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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22140/2023 del 23/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso contestava l'ordinanza con cui il Tribunale del Riesame di Venezia aveva dichiarato inammissibile l'appello cautelare promosso avverso il provvedimento del GIP, ritenendo che l'atto di appello fosse privo della "dichiarazione o elezione di domicilio" prescritta dall'art. 581, comma 1-ter, c.p.p., introdotto dal d.lgs. 150/2022. Il ricorrente sosteneva che tale onere formale si applica solo all'appello ordinario (procedimento di impugnazione del giudizio) e non all'appello cautelare, procedimento incidentale; inoltre eccepiva l'erroneo richiamo di giurisprudenza anteriore alla riforma.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato, annullando l'ordinanza impugnata e rinviando gli atti al Tribunale di Venezia per nuovo esame. Ha precisato che le nuove prescrizioni introdotte dai commi 1-ter e 1-quater dell'art. 581 c.p.p. riguardano specifici adempimenti funzionali alla notificazione del decreto di citazione a giudizio nel giudizio di secondo grado e non sono applicabili all'appello cautelare. Ha inoltre richiamato il principio di stretta tassatività delle cause di inammissibilità degli atti processuali.

Norme richiamate

  • art. 581 c.p.p. (commi 1 ter e 1-quater)

    "con l'atto di impugnazione delle parti private e dei difensori è depositata, a pena di inammissibilità, la dichiarazione o elezione di domicilio, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio"; "nel caso di imputato rispetto al quale si è proceduto in assenza, con l'atto di impugnazione del difensore è depositato, a pena di inammissibilità, specifico mandato a impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o l'elezione di domicilio dell'imputato, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio"

    La Corte ha interpretato questi commi come norme destinate specificamente alla fase di impugnazione ordinaria (decreto di citazione a giudizio / impugnazioni contro sentenze), non come disposizioni applicabili automaticamente all'appello cautelare; l'onere formale riguarda la regolarità della notificazione nel giudizio di secondo grado e è funzionale al processo in absentia e alla sua disciplina

  • d.lgs. 150/2022 (attuazione della riforma e disposizioni transitorie, art. 89)

    la norma transitoria stabilisce che le disposizioni di cui all'art. 581 commi 1-ter e 1-quater si applicano "per le sole impugnazioni proposte avverso sentenze pronunciate in data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto"

    La Corte ha ritenuto che la disciplina transitoria conferma l'ambito temporale e materiale delle nuove regole: sono rivolte alle impugnazioni di sentenze e non alle impugnazioni cautelari; rafforza l'esclusione dell'ordinanza cautelare dall'ambito applicativo

  • legge n.134/2022 (delega)

    citata nella relazione illustrativa come fonte della delega che ha portato all'introduzione dei commi 1-ter e 1-quater

    La Corte richiama la finalità della delega (regolamentare il processo in absentia e le garanzie relative) per sostenere che gli adempimenti imposti dall'art. 581 sono funzionali alla tutela connessa al giudizio di impugnazione ordinario

  • art. 310 c.p.p.

    Riferimento normativo all'appello cautelare: la giurisprudenza consolidata inquadra l'appello cautelare nel sistema delle impugnazioni, con esigenza di specificità dei motivi, ma ciò non comporta automaticamente l'applicazione delle nuove formalità di cui all'art. 581 commi 1-ter/1-quater

  • art. 127 c.p.p.

    Richiamato dal provvedimento impugnato in quanto l'avviso di fissazione dell'udienza camerale (art.127) è diverso dal decreto di citazione a giudizio; la Corte sottolinea la differenza per escludere l'applicazione dell'art.581 comma 1-ter all'avviso di udienza

Massime di principio

  • Le prescrizioni formali introdotte dall'art. 581, comma 1-ter e 1-quater, c.p.p. si riferiscono specificamente all'impugnazione ordinaria diretta contro sentenze (e alla notificazione del decreto di citazione a giudizio), non agli appelli cautelari incidentali.
  • L'appello cautelare resta soggetto all'obbligo di specificità dei motivi (giurisprudenza consolidata), ma l'omissione della "dichiarazione o elezione di domicilio" prevista per l'impugnazione di merito non deve essere automaticamente considerata causa di inammissibilità dell'appello cautelare.
  • Le cause di inammissibilità devono essere interpretate in maniera rigorosamente tassativa; non si estendono per analogia a casi esplicitamente esclusi dalla normativa.
  • Quando l'imputato sia assente e si impugni una sentenza di merito, occorre attenersi alle nuove regole (mandato specifico e dichiarazione/eletto domicilio), mentre nelle impugnazioni cautelari occorre verificare i requisiti propri del gravame cautelare senza applicare automaticamente gli oneri processuali del giudizio di secondo grado.
  • In situazioni concrete, i difensori dovrebbero comunque curare la forma e la specificità dell'atto di impugnazione cautelare; ma, se l'omissione riguarda adempimenti espressamente riferiti al rito di impugnazione del merito, è possibile ottenere la rinnovazione del giudizio piuttosto che la dichiarazione automatica di inammissibilità.

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