Cassazione Penale, Sentenza n. 15835/2023 del 14/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Gli imputati erano chiamati a rispondere del reato di abuso d'ufficio per: a) il rilascio di un permesso in sanatoria (n. 19 del 7.3.2013) con firma di Claudio Ferretti che avrebbe sanato opere abusive realizzate da Delle Grottaglie; b) il trasferimento del funzionario comunale Michele Sabba dall'ufficio urbanistico ad altro ufficio, attuato dal sindaco Galasso per rimuovere un funzionario che aveva negato la sanatoria. Venivano contestati concorso morale e materiale, rapporti di parentela tra beneficiaria e sindaco, e condotte finalizzate alla rimozione del funzionario.
La decisione
La Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata. Quanto al rilascio del permesso in sanatoria (fatto perfezionatosi con provvedimento del 7.3.2013) il reato si è estinto per prescrizione (termine massimo considerato e sospensioni portano all'estinzione il 15.11.2021), quindi la condanna è stata annullata senza rinvio. Quanto al trasferimento di Sabba, alla luce della riforma del reato di abuso d'ufficio (d.l. n.76/2020, conv. con legge n.120/2020) la fattispecie contestata, basata sulla violazione del regolamento comunale (art.29), non è più prevista come reato; la sentenza è quindi annullata senza rinvio e le statuizioni civili in relazione a quel fatto sono revocate.
Norme richiamate
d.P.R. n. 380 del 2001
La Corte valutava che il permesso in sanatoria fosse stato rilasciato in violazione delle norme urbanistiche indicate (artt.34-36) e quindi fosse illegittimo; tuttavia la valutazione criminale su tale rilascio è stata poi assorbita dalla pronuncia per prescrizione
Art. 29 regolamento comunale
non fornita nel testo integrale
La delibera di trasferimento di Sabba è stata contestata come in violazione di tale articolo; dopo la riforma dell'abuso d'ufficio la violazione di norme regolamentari non integra più il reato
Decreto-legge n. 76 del 16/07/2020, convertito con legge 11/09/2020 n. 120
La riforma ha ristretto la fattispecie di abuso d'ufficio, escludendo la rilevanza penale delle violazioni di norme contenute in regolamenti e delle violazioni di principi generali prive di regole di condotta specifiche; perciò fatti basati su violazioni regolamentari non sono più punibili
Art. 97 Cost.
Richiamato come principio generale di imparzialità e buon andamento; la Corte ricorda che la violazione di princìpi costituzionali generali non è sufficiente, dopo la riforma, per configurare abuso d'ufficio se non esistono regole di comportamento specifiche
Art. 541 cod. proc. pen.
Richiamato in un motivo di ricorso relativo alla costituzione di parte civile (contestazione sulla rifusione delle spese), è norma procedurale rilevante per eccezioni di legittimazione della parte civile
Norme sulla prescrizione penale
termine massimo di prescrizione indicato in motivazione: sette anni e sei mesi (considerando sospensioni)
La Corte ha accertato che il reato relativo al rilascio del permesso si è estinto per prescrizione il 15.11.2021 e, in mancanza della prova dell'innocenza, ha disposto l'annullamento senza rinvio
Massime di principio
- Dopo la riforma del 2020 (d.l. n.76/2020, conv. in legge n.120/2020) la fattispecie di abuso d'ufficio richiede la violazione di norme che contengano regole di condotta specifiche: la mera violazione di regolamenti o di princìpi generali (es. art.97 Cost.) non basta a integrare il reato
- Se il fatto contestato si è estinto per prescrizione, la Corte di Cassazione annulla la sentenza di condanna senza rinvio; l'accertamento della prescrizione deve considerare termini e sospensioni processuali
- L'assoluzione del pubblico ufficiale che materialmente ha adottato il provvedimento complica la ricostruzione della responsabilità degli istigatori/determinatori: per condannare concorrenti morali è necessaria prova diretta o univoca del dolo e del ruolo determinante, non deduzioni esclusivamente basate su legami familiari o sulla mera ripresentazione di una pratica
- La legittimità di un permesso edilizio va valutata tecnicamente: se progetti successivi sono sostanzialmente diversi da quello rigettato, ciò può giustificare un diverso esito amministrativo e indebolire l'assunto di illegittimità penale
- Le questioni procedurali (come la legittimazione a costituirsi parte civile e la domanda di rifusione spese) devono essere valutate separatamente e possono incidere sulle statuizioni economiche anche se non sul giudizio di merito
- In ipotesi analoghe è essenziale raccogliere e documentare: a) prova diretta del ruolo determinante o istigatorio degli odierni imputati; b) la natura specifica e la fonte normativa violata (legge vs regolamento); c) la tempestività rispetto ai termini di prescrizione
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