Sentenza n. 666/2026 - Bari, Sezione U
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: informativa-interdittiva antimafia, atti comunali conseguenti e relativi atti presupposti
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato l'informativa interdittiva antimafia adottata dal Prefetto della Provincia di Barletta-Andria-Trani, il relativo verbale di notifica, due determinazioni gestionali comunali conseguenti e gli ulteriori atti presupposti, inclusi i rapporti informativi delle Forze di polizia e della Direzione Investigativa Antimafia, chiedendone anche la sospensione cautelare. La domanda cautelare era stata respinta con ordinanza del 2022. Nel corso del giudizio, la società ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione di merito, rappresentando che il Tribunale di Bari aveva ammesso l'impresa al controllo giudiziario ex art. 34-bis, comma 6, d.lgs. n. 159/2011, successivamente revocato con esito favorevole, e che la Prefettura, a seguito dell'istanza di aggiornamento dell'informativa, aveva svolto una nuova istruttoria, conclusasi con l'adozione di un provvedimento liberatorio e con l'assenza di motivi ostativi. Secondo la società, tale sopravvenienza aveva eliminato l'interesse a ottenere una pronuncia sul ricorso originario.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, tenuto conto della dichiarazione della ricorrente e dell'intervenuto aggiornamento favorevole dell'informativa antimafia da parte della Prefettura. Il giudice ha richiamato il principio dispositivo che governa il processo amministrativo. La controversia è stata definita in rito senza esame dei motivi di illegittimità dell'interdittiva e degli atti conseguenti. In considerazione della particolarità della vicenda, le spese di lite sono state compensate.
Norme richiamate
art. 34-bis, comma 6, d.lgs. 159/2011
controllo giudiziario delle aziende
La disposizione è richiamata quale base dell'ammissione della società al controllo giudiziario da parte del giudice penale; il testo non sviluppa ulteriori profili interpretativi.
art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a.
Richiamato quale fondamento processuale della declaratoria di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Richiamato nel quadro delle disposizioni processuali applicate alla definizione della controversia.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato con riguardo alla trattazione della causa in udienza di smaltimento.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio amministrativo, l'amministrazione adotta un nuovo provvedimento favorevole che supera e sostituisce gli effetti dell'atto impugnato, e il ricorrente dichiara di non avere più interesse alla decisione, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
- La sopravvenuta eliminazione dell'interesse alla decisione impedisce l'esame nel merito dei motivi di illegittimità dedotti contro il provvedimento originario.
- Il principio dispositivo del processo amministrativo consente al ricorrente di dichiarare la sopravvenuta carenza di interesse; tale dichiarazione, ove coerente con le sopravvenienze rappresentate e non smentita dagli atti, conduce alla definizione del giudizio in rito.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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