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Cassazione Penale, Ordinanza n. 04560/2026 del 03/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso. Conferma quindi, sul piano sostanziale, la decisione di merito che aveva affermato la responsabilità dell'imputato per concorso nel reato di ricettazione. Dispone inoltre la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente propone un solo motivo di ricorso avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano che lo ha ritenuto responsabile, in concorso con altri, del reato di ricettazione. Deduce un preteso difetto di motivazione della decisione di merito sulla dichiarazione di responsabilità concorsuale, sostenendo sostanzialmente che la Corte territoriale non avrebbe adeguatamente spiegato le ragioni dell'affermazione di colpevolezza. La Corte di cassazione osserva però che la doglianza è generica, non riconducibile a uno specifico vizio motivazionale denunciabile ex art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., e mira in realtà a ottenere una nuova valutazione del merito e delle prove, non consentita in sede di legittimità. La Corte aggiunge che il giudice di merito aveva invece dato conto con motivazione logica degli elementi fondanti l'elemento soggettivo del reato, valorizzando il quantitativo, le caratteristiche e il valore dei beni ricettati.

Norme richiamate

  • art. 648 c.p.

    È il reato oggetto dell'imputazione; la Corte ritiene correttamente motivata l'affermazione della responsabilità concorsuale, con specifico riferimento all'elemento soggettivo desunto dalle caratteristiche dei beni ricettati.

  • art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

    Il motivo è ritenuto generico e non riconducibile a un vizio di motivazione deducibile in cassazione; non è consentito usare il ricorso per ottenere una rivalutazione del merito o delle prove.

  • art. 616 c.p.p.

    La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è ammissibile una censura che, sotto la veste del vizio di motivazione, miri soltanto a proporre una lettura alternativa del merito o una diversa valutazione delle prove.
  • Il vizio di motivazione deducibile in cassazione deve essere specifico e ancorato a effettive carenze argomentative rilevabili nel ragionamento decisorio; non sono sufficienti doglianze sulla mera persuasività, opportunità o maggiore o minore rigore della motivazione.
  • La motivazione è immune da censura quando il giudice di merito dia conto degli elementi di fatto e delle ragioni logiche poste a base dell'affermazione di responsabilità, anche con riguardo all'elemento soggettivo del reato.
  • Per il reato di ricettazione, il valore, il quantitativo e le caratteristiche oggettive dei beni possono costituire indici rilevanti ai fini della verifica dell'elemento soggettivo, se valorizzati in una motivazione logicamente coerente.

Come è indicizzato

MaterieRicettazioneImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiConcorso di persone

Testo integrale

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