Sentenza del 29/04/2015 n. 32 - Comm. Trib. Prov. Aosta
OGGETTO: 1. Contributo unificato per controversie riguardanti misure cautelari - proporzione con tributo sotteso a richiesta misure cautelari - Sussistenza. 2. Sanzioni per ritardato / mancato pagamento contributo unificato - proporzione con giorni di ritardo - Sussistenza. 3. Contributo unificato per controversie riguardanti misure cautelari - duplicazione rispetto alla controversia per tributo sotteso a richiesta misure cautelari - Non sussistenza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava il contributo unificato dovuto per un giudizio relativo alla richiesta di iscrizione ipotecaria quale misura cautelare, nonché la legittimità e la quantificazione delle sanzioni applicate per il ritardato o mancato pagamento. Il ricorrente contestava, in particolare, il criterio di determinazione del valore della lite, la possibile duplicazione del contributo rispetto alla controversia avente ad oggetto il tributo sotteso alla misura cautelare e la proporzionalità delle sanzioni rispetto al ritardo.
La decisione
È stato affermato che, per una controversia concernente l’iscrizione ipotecaria, il valore della lite ai fini del contributo unificato coincide con l’importo del tributo sotteso alla misura cautelare. È stato inoltre stabilito che la sanzione per il ritardato o mancato pagamento deve essere commisurata alla durata effettiva del ritardo, calcolata dal termine indicato nell’invito dell’organo di giustizia tributaria. Tuttavia, non è stata riconosciuta alcuna duplicazione: il contributo unificato è dovuto autonomamente per la controversia sulla misura cautelare, anche se esiste una distinta controversia relativa al tributo sottostante, e per ciascun grado di giudizio.
Norme richiamate
Disciplina del contributo unificato nel processo tributario
Il contributo unificato è dovuto per ciascuna controversia e per ciascun grado di giudizio.
La controversia relativa a una misura cautelare costituisce una lite autonoma rispetto a quella riguardante il tributo sottostante; pertanto, l’avvio di entrambi i giudizi comporta il pagamento di contributi distinti.
Disciplina della determinazione del valore della lite
In caso di controversia sulla richiesta di iscrizione ipotecaria, il valore di lite corrisponde all’importo del tributo sotteso alla richiesta della misura cautelare.
Ai fini del calcolo del contributo unificato, il parametro economico è rappresentato dall’importo del tributo posto a fondamento della misura cautelare.
Disciplina delle sanzioni per ritardato o mancato pagamento del contributo unificato
L’entità della sanzione è commisurata ai giorni di ritardo nel pagamento del contributo unificato.
La sanzione deve essere determinata in modo proporzionato alla durata del ritardo, decorrente dal termine assegnato con l’invito al pagamento dell’organo di giustizia tributaria.
Massime di principio
- Le controversie riguardanti misure cautelari, come l’iscrizione ipotecaria, possono costituire giudizi autonomi rispetto a quelli aventi ad oggetto il tributo sottostante; per ciascun giudizio e per ciascun grado può quindi essere dovuto un distinto contributo unificato.
- Quando il giudizio cautelare riguarda un atto collegato a un tributo, il valore della lite ai fini del contributo unificato può essere individuato nell’importo del tributo posto a fondamento della misura.
- Le sanzioni per il mancato o tardivo pagamento del contributo unificato devono rispettare un criterio di proporzionalità e devono essere calcolate considerando il numero effettivo dei giorni di ritardo successivi all’invito al pagamento.
- La presenza di una controversia principale sul tributo non esclude automaticamente l’obbligo di pagare un ulteriore contributo per una distinta controversia cautelare.
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