Cassazione Penale, Sentenza n. 27336/2023 del 22/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha confermato il rigetto dell'istanza di permesso premio presentata dal detenuto ergastolano: il ricorrente denunciava contraddizione logica e vizio di motivazione, sostenendo che l'ordinanza elencava elementi positivi e una progressione trattamentale apparente ma concludeva nondimeno che il detenuto non fosse pronto per il beneficio senza fornire spiegazioni consequenziali.
La decisione
La Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio. La Corte di cassazione ha ritenuto che il giudizio del tribunale di sorveglianza fosse disancorato dalla relazione del gruppo di osservazione e trattamento, non avesse dato adeguata motivazione sulle ragioni per cui gli elementi positivi non fossero sufficienti e non avesse valutato compiutamente la verifica della recisione dei collegamenti con la criminalità organizzata; ha inoltre richiamato l'applicabilità, al caso concreto, del regime transitorio piu' favorevole antecedente alla novellazione (d.l. n.162/2002) e ha stabilito che occorre nuova valutazione sulla progressione trattamentale e sull'assenza di collegamenti attuali con organizzazioni criminali.
Norme richiamate
art. 4-bis Ord. pen.
art. 4-bis, commi 1, 1-bis, 1-ter e 2-bis
Per i condannati per reati ostativi di prima fascia, e in presenza di declaratoria di impossibilita' di collaborazione, l'ammissione ai benefici (come il permesso premio) richiede, oltre alla progressione trattamentale, elementi che escludano l'attualita' di collegamenti con criminalita' organizzata; nel regime transitorio si applicano i requisiti piu' favorevoli antecedenti alla novellazione del 2002.
art. 30-ter Ord. pen.
La cessazione della pericolosita' sociale, accertata tramite una adeguata progressione trattamentale, e' la condizione dirimente per la concessione del permesso premio.
d.l. 31 ottobre 2002, n. 162 (conv. L. 30 dicembre 2002, n. 199)
art. 3, comma 2, d.l. n. 162 del 2002
La novellazione dell'art. 4-bis ha introdotto modifiche; tuttavia, per il ricorrente si applica il regime transitorio piu' favorevole antecedente alla novellazione, come richiamato dalla Corte.
Corte Costituzionale
sentenze n. 90/1988; n. 227/1995; n. 504/1995
La fruizione dei permessi ha valenza premiale e rieducativa: i permessi costituiscono parte integrante del programma di trattamento e favoriscono il reinserimento sociale nonche' la verifica e il supporto della progressione trattamentale.
Giurisprudenza della Cassazione (Sez. 1)
Sez. 1, n. 5505 del 11/10/2016 (Patacchiola); Sez. 1, n. 9796 del 23/11/2007; Sez. 1, n. 5430 del 25/01/2005; Sez. 1, n. 11581 del 05/02/2013 (Grillo)
Per soggetti condannati a pene lunghe e per reati di particolare gravita' e' legittimo un piu' rigoroso scrutinio sulla rielaborazione critica dei fatti; tuttavia, se sono presenti elementi concreti di progresso, il permesso premio puo' essere concesso anche senza che il percorso trattamentale sia totalmente completato; manca motivazione negativa quando il giudice non spiega perche' gli elementi positivi non siano sufficienti.
Massime di principio
- Per i detenuti condannati per reati di prima fascia 4-bis con declaratoria di impossibilita' di collaborazione, l'accesso al permesso premio richiede una progressione trattamentale significativa, documentata e motivata.
- La cessazione della pericolosita' sociale (art. 30-ter) deve essere valutata con ragionamento esplicito: non bastano affermazioni positive non collegate logicamente agli elementi probatori.
- Occorre accertare e motivare l'assenza di collegamenti attuali con la criminalita' organizzata, anche acquisendo e valutando le informazioni del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica.
- Per reati gravi e pene lunghe il giudice puo' essere piu' prudente, ma deve comunque fornire motivazione coerente sulle ragioni che impediscono la concessione del beneficio quando sono emersi elementi positivi.
- L'esperienza dei permessi e' parte integrante del trattamento: il beneficio puo' essere strumento di verifica e consolidamento della progressione trattamentale e non richiede necessariamente la rielaborazione completa dei fatti prima della prima concessione.
- Una decisione carente sotto il profilo motivazionale (incoerenze rispetto alla relazione di trattamento o mancata valutazione dei collegamenti mafiosi) e' soggetta ad annullamento e rinvio per nuovo esame.
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