistiche e d’arma
Le associazioni combattentistiche e d’arma iscritte nell’apposito albo tenuto dal Ministero della difesa possono avvalersi delle modalità semplificate di presentazione del Modello EAS. Il chiarimento si fonda sulla disciplina contenuta nella legge 11 luglio 1978, n. 382, e nel DM 5 agosto 1982, che disciplinano il collegamento con i rappresentanti dei militari in congedo e dei pensionati e prevedono l’iscrizione in un albo ministeriale per le associazioni che rispettano determinati requisiti statutari e finalità sociali.
Attività commerciali marginali e obbligo di presentazione
La circolare ribadisce che l’onere di comunicare i dati rilevanti ai fini fiscali sussiste anche quando l’ente associativo si limita a riscuotere quote o contributi associativi. Il riferimento alle attività commerciali marginali non vale in via generale per escludere gli enti dal Modello EAS, ma è rilevante per le organizzazioni di volontariato che, ai sensi dell’articolo 30, comma 5, del DL n. 185 del 2008, possono assumere la qualifica di ONLUS di diritto se non svolgono attività commerciali diverse da quelle marginali individuate dal DM 25 maggio 1995. Solo in tale ipotesi, essendo escluse dall’obbligo di presentazione ai sensi dell’articolo 30, comma 1, del medesimo decreto, le organizzazioni di volontariato non devono trasmettere il modello.
Federazioni sportive nazionali
Le Federazioni sportive nazionali, disciplinate dal D.Lgs. 23 luglio 1999, n. 242, sono qualificate come associazioni senza scopo di lucro con personalità giuridica di diritto privato. La circolare ricorda che tale personalità è acquisita previo riconoscimento ai fini sportivi da parte del CONI e che le Federazioni già riconosciute alla data del 20 gennaio 1999 hanno acquisito la personalità giuridica di diritto privato dall’entrata in vigore del decreto legislativo, ossia dal 13 agosto 2000. Le Federazioni sportive nazionali riconosciute dal CONI possono quindi adempiere con le modalità semplificate, tenuto conto anche dei poteri di indirizzo e controllo esercitati dal CONI.
Associazioni senza scopo di lucro in regime legge n. 398 del 1991
La circolare chiarisce che l’esclusione dall’obbligo di presentazione del Modello EAS è espressamente prevista solo per le associazioni pro loco che optano per il regime di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, ai sensi dell’articolo 30, comma 3-bis, del DL n. 185 del 2008. In assenza di una previsione normativa analoga per le altre associazioni senza scopo di lucro, queste ultime restano tenute alla presentazione del modello anche se abbiano scelto il medesimo regime agevolativo.
Compilazione del primo riquadro: data di inizio attività
Nel primo riquadro del Modello EAS, la voce "data inizio attività" non deve essere intesa come riferita soltanto agli enti che esercitano attività commerciale o che sono titolari di partita IVA. Essa indica la data di effettiva operatività dell’ente, che può coincidere con la data di costituzione oppure essere successiva, a prescindere dal possesso della partita IVA.
Rigo 5 e indicazione del codice fiscale dell’ente nazionale
Con riferimento al rigo 5 del modello, la circolare conferma che il codice fiscale da indicare è quello dell’ente nazionale, cioè dell’ente apicale di cui il soggetto dichiarante costituisce articolazione. Per una associazione sindacale con struttura complessa rappresentata nel CNEL, è corretto indicare il codice fiscale dell’organizzazione nazionale confederale iscritta nel CNEL, purché anche le sue articolazioni siano ammesse al modello con modalità semplificate. Se l’Amministrazione finanziaria richiede ulteriori dati, sarà la struttura centrale a individuare la struttura territoriale o funzionale tenuta a fornirli.
Istituti di patronato
Gli istituti di patronato che non svolgono, in luogo delle associazioni sindacali promotrici, le attività istituzionali proprie di queste ultime ai sensi dell’articolo 18, comma 2, della legge 30 marzo 2001, n. 152, non possono beneficiare delle agevolazioni previste per le associazioni sindacali. Per questa ragione, essendo esclusi dalle disposizioni di favore applicabili agli enti di tipo associativo, non sono tenuti all’invio del Modello EAS.
Indicazione finale
La circolare si chiude con l’invito alle Direzioni regionali a vigilare sull’applicazione uniforme dei principi enunciati, al fine di garantire omogeneità interpretativa e operativa sul territorio.
Punti principali
Associazioni combattentistiche e d’arma
Le associazioni combattentistiche e d’arma iscritte nell’apposito albo tenuto dal Ministero della difesa possono presentare il Modello EAS con le modalità semplificate previste dal paragrafo 1.3 della circolare n. 45 del 2009.
Attività commerciali marginali e organizzazioni di volontariato
La sola marginalità delle attività commerciali non esonera gli enti associativi dall’obbligo del Modello EAS. Il richiamo alle attività commerciali marginali è rilevante per le organizzazioni di volontariato, che possono diventare ONLUS di diritto; in tale caso, essendo escluse dall’onere di presentazione, non devono inviare il Modello EAS.
Federazioni sportive nazionali
Le Federazioni sportive nazionali riconosciute dal CONI, in quanto associazioni senza scopo di lucro con personalità giuridica di diritto privato, possono adempiere all’obbligo di comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali con le modalità semplificate. Si richiama il fatto che il CONI esercita su di esse poteri di indirizzo e controllo.
Associazioni che applicano la legge n. 398 del 1991
L’esclusione dall’obbligo di presentazione del Modello EAS è prevista espressamente solo per le associazioni pro loco che optano per il regime della legge n. 398 del 1991. Le altre associazioni senza scopo di lucro che abbiano scelto tale regime restano invece tenute alla presentazione del modello.
Compilazione della data di inizio attività
La data di inizio attività va indicata come data di effettiva operatività dell’ente e non solo in presenza di partita IVA. Può coincidere con la data di costituzione oppure essere successiva, indipendentemente dallo svolgimento di attività commerciale.
Rigo 5 del Modello EAS e codice fiscale dell’ente nazionale
Per una associazione sindacale con organizzazione complessa rappresentata nel CNEL è corretto indicare il codice fiscale dell’organizzazione nazionale confederale iscritta nel CNEL. Le eventuali ulteriori informazioni richieste dall’Amministrazione finanziaria dovranno essere fornite dalla struttura centrale competente.
Istituti di patronato
Gli istituti di patronato che non svolgono, in luogo delle associazioni sindacali promotrici, le attività istituzionali proprie di queste ultime non possono beneficiare delle agevolazioni previste per le associazioni sindacali. Di conseguenza, non sono tenuti all’invio del Modello EAS.
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