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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28630/2026 del 28/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La decisione di merito aveva confermato, con parziale riforma, la condanna di tre soggetti per fatti connessi al fallimento di una societe0 dichiarata fallita nel 2011: a due di essi era attribuita la bancarotta fraudolenta documentale e distrattiva, mentre per un terzo era stata riconosciuta la partecipazione quale extraneus a una distrazione di beni. I ricorsi lamentavano, in sintesi: per uno degli imputati, mancanza o apparenza di motivazione sulla bancarotta documentale, confusione tra omessa tenuta e sottrazione delle scritture, insussistenza del dolo specifico, inattendibilite0 della prova della distrazione di beni e del marchio, erroneo riconoscimento dellaggravante del danno di rilevante gravite0 e rideterminazione illegittima della pena; per il secondo, carenza di motivazione sulla prova del concorso come extraneus nella distrazione, difetto di consapevolezza dello stato di decozione della societe0, insussistenza dellaggravante del danno di rilevante gravite0 e immotivata pena; per il terzo, in sostanza, erronea affermazione della sua partecipazione alla distrazione del marchio quale extraneus, mancanza di prova della conoscenza del dissesto, errato riconoscimento dellaggravante e pena non adeguatamente motivata.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato tutti i ricorsi, ritenendo infondati, in parte inammissibili perche9 nuovi o aspecifici, i motivi proposti. Ha confermato quindi le condanne per bancarotta fraudolenta documentale e distrattiva nei confronti dei due amministratori e la responsabilite0 del terzo quale concorrente extraneus nella distrazione. Ha inoltre confermato laggravante del danno patrimoniale di rilevante gravite0 e la rideterminazione della pena operata in appello, disponendo la condanna dei ricorrenti alle spese processuali e alla rifusione delle spese di difesa della parte civile.

Norme richiamate

  • art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.

    richiamato per delimitare l'esposizione dei motivi di ricorso nei limiti consentiti dalla norma

  • artt. 110, 640, 61 nn. 7 e 11 c.p.

    riferiti al capo C della sentenza di merito, poi dichiarato estinto per prescrizione

  • art. 216, comma 1, n. 2, legge fall.

    norma di riferimento per la bancarotta fraudolenta documentale; la Corte ribadisce che l'omessa tenuta, anche parziale, delle scritture puf2 integrare la fattispecie specifica se assistita da dolo specifico

  • art. 219, comma 1, legge fall.

    richiamato per l'aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravite0, configurabile quando al fatto di bancarotta di rilevante gravita corrisponda un danno complessivo altrettanto grave per i creditori

  • art. 4-bis ord. pen.

    menzionato solo nella tassonomia normativa del giudice dell'esecuzione, non inciso nel merito della decisione

  • art. 192 c.p.p.

    non richiamato espressamente nel testo, ma la Corte insiste sulla valutazione degli indici fattuali gravi, precisi e concordanti per ricostruire dolo e concorso

Massime di principio

  • Nella bancarotta fraudolenta documentale, l'omessa tenuta o la mancata esibizione delle scritture contabili puf2 essere valorizzata come condotta fraudolenta quando il giudice accerti che la mancata disponibilite0 della documentazione impedisca la ricostruzione delle vicende patrimoniali e sia sorretta da dolo specifico di pregiudizio ai creditori o di profitto.
  • L'obbligo di tenuta e conservazione delle scritture contabili dell'imprenditore non cessa per il solo fatto dell'inattivite0 di fatto dell'impresa, ma viene meno solo con la formale cessazione dell'attivite0 e la cancellazione dal registro delle imprese.
  • In tema di bancarotta documentale, la distinzione tra omessa tenuta delle scritture, loro sottrazione/distruzione e omessa annotazione di singole operazioni rileva ai fini dell'elemento soggettivo: la prima forma richiede dolo specifico, mentre la mera mancata annotazione di operazioni puf2 integrare un diverso assetto offensivo.
  • Il dolo specifico della bancarotta documentale puf2 essere desunto da indici fattuali sintomatici, come l'entite0 del passivo, lo spossessamento progressivo del patrimonio sociale e la complessiva operazione di svuotamento della societe0.
  • In tema di bancarotta per distrazione, il mancato rinvenimento di beni certamente esistenti in azienda puf2 giustificare l'affermazione della responsabilite0 se l'imprenditore non offre una spiegazione credibile della loro sorte e se il giudice ricostruisce un depauperamento patrimoniale in danno dei creditori.
  • Il concorrente extraneus nel reato di bancarotta fraudolenta per distrazione risponde se presta un apporto volontario alla condotta dell'intraneus con la consapevolezza che l'operazione depaupera il patrimonio sociale, senza che sia necessaria la conoscenza specifica dello stato di dissesto della societe0.
  • L'aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravite0 non si esclude per il solo ridimensionamento del passivo in sede civile, quando permanga una distrazione significativa di beni sociali e un complessivo pregiudizio ai creditori.
  • Le censure che si limitano a proporre una diversa lettura del compendio probatorio, senza confrontarsi con la motivazione di merito o con la doppia conforme, sono in sede di legittimite0 inammissibili o comunque infondate perche9 dirette a sollecitare una nuova valutazione del fatto.
  • La rideterminazione della pena e8 insindacabile in cassazione quando il giudice di merito espone criteri non manifestamente illogici e colloca il trattamento sanzionatorio entro la forbice edittale, valorizzando gravita del fatto, intensite0 del dolo e modalite0 esecutive.

Come è indicizzato

MaterieBancarotta fraudolentaImpugnazioni
RamiReati fallimentariDelitti contro il patrimonioProcesso penale
SottomaterieBancarotta documentaleBancarotta patrimoniale
IstitutiConcorso di persone

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