Cassazione Penale, Sentenza n. 16366/2025 del 30/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Lucchesi era stata condannata in appello per ricettazione riqualificata in furto in abitazione (art. 624‑bis c.p.) e per indebito utilizzo di carta bancomat (artt. 81, 493‑ter c.p.). I fatti: in sagrestia della chiesa Santo Stefano di Casale Cremasco Lucchesi sottraeva da un borsellino una carta bancomat intestata a Valiati Giovanna e poi effettuava quattro prelievi e acquisti per complessivi €1.499,00 circa. In Cassazione la ricorrente ha dedotto: 1) errata qualificazione come furto in abitazione perché, essendo la sagrestia disponibile al parroco e Lucchesi ivi presente come ospite/volontaria, non sarebbe luogo di privata dimora rispetto a lei; 2) vizio di motivazione per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha confermato la corretta qualificazione come furto in abitazione ritenendo la sagrestia luogo destinato anche in tutto o in parte a "privata dimora" secondo la giurisprudenza consolidata, e ha ritenuto infondata la censura sulle attenuanti generiche poiché la richiesta era generica e riproponeva elementi già disattesi in precedenza. La ricorrente è stata condannata alle spese processuali e al pagamento di €3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La nozione di "privata dimora" è oggettiva e si riferisce al luogo fisico; luoghi funzionali alla vita privata (come la sagrestia) rientrano nella disciplina del furto in abitazione anche quando la vittima personale non coincida con il titolare della disponibilità del luogo
Rilevato l'uso indebito della carta bancomat sottratta mediante più prelievi e acquisti, configurando il reato contestato al capo 2)
È stata applicata la nozione di più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso in relazione all'utilizzo reiterato della carta sottratta
Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è stato ritenuto legittimo quando la richiesta è generica e ripropone elementi già valutati e respinti dai giudici precedenti
Corte Cost., sent. n. 186/2000
Richiamata in relazione alla mancata individuazione di ragioni che consentano l'esonero dalla condanna pecuniaria alla Cassa delle ammende
Massime di principio
- La qualificazione di furto in abitazione ai sensi dell'art. 624‑bis c.p. si basa sulla natura oggettiva del luogo: se il luogo è assimilabile a privata dimora (anche se funzionale ad attività religiose o lavorative), il furto commesso al suo interno può essere ricondotto a questa fattispecie anche se la vittima non è il titolare della disponibilità del luogo
- La disponibilità esclusiva del luogo da parte di un terzo (es. il parroco) non esclude la rilevanza della privata dimora quando l'accesso è selezionato e non aperto al pubblico
- La sottrazione di un bene di proprietà di una terza persona, avvenuta in un luogo qualificabile come privata dimora, mantiene la qualificazione come furto in abitazione; non è necessario che il derubato coincida con il titolare del jus excludendi
- Per ottenere il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in sede di gravame è necessario proporre argomentazioni nuove e specifiche; la mera riproposizione di elementi già valutati negativamente dal primo grado è inefficace e non obbliga il giudice d'appello a una motivazione ulteriore
- In Cassazione il ricorso manifestamente infondato viene dichiarato inammissibile e il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese e ad una somma a favore della Cassa delle ammende
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