Sentenza n. 619/2026 - Salerno, Sezione 3
per l’annullamento, previa sospensione: a) della prova pratica svolta in data 29 settembre 2025 e dei relativi esiti pubblicati in data 3 dicembre 2025, nella misura in cui l’istante ricade nell’elenco dei candidati non ammessi alla prova orale ed al proseguimento del concorso, per titoli ed esami, indetto dall’ASL Salerno per la copertura a tempo pieno e indeterminato di 10 posti di fisioterapista, indetto con bando pubblicato sul BURC n. 63 del 9 settembre 2024 e sulla GU n. 76 del 20 settembre 2024; b) del provvedimento di convocazione alla prova pratica pubblicato il 19 settembre 2025, ove lesivo; c) dei verbali di Commissione di concorso, allo stato non conosciuti e mai pubblicati, aventi ad oggetto la decisione in merito alle modalità di svolgimento della prova pratica; la determinazione ed individuazione del correttore da utilizzare per le operazioni di correzione del questionario somministrato all’istante; le attività di correzione e di accoppiamento dei test con i nominativi; d) dell’esito della prova pratica di cui alla lettera a), nella Parte in cui è stato attributo all’istante un punteggio inferiore a quello legittimamente spettante ed inidoneo al superamento della prova; e) del punteggio numerico assegnato all’istante in esito alla prova pratica, in quanto viziato dalla presenza di quesiti erronei e/o fuorvianti o comunque di errate correzioni; f) del questionario somministrato all’istante in occasione della prova pratica, con particolare riferimento ai quesiti nn. 4 e 6; g) dei verbali/atti della Commissione con cui sono state predisposte e/o approvate le domande da somministrare ai candidati in occasione della prova pratica e le relative opzioni di risposta, con particolare riferimento ai quesiti nn. 4 e 6 del questionario dell’istante, in quanto manifestamente erronei e/o fuorvianti; h) dell’avviso di convocazione alla prova orale per il 17 dicembre 2025, nella parte in cui non include il nominativo dell’istante nonché del suo rinvio, ove ritenuto lesivo; i) ove occorra e per quanto di interesse, del bando di concorso; l) di ogni altro atto preparatorio connesso, collegato, presupposto e/o consequenziale, anche potenzialmente lesivo degli interessi dell’istante; per l’accertamento del diritto alla riammissione nella procedura concorsuale de qua e contestuale condanna dell’Amministrazione al risarcimento del danno in forma specifica, ai sensi dell’art. 30 c.p.a., mediante adozione di un provvedimento che disponga la rettifica del punteggio conseguito ai fini dell’ammissione alle prove successive, ovvero attraverso gli strumenti che Codesto Ecc.mo T.A.R. riterrà più idonei allo scopo (ivi compresa ripetizione della correzione, della prova, neutralizzazione dei quesiti collegati a risposte errate).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esito della prova pratica e mancata ammissione alla prova orale del concorso per 10 posti di fisioterapista, con contestazione dei quesiti nn. 4 e 6 e delle relative correzioni
Esito
Favorevole al ricorrente (candidato a concorso)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato gli esiti della prova pratica a risposta multipla e la conseguente esclusione dalla prova orale. Con il primo motivo ha sostenuto che la risposta indicata dalla commissione come corretta al quesito n. 4 fosse errata e che fosse invece corretta la risposta da lui selezionata. Con il secondo motivo ha dedotto, con riferimento al quesito n. 6, che, anche ritenendo corretta la risposta indicata dalla commissione, fosse parimenti corretta quella prescelta dal candidato, con conseguente ambiguità del quesito e illegittimità della valutazione. In via subordinata ha censurato la violazione dell'art. 12 del d.P.R. 220/2001, in relazione alla tutela dell'anonimato e alla correttezza delle operazioni concorsuali. Ha chiesto l'annullamento degli atti, l'accertamento del diritto alla riammissione e il risarcimento in forma specifica mediante rettifica del punteggio, nuova correzione o ripetizione della prova, ovvero neutralizzazione dei quesiti controversi.
La decisione
Nel corso del giudizio l'ASL ha chiesto alla commissione di riesaminare i quesiti contestati. Con verbale del 16 marzo 2026 la commissione ha attribuito 2 punti al quesito n. 4 e 2 punti al quesito n. 6 indipendentemente dalla risposta fornita dal candidato e ha rideterminato la graduatoria. Il nuovo punteggio del ricorrente è risultato non inferiore a 14 punti, soglia prevista dall'art. 9 del bando per l'ammissione alla prova orale. Il Collegio ha ritenuto che tale intervento avesse integralmente soddisfatto l'interesse azionato e determinato la cessazione della materia del contendere, anziché la sopravvenuta carenza di interesse e l'improcedibilità del ricorso. Quanto alle spese, ha applicato la soccombenza virtuale dell'ASL, compensandole per metà in ragione della serialità del contenzioso, del tempestivo riesame amministrativo, della specificità tecnica delle questioni e della definizione del giudizio in sede cautelare dopo due sole udienze camerali; per la restante metà ha condannato l'ASL al pagamento di 400 euro, oltre accessori, rimborso forfettario e contributo unificato se versato.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
Il Collegio ha dato avviso di possibile adozione di sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a.
Consente la definizione del giudizio con sentenza semplificata, sentite le parti, quando la causa è matura per la decisione.
art. 30 c.p.a.
condanna dell’Amministrazione al risarcimento del danno in forma specifica, ai sensi dell’art. 30 c.p.a.
È richiamato quale fondamento della domanda di risarcimento in forma specifica, non esaminata nel merito per la cessazione della materia del contendere.
art. 12 d.P.R. 220/2001
violazione dell’art. 12 del D.P.R. 220/2001 in ordine alle prescrizioni relative alla tutela dell’anonimato ed alla correttezza delle operazioni concorsuali
È stato invocato dal ricorrente quale parametro di legittimità delle operazioni concorsuali; il giudice non ne ha esaminato il merito.
art. 9 del bando di concorso
soglia per l’ammissione all’orale
Prevede, secondo la sentenza, la soglia di 14 punti nella prova pratica per l’ammissione alla prova orale.
Massime di principio
- Quando l’amministrazione, nelle more del giudizio, adotta un nuovo atto che soddisfa integralmente l’interesse sostanziale dedotto dal ricorrente, il giudizio deve essere definito con dichiarazione di cessazione della materia del contendere, non con improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
- La cessazione della materia del contendere ricorre, in particolare, quando il riesame della prova concorsuale consente al candidato di raggiungere la soglia prevista dal bando e di essere ammesso alla fase successiva della procedura.
- In caso di cessazione della materia del contendere determinata da un intervento amministrativo satisfattivo, le spese possono essere regolate secondo il criterio della soccombenza virtuale, valutando l'esito presumibile delle censure e le circostanze concrete del giudizio.
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