Cassazione Penale, Sentenza n. 8762/2024 del 28/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione contro l'ordinanza del Tribunale del riesame di Catanzaro che aveva parzialmente riformato la misura cautelare nei confronti del ricorrente: il ricorrente deduceva due motivi principali. Primo: vizio di motivazione in relazione alla gravità indiziaria sui reati contestati al capo 40 (estorsione e illecita concorrenza per imposizione di apparecchi da gioco), sostenendo una contraddizione tra l'esclusione dell'appartenenza all'associazione di tipo mafioso e la contemporanea affermazione che egli sfruttasse la vicinanza al gruppo criminale per imporre apparecchiature. Secondo: vizio di motivazione in ordine al riconoscimento dell'aggravante del metodo mafioso (art. 416-bis), lamentando l'assenza di adeguata prova o motivazione che le vittime avessero percepito o consapevolezza dell'uso della forza intimidatoria dell'associazione o di suoi esponenti di rilievo.
La decisione
La Corte rigetta il ricorso. Ha ritenuto che il Tribunale del riesame abbia adeguatamente motivato la sussistenza di gravi indizi in relazione al capo 40, basandosi su plurime conversazioni e circostanze che evidenziano stretti e personali rapporti del ricorrente con vertici della cosca (tra cui Mico Megna) e su episodi specifici di imposizione di apparecchiature con toni minacciosi e allusivi alla vicinanza con ambienti criminali. Quanto all'aggravante del metodo mafioso, la Corte ha confermato che la condotta è stata posta in essere alterando le logiche del libero mercato tramite l'uso di un potere di intimidazione derivante dalla vicinanza al gruppo criminale, rientrando pertanto nell'aggravante prevista dall'art. 416-bis.1 c.p. Non sono stati riscontrati vizi di manifesta illogicità o contraddittorietà nella motivazione del Tribunale. Conseguentemente il ricorso è rigettato e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 416-bis c.p. (aggravante del metodo mafioso)
art. 416 -bis.1 cod. pen.
La Corte interpreta l'aggravante come comprensiva delle condotte che alterano il libero mercato mediante l'esercizio di un potere intimidatorio che discende dalla vicinanza con il gruppo criminale egemone sul territorio, anche se l'agente non è formalmente parte dell'associazione
Giurisprudenza sulla revisione del vizio di motivazione in Cassazione
Sez.2, n. 27866 del 17/6/2019, Mazzelli, Rv. 276976
Richiamato il principio secondo cui il ricorso per cassazione per vizio di motivazione consente al giudice di legittimità solo la verifica dell'adeguatezza formale e logica delle ragioni addotte dal giudice di merito, non la rivalutazione di merito delle circostanze
Massime di principio
- La sussistenza dell'aggravante del metodo mafioso può essere riconosciuta anche se l'agente non è formalmente membro dell'associazione, quando emerga che ha rapporti stretti con i vertici e sfrutta tali legami per intimidire o imporsi sul mercato
- Minacce implicite o atteggiamenti allusivi alla vicinanza a gruppi criminali possono essere sufficienti, se adeguatamente motivati, per ritenere che le vittime abbiano percepito la pressione intimidatoria tipica del metodo mafioso
- In Cassazione il sindacato sulla motivazione è limitato: il giudice di legittimità verifica la logica e l'adeguatezza delle ragioni del giudice di merito, non riesamina i fatti per formarsi una diversa valutazione
- Le contestazioni che mirano a una diversa valutazione di elementi già esaminati dal giudice di merito sono in genere inammissibili in sede di legittimità, salvo vizi di manifesta illogicità o contraddittorietà
- Per chi si trovi in situazione simile è cruciale dimostrare l'assenza di collegamenti significativi con vertici criminali o che le condotte non avessero la capacità intimidatoria percepita dalle vittime, poiché la prova indiretta dei rapporti e delle condotte può fondare l'aggravante
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