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Sentenza

Sentenza n. 393/2026 - Milano, Sezione 3

per l'annullamento del provvedimento di diniego n. 10594 del 22.11.2024 del Comune di Solbiate con Cagno, del n. 11621 del 31.12.2024 di diniego di autotutela, e di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.

Giustizia amministrativa202500362

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego comunale di procedura semplificata per la realizzazione di un impianto di digestione anaerobica per la produzione di biometano e successivo diniego di annullamento in autotutela

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (operatore energetico)

Prevale il privato

La controversia

La società ha impugnato il diniego comunale n. 10594 del 22 novembre 2024, con cui era stata respinta l’istanza presentata ai sensi dell’art. 8-bis del d.lgs. 28/2011 per la realizzazione di un impianto di digestione anaerobica destinato alla produzione di biometano da effluenti zootecnici e biomasse agricole, nonché il successivo diniego di autotutela n. 11621 del 31 dicembre 2024. Il Comune aveva ritenuto l’intervento urbanisticamente incompatibile con il PGT, che attribuiva all’area destinazione agricola e non comprendeva tra le destinazioni ammesse quella relativa alla produzione moderna. In via preliminare il Comune ha eccepito il difetto di interesse, sostenendo che la ricorrente non aveva impugnato il parere negativo dei Vigili del Fuoco e che tale atto avrebbe comunque impedito la realizzazione dell’impianto. Nel merito, la ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 20, comma 8, lett. c-ter), punto 1, del d.lgs. 199/2021, secondo cui le aree agricole ricomprese entro 500 metri da impianti industriali e stabilimenti sono aree idonee ex lege alla realizzazione di impianti di produzione di biometano. La società aveva documentato che l’impianto ricadeva in un perimetro distante meno di 500 metri da zone industriali, artigianali o commerciali. Ha inoltre formulato una domanda risarcitoria, chiedendo il ristoro di una somma da precisarsi o da determinarsi genericamente, anche con riferimento alla perdita di chance.

La decisione

Il TAR ha respinto l’eccezione di carenza di interesse, rilevando che il parere dei Vigili del Fuoco non aveva sancito l’incompatibilità dell’impianto con la normativa antincendio, ma aveva evidenziato soltanto carenze formali della documentazione, lasciando espressamente ferma la possibilità di riattivare la procedura. L’omessa impugnazione di tale atto non precludeva quindi la realizzazione dell’impianto, ma imponeva soltanto la regolarizzazione documentale necessaria alla conclusione del relativo procedimento. Nel merito, il Collegio ha ritenuto illegittimi entrambi i dinieghi comunali. Poiché l’area risultava riconducibile alla fattispecie di area idonea ex lege prevista dall’art. 20, comma 8, lett. c-ter), punto 1, del d.lgs. 199/2021, il Comune non disponeva di alcun potere discrezionale in ordine alla localizzazione dell’impianto e non poteva negarne l’insediamento sulla sola base della disciplina urbanistica comunale. La competenza sulla localizzazione degli impianti era riservata allo Stato e alle Regioni, mentre al Comune residuava soltanto la possibilità di dettare prescrizioni edilizie sugli aspetti costruttivi, entro limiti rigorosi e proporzionati, senza introdurre surrettiziamente ostacoli all’insediamento. Il ricorso è stato pertanto accolto quanto alla domanda di annullamento, con annullamento dei due dinieghi. La domanda risarcitoria è stata invece dichiarata inammissibile per genericità, poiché non indicava concretamente il danno richiesto né forniva elementi sufficienti per la quantificazione, ed era stata sostanzialmente articolata soltanto in una memoria non notificata. Le spese sono state compensate, con rimborso del contributo unificato in favore della ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 8-bis d.lgs. 28/2011

    Costituisce la base normativa della procedura semplificata utilizzata per la realizzazione dell’impianto di produzione di biometano.

  • art. 20, comma 8, lett. c-ter), punto 1, d.lgs. 199/2021

    le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri da altri impianti industriali e stabilimenti, sono classificate aree idonee ex lege ai fini della realizzazione di un impianto di produzione di biometano

    Quando ricorrono i presupposti normativi, l’area è idonea ex lege e il Comune non può negare la localizzazione dell’impianto sulla base della propria disciplina urbanistica. Al Comune residua soltanto un potere regolatorio edilizio sugli aspetti costruttivi, esercitabile entro limiti rigorosi e proporzionati.

  • art. 3 d.P.R. 151/2011

    riattivare la procedura di cui all’art. 3 del D.P.R. 151/2011

    La possibilità di riattivare la procedura antincendio conferma che il parere dei Vigili del Fuoco aveva natura interlocutoria e non costituiva un diniego definitivo alla realizzazione dell’impianto.

  • art. 40, comma 1, lett. d), e comma 2, c.p.a.

    La domanda risarcitoria deve essere formulata con specificità, indicando il danno dedotto