Ordinanza n. 1877/2026 - Roma, Sezione 5Q
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia del provvedimento di rigetto della domanda di rilascio del visto d’ingresso in Italia per motivi di lavoro subordinato formulata dal ricorrente, emesso dall’Ambasciata d’Italia in Senegal in data 10.11.2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha respinto la domanda cautelare. Ha ritenuto che l'archiviazione del nulla osta facesse venir meno l'interesse a ottenere una decisione cautelare, in quanto, mancando tale presupposto indispensabile, l'eventuale sospensione del diniego di visto non avrebbe potuto condurre all'esito positivo della domanda di ingresso. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate.
Atto impugnato: diniego di rilascio del visto d'ingresso in Italia per motivi di lavoro subordinato, adottato dall'Ambasciata d'Italia in Senegal
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento con cui l'Ambasciata d'Italia in Senegal ha respinto la domanda di rilascio del visto d'ingresso per lavoro subordinato. Nel giudizio cautelare è emerso che il nulla osta al lavoro subordinato rilasciato dallo Sportello unico per l'immigrazione di Sondrio era stato archiviato. Tale circostanza incideva sull'interesse concreto e attuale alla tutela cautelare, poiché il nulla osta costituisce presupposto indispensabile per l'esito positivo della domanda di visto.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; la domanda cautelare è stata respinta in ragione del difetto di interesse derivante dall'archiviazione del nulla osta.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale base per l'oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell'oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- La tutela cautelare presuppone la permanenza di un interesse concreto e attuale: essa deve essere negata quando, per il venir meno di un presupposto indispensabile dell'esito favorevole del procedimento amministrativo, l'eventuale misura cautelare non potrebbe produrre un'utilità effettiva per il richiedente.
- Nel procedimento di rilascio del visto d'ingresso per lavoro subordinato, il nulla osta al lavoro costituisce presupposto indispensabile per l'esito positivo della domanda di visto; la sua archiviazione esclude l'utilità di una sospensione cautelare del diniego di visto.
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