Direttiva 2006/122
Direttiva 2006/122/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006 , che modifica, per la trentesima volta, la direttiva 76/769/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (perfluoroottano sulfonati) (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva introduce, mediante modifica della direttiva 76/769/CEE, un regime armonizzato di restrizione per i PFOS, sostanze ritenute persistenti, bioaccumulative e tossiche, al fine di proteggere salute umana e ambiente e preservare il mercato interno. La disciplina stabilisce soglie quantitative di divieto, deroghe limitate per usi essenziali e obblighi di inventario per alcuni processi e scorte di schiume antincendio. Prevede inoltre il riesame delle deroghe e il monitoraggio dei profili di rischio di PFOA e sostanze affini. Gli Stati membri devono recepire entro il 27 dicembre 2007 e applicare le misure dal 27 giugno 2008.
Modifica la direttiva 76/769/CEE introducendo restrizioni armonizzate su immissione sul mercato e uso dei perfluoroottano sulfonati (PFOS) e prevedendo monitoraggio dei profili di rischio di PFOA e sostanze affini.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri dell'Unione europea, che devono recepire e applicare le misure di trasposizione. Sul piano materiale riguarda PFOS come sostanza, come componente di preparati e come componente di prodotti semifiniti o articoli, nonché talune deroghe settoriali per usi essenziali (fotolitografia, rivestimenti fotografici, cromatura dura non decorativa con sistemi controllati, fluidi idraulici per l'aviazione) e per schiume antincendio già immesse sul mercato prima del 27 dicembre 2006. La direttiva precisa di non applicarsi ai prodotti già in uso né al mercato dell'usato, e lascia impregiudicata la normativa UE minima sulla tutela dei lavoratori.
Direttiva 2006/122/CE sui perfluoroottano sulfonati (PFOS)
La direttiva modifica per la trentesima volta la direttiva 76/769/CEE e introduce una disciplina armonizzata di restrizione per i PFOS. Il legislatore europeo muove dalle valutazioni scientifiche OCSE e SCHER, che qualificano i PFOS come sostanze persistenti, bioaccumulative e tossiche, con potenziali effetti nocivi per salute e ambiente, in linea con la logica di riduzione del rischio e con l'obiettivo di preservare il mercato interno.
Obiettivi e basi scientifiche
La direttiva si fonda sull'esigenza di proteggere la salute umana e l'ambiente, limitando l'esposizione a PFOS e prevenendo la reintroduzione di usi non essenziali. I considerando evidenziano che i PFOS presentano caratteristiche di persistenza, bioaccumulo e tossicità, oltre a capacità di propagazione a lunga distanza nell'ambiente; per questo sono trattati come inquinanti organici persistenti ai sensi della Convenzione di Stoccolma. La disciplina è concepita per coprire la maggior parte dei rischi di esposizione, lasciando però deroghe per alcuni usi considerati critici o marginali.
Ambito di applicazione materiale
Il nuovo punto 52 dell'allegato I della direttiva 76/769/CEE vieta l'immissione sul mercato e l'uso dei PFOS come sostanza o componente di preparati oltre lo 0,005% in massa. La direttiva si estende anche a prodotti semifiniti e articoli, o a loro parti, quando il PFOS supera lo 0,1% in massa riferita alle parti strutturalmente o microstrutturalmente distinte contenenti PFOS; per tessili e altri materiali rivestiti, il limite è fissato a 1 μg/m2 del materiale rivestito.
Deroghe per usi considerati essenziali
Sono previste deroghe per quattro categorie di impiego: fotoresist e rivestimenti antiriflesso per processi fotolitografici; rivestimenti fotografici per pellicole, carte o lastre di stampa; abbattitori di nebbie e aerosol per cromatura dura non decorativa e agenti imbimbenti in sistemi controllati di elettroplaccatura; fluidi idraulici per l'aviazione. Per i processi di cromatura ed elettroplaccatura, l'utilizzo è condizionato alla riduzione al minimo dei rilasci tramite le migliori tecniche disponibili (BAT), richiamando il riferimento tecnico della direttiva IPPC 96/61/CE. La Commissione deve riesaminare tali deroghe alla luce di nuove informazioni e della disponibilità di alternative più sicure.
Schiume antincendio e gestione delle scorte esistenti
Le schiume antincendio immesse sul mercato prima del 27 dicembre 2006 possono essere utilizzate fino al 27 giugno 2011. La direttiva non impone un divieto generalizzato retroattivo sui prodotti già in uso né sul mercato dell'usato, ma richiede l'identificazione delle scorte esistenti di schiume contenenti PFOS e ne consente l'uso solo per un periodo limitato, per evitare ulteriori emissioni.
Obblighi di inventario e flusso informativo verso la Commissione
Entro il 27 dicembre 2008 gli Stati membri devono predisporre e trasmettere alla Commissione un inventario dei processi che beneficiano della deroga per cromatura/elettroplaccatura, con indicazione delle quantità di PFOS utilizzate e rilasciate, nonché delle scorte attuali di schiume antincendio contenenti PFOS. Tale obbligo è coerente con la finalità di monitoraggio e di preparazione all'eventuale inasprimento delle restrizioni.
