Cassazione Penale, Sentenza n. 21787/2022 del 06/06/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la conferma della condanna per danneggiamento aggravato contestando il computo della prescrizione: deducono che le sospensioni registrate (904 giorni) siano state illegittimamente dichiarate in relazione a rinvii disposti su presunte "richieste immotivate" di rinvio, non riconducibili a legittimo impedimento, ovvero avanzate da un solo difensore; richiamano in concreto il rinvio del 15/03/2017, nel quale sarebbe stato espressamente dichiarato che non ricorreva legittimo impedimento
La decisione
La Corte di Cassazione dichiara i ricorsi manifestamente inammissibili. Rigetta il vizio relativo alla sospensione del termine di prescrizione, affermando che il rinvio del processo disposto anche su semplice richiesta del difensore determina la sospensione ai sensi dell'art. 159, comma 1, n. 3) c.p., indipendentemente dalla sussistenza del legittimo impedimento e indipendentemente dal fatto che la richiesta provenga da uno solo dei difensori. Per l'inammissibilità, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali, al versamento in favore della Cassa delle ammende di euro 3.000,00 e alla rifusione delle spese sostenute in appello dalle parti civili, liquidate rispettivamente in euro 3.015,00 per Prestifilippo Basilio, euro 3.510,00 per Fastuca Francesco Paolo Maria e euro 3.510,00 per Muscolino Vincenzo, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 159 cod. pen.
La sospensione del termine di prescrizione si verifica anche quando il processo è rinviato su semplice richiesta del difensore; tale sospensione opera indipendentemente dalla qualificazione della richiesta come legittimo impedimento e anche se la richiesta proviene da uno solo dei difensori.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede le conseguenze dell'inammissibilità del ricorso, tra cui la condanna alle spese processuali e l'obbligo di versamento alla Cassa delle ammende; la Corte lo applica per comminare ammenda e spese ai ricorrenti.
D.L. n. 137/2020
Ha regolato il celebrare del procedimento con contraddittorio scritto durante il periodo di emergenza indicato, qui richiamato per la forma del giudizio.
Massime di principio
- Se il giudice concede un rinvio su istanza del difensore, il termine di prescrizione si sospende ai sensi dell'art. 159 c.p., anche se la richiesta non costituisce un legittimo impedimento formale.
- La richiesta di rinvio formulata da un solo difensore del collegio è idonea, se accolta, a determinare la sospensione della prescrizione.
- Per evitare effetti di sospensione indesiderati, la difesa deve valutare attentamente la richiesta di rinvio: non chiedere rinvii superflui se si teme la decadenza per prescrizione.
- L'opposizione o il dissenso del pubblico ministero o della parte civile non impedisce la sospensione se il giudice accoglie la istanza difensiva.
- In cassazione sono difficili da sostenere impugnazioni basate esclusivamente sulla censura della legittimità delle sospensioni quando i rinvii risultano effettivamente concessi dal giudice.
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