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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25809/2021 del 23/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento IVA per l'anno 2004 emesso nei confronti di una società che gestiva apparecchiature da intrattenimento. L'Ufficio aveva contestato un minor versamento dell'imposta, sostenendo che la base imponibile IVA dovesse essere determinata in relazione all'imposta sugli intrattenimenti (ISI) ex art. 14-bis d.P.R. n. 640/1972. La CTR aveva confermato l'annullamento dell'atto, ritenendo: da un lato, che l'ISI fosse dovuta solo per i primi quattro mesi dell'anno perché le apparecchiature erano state dismesse e rottamate prima del 30 aprile 2004, con conseguente riduzione anche della base IVA; dall'altro, che non fosse applicabile il regime IVA forfettario ex art. 74 d.P.R. n. 633/1972, poiché la società aveva operato in regime ordinario. L'Agenzia ha proposto quattro motivi: 1) violazione degli artt. 74 d.P.R. n. 633/1972 e 14-bis d.P.R. n. 640/1972 per avere la CTR frazionato l'ISI e la corrispondente IVA in ragione del solo periodo di effettivo utilizzo; 2) nullità della sentenza per motivazione apparente ex art. 36 d.lgs. n. 546/1992; 3) violazione dell'art. 112 c.p.c. per ultra/extrapetizione, perché la CTR avrebbe deciso sulla base dell'opzione per il regime IVA ordinario senza che la circostanza fosse stata allegata dalla parte; 4) omesso esame di fatto decisivo ex art. 360 n. 5 c.p.c., con riferimento alla dichiarazione IVA, dalla quale l'Ufficio riteneva non risultasse in modo idoneo l'opzione per il regime ordinario.

La decisione

La Corte ha dichiarato preliminarmente inammissibile il controricorso per mancato deposito dell'avviso di ricevimento della notifica a mezzo posta. Nel merito, ha respinto il ricorso dell'Agenzia. Ha ritenuto infondati il terzo motivo, perché la CTR aveva fondato la propria valutazione su una circostanza già introdotta dall'Ufficio in appello e poi riscontrata sulla documentazione in atti, e inammissibile il quarto, perché mirava in realtà a contestare la valutazione delle prove e l'adeguatezza della motivazione, non un omesso esame di fatto decisivo. Conseguentemente, il rigetto dei motivi concernenti la seconda ratio ha determinato l'inammissibilità delle ulteriori censure per carenza di interesse, poiché la decisione impugnata risultava comunque sorretta da una ratio autonoma e sufficiente. La Corte ha quindi rigettato il ricorso e non ha disposto spese, stante l'inammissibilità del controricorso.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    Individua i vizi deducibili in cassazione invocati dall'Ufficio; il quarto motivo è stato ritenuto inammissibile perché diretto non a denunciare l'omesso esame di un fatto decisivo, ma a contestare la valutazione delle prove e la motivazione.

  • art. 74 d.P.R. n. 633 del 1972

    È richiamato come disciplina del regime IVA applicabile e della base imponibile collegata all'ISI; la Corte rileva che la censura sulla sua violazione resta assorbita/inammissibile per carenza d'interesse in presenza di una ratio autonoma della sentenza impugnata.

  • art. 14-bis d.P.R. n. 640 del 1972

    Norma sulla base imponibile dell'imposta sugli intrattenimenti, utilizzata dall'Ufficio per sostenere il collegamento con la base IVA e dalla CTR per frazionare l'imposta in ragione del periodo di effettivo utilizzo delle apparecchiature.

  • art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992

    È invocato per lamentare la nullità della sentenza per motivazione apparente; la censura non è stata accolta.

  • art. 112 c.p.c.

    È richiamato per dedurre ultrapetizione/extrapetizione; la Corte esclude la violazione perché la CTR ha deciso su una circostanza introdotta dallo stesso Ufficio.

  • Cass. n. 18361 del 12/07/2018

    Richiamata per affermare l'inammissibilità del controricorso in mancanza dell'avviso di ricevimento della notifica postale.

  • Cass. n. 32864 del 13/12/2019

    Richiamata incidentalmente a sostegno della fondatezza in diritto della prima censura, ma senza effetti sul dispositivo, poiché il ricorso è stato comunque rigettato per le altre ragioni.

Massime di principio

  • In cassazione il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile quando, sotto la veste dell'omesso esame di un fatto decisivo, mira in realtà a censurare la valutazione delle prove, la sufficienza della motivazione o l'apprezzamento del materiale documentale compiuto dal giudice di merito.
  • Non sussiste ultrapetizione quando il giudice fonda la decisione su una circostanza che risulta dalle deduzioni della stessa parte che lamenta il vizio e che è stata poi oggetto di riscontro istruttorio in causa.
  • Quando la sentenza impugnata è sorretta da una ratio autonoma e sufficiente non validamente censurata, le ulteriori doglianze relative ad altre rationes restano prive di interesse e sono inammissibili.
  • La mancata produzione dell'avviso di ricevimento della notifica del controricorso a mezzo posta comporta l'inammissibilità del controricorso stesso.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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