Riesame delle deroghe e progressivo abbandono dei PFOS
La Commissione deve riesaminare ciascuna deroga non appena emergano nuove informazioni su utilizzi, sostanze alternative e tecnologie più sicure. Le deroghe possono essere confermate solo per usi essenziali, quando non esistano alternative più sicure tecnicamente ed economicamente praticabili e quando siano state comunicate le iniziative per individuarle. Inoltre, i rilasci di PFOS nell'ambiente devono essere limitati al massimo applicando le BAT.
Monitoraggio del PFOA e sostanze affini
La direttiva segnala anche il possibile profilo di rischio analogo dell'acido perfluoroottanoico (PFOA) e dei suoi sali. La Commissione deve quindi monitorare le attività di valutazione del rischio e la disponibilità di alternative più sicure, proponendo se necessario misure di riduzione del rischio, incluse ulteriori restrizioni di immissione sul mercato e di uso.
Recepimento, applicazione ed entrata in vigore
Gli Stati membri devono adottare e pubblicare le misure di recepimento entro il 27 dicembre 2007 e applicarle dal 27 giugno 2008. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o essere corredate da un riferimento al momento della pubblicazione ufficiale, secondo le modalità stabilite dagli Stati membri. I testi delle misure e delle principali disposizioni interne devono essere comunicati alla Commissione. La direttiva è entrata in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Rapporti con altre norme UE
La direttiva lascia impregiudicata la normativa unionale sulle prescrizioni minime di tutela dei lavoratori, in particolare la direttiva quadro 89/391/CEE e le direttive particolari 2004/37/CE e 98/24/CE. Resta inoltre impregiudicato il regolamento (CE) n. 648/2004 sui detergenti.
Disposizioni principali
Obiettivo di armonizzazione e tutela
La direttiva mira a introdurre disposizioni armonizzate sui PFOS, per salvaguardare il mercato interno e assicurare un livello elevato di protezione della salute umana e dell'ambiente (considerando 9).
Modifica della direttiva 76/769/CEE
L'articolo 1 dispone la modifica dell'allegato I della direttiva 76/769/CEE secondo l'allegato della nuova direttiva, inserendo il punto 52 relativo ai PFOS.
Divieto di immissione sul mercato e di uso dei PFOS
È vietato immettere sul mercato o usare PFOS come sostanza o componente di preparati in concentrazione pari o superiore allo 0,005% in massa.
Restrizioni per prodotti semifiniti e articoli
È vietata l'immissione sul mercato di prodotti semifiniti o articoli, o loro parti, se la concentrazione di PFOS è pari o superiore allo 0,1% in massa riferita alle parti strutturalmente o microstrutturalmente distinte che contengono PFOS; per tessili o altri materiali rivestiti, il limite è 1 μg/m2 del materiale rivestito.
Deroghe per usi essenziali
Non si applicano i divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 per fotoresist e rivestimenti antiriflesso per processi fotolitografici, rivestimenti fotografici per pellicole/carte/lastre di stampa, abbattitori di nebbie e aerosol per cromatura dura non decorativa e agenti imbimbenti in sistemi controllati di elettroplaccatura con applicazione delle BAT, nonché fluidi idraulici per l'aviazione.
Schiume antincendio esistenti
Le schiume antincendio immesse sul mercato prima del 27 dicembre 2006 possono continuare a essere utilizzate fino al 27 giugno 2011.
Rapporto con il regolamento detergenti
I divieti e limiti per PFOS lasciano impregiudicato il regolamento (CE) n. 648/2004 relativo ai detergenti.
Inventario nazionale per processi derogati e scorte
Entro il 27 dicembre 2008 gli Stati membri devono predisporre e trasmettere alla Commissione un inventario dei processi soggetti a deroga ex paragrafo 3, lettera c), con quantità di PFOS utilizzata e rilasciata, nonché delle scorte attuali di schiume antincendio contenenti PFOS.
Riesame delle deroghe da parte della Commissione
La Commissione riesamina le deroghe non appena disponibili nuove informazioni, per favorire l'abbandono graduale dei PFOS, confermare le deroghe solo per usi essenziali senza alternative più sicure tecnicamente ed economicamente praticabili e limitare al massimo i rilasci applicando le BAT.
Monitoraggio su PFOA e sostanze affini
La Commissione deve monitorare la valutazione del rischio e la disponibilità di alternative più sicure per gli usi dell'acido perfluoroottanoico (PFOA) e sostanze affini, proponendo le misure necessarie, comprese eventuali restrizioni di immissione sul mercato e di uso.
Recepimento e applicazione
Gli Stati membri devono adottare e pubblicare le disposizioni di recepimento entro il 27 dicembre 2007, applicarle dal 27 giugno 2008, e comunicare alla Commissione il testo delle misure e una tavola di concordanza; le disposizioni nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate alla pubblicazione ufficiale.
Entrata in vigore
La direttiva entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
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