Sentenza n. 5081/2026 - Roma, Sezione 1
per la dichiarazione di illegittimità del silenzio serbato dalle Amministrazioni intimate in ordine all’istanza del 4 ottobre 2025, avente ad oggetto il rilascio del visto per motivi di studio e la fissazione di un appuntamento per la formalizzazione della richiesta del suddetto visto; nonché per l’accertamento dell’obbligo delle Amministrazioni intimate di provvedere in ordine alle menzionate istanze, secondo le rispettive competenze; e per la condanna delle stesse Amministrazioni intimate a provvedere in ordine alle menzionate istanze, secondo le rispettive competenze, entro un termine non superiore a trenta giorni, con richiesta di nomina di un Commissario ad acta ex art. 117, co. 3 c.p.a.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato sull’istanza del 4 ottobre 2025 diretta al rilascio di un visto per motivi di studio e alla fissazione di un appuntamento per formalizzare la domanda
Esito
La controversia
Il ricorrente ha agito ai sensi dell’art. 117 c.p.a. contro il silenzio formatosi sull’istanza di attivazione del procedimento per il rilascio di un visto d’ingresso in Italia per motivi di studio. Ha chiesto la dichiarazione dell’illegittimità del silenzio, l’accertamento dell’obbligo delle amministrazioni di provvedere secondo le rispettive competenze e la condanna a provvedere entro un termine non superiore a trenta giorni, con eventuale nomina di un commissario ad acta ai sensi dell’art. 117, comma 3, c.p.a.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi del combinato disposto degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a., poiché, nelle more del giudizio, l’Ambasciata d’Italia ad Islamabad aveva fissato per il 16 dicembre 2025 l’appuntamento richiesto per la presentazione della domanda di visto. Tale attività ha determinato il pieno soddisfacimento della pretesa azionata, consistente nell’attivazione del procedimento. Le spese di lite sono state compensate, considerando il periodo non particolarmente esteso tra la richiesta dell’appuntamento e la notificazione del ricorso e l’attività dell’amministrazione, impegnata a fronteggiare un elevatissimo numero di istanze analoghe. L’amministrazione è stata comunque condannata a restituire al ricorrente il contributo unificato, ove versato.
Norme richiamate
art. 117 c.p.a.
Disciplina l’azione avverso il silenzio della pubblica amministrazione; nel caso concreto, la successiva attivazione del procedimento ha reso cessata la materia del contendere.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere quando la pretesa azionata è integralmente soddisfatta nel corso del giudizio.
art. 117, comma 3, c.p.a.
Indicato dal ricorrente quale base della richiesta di nomina di un commissario ad acta, non esaminata in ragione della cessazione della materia del contendere.
Massime di principio
- Nel giudizio avverso il silenzio, la fissazione dell’appuntamento necessario per presentare una domanda amministrativa integra il soddisfacimento della pretesa quando l’azione proposta mirava esclusivamente all’attivazione del relativo procedimento.
- Se, nel corso del giudizio instaurato ai sensi dell’art. 117 c.p.a., l’amministrazione adotta una condotta che soddisfa integralmente la pretesa sostanziale azionata, il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., senza necessità di accertare nel merito l’illegittimità del silenzio.
- La cessazione della materia del contendere non esclude necessariamente la restituzione del contributo unificato al ricorrente, anche quando le spese processuali siano compensate.
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