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Sentenza

Sentenza n. 4735/2026 - Napoli, Sezione 8

per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 4543/2025 emessa e pubblicata in data 10/06/2025 dal Tribunale di Napoli, Giudice del Lavoro

Giustizia amministrativa202601192

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli, Giudice del Lavoro, che aveva accertato il diritto al beneficio annuale di 500 euro per l'anno scolastico 2022/2023

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha agito ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, con la quale era stato accertato il suo diritto a usufruire del beneficio di 500 euro annui mediante la carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione, relativamente all'anno scolastico 2022/2023. Ha dedotto che il Ministero non aveva impugnato la sentenza, divenuta definitiva, e che la notifica del titolo esecutivo effettuata l'11 giugno 2025 non aveva avuto seguito. Ha inoltre evidenziato l'inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996 per l'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Ha chiesto l'ordine di pagamento, gli accessori di legge e la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inerzia, nonché la condanna al pagamento di astreintes.

La decisione

Il TAR ha ritenuto ammissibile e fondato il ricorso. Ha verificato il rispetto del termine per proporre l'ottemperanza e dei termini processuali camerali, la rituale notificazione della sentenza ottemperanda al Ministero e il decorso infruttuoso del termine di 120 giorni previsto per le esecuzioni nei confronti delle pubbliche amministrazioni. In assenza di prova dell'adempimento, ha dichiarato l'obbligo del Ministero di dare esatta e integrale esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Ha precisato che, qualora sia decorso il termine temporale fissato dal giudice ordinario per la fruizione del beneficio, l'amministrazione deve comunque corrisponderne il controvalore pecuniario, maggiorato degli interessi legali fino al soddisfo, poiché l'obbligazione è fungibile e l'impossibilità di fruire tempestivamente del beneficio è imputabile all'inerzia amministrativa. È stato nominato sin d'ora quale commissario ad acta un dirigente della DGOSV, senza compenso e con facoltà di delega, incaricato, se necessario, di stanziare o reperire la somma e di compiere le fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento. Il TAR ha escluso che l'esaurimento dei fondi o la mancanza di cassa possano costituire legittimo impedimento all'esecuzione del giudicato. È stata invece respinta la richiesta di astreintes, ritenuta non equa nel caso concreto. Il Ministero è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in 500 euro oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    L'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione [...] delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato.

    La disposizione fonda l'azione di ottemperanza davanti al giudice amministrativo per ottenere l'adempimento, da parte della pubblica amministrazione, degli obblighi derivanti da una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario.

  • art. 114, comma 1, c.p.a.

    Il termine per proporre l'azione di ottemperanza risulta rispettato.

  • art. 87, comma 2, lett. d), e comma 3, c.p.a.

    Sono stati ritenuti rispettati i termini processuali applicabili al rito camerale.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    Il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di procedere all'esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione e non impedisce l'accoglimento dell'ottemperanza.

  • art. 1, comma 121, l. n. 107/2015

    Costituisce la base normativa del beneficio economico annuale destinato all'aggiornamento e alla formazione del personale docente mediante la carta elettronica del docente.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza è proponibile per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario che abbia accertato un obbligo della pubblica amministrazione, purché il titolo sia stato ritualmente notificato e sia decorso il termine dilatorio previsto per l'esecuzione nei confronti delle amministrazioni pubbliche.
  • In presenza di un giudicato favorevole al privato e di mancata prova dell'adempimento da parte dell'amministrazione, il giudice dell'ottemperanza deve ordinare l'esatta e integrale esecuzione del titolo entro un termine determinato.
  • Quando il termine fissato dal giudicato per la fruizione di un beneficio economico sia ormai decorso per effetto dell'inerzia dell'amministrazione, l'obbligazione può essere adempiuta mediante corresponsione del controvalore pecuniario, con gli interessi legali fino al soddisfo, se la prestazione ha natura fungibile.
  • L'amministrazione non può invocare l'esaurimento degli stanziamenti di bilancio o la carenza di disponibilità di cassa per sottrarsi all'esecuzione del giudicato; il commissario ad acta deve adottare tutte le iniziative necessarie a rendere possibile il pagamento.
  • La nomina del commissario ad acta può essere disposta già con la sentenza di ottemperanza, affinché intervenga in caso di inutile decorso del termine assegnato all'amministrazione e provveda anche alle operazioni contabili necessarie all'adempimento.
  • La concessione dell'astreinte non è automatica nell'ottemperanza, potendo essere negata quando, alla luce delle circostanze concrete e del tempo trascorso dal passaggio in giudicato, la misura non sia ritenuta equa.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolastico
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietàEffetto conformativo e riedizione del potere

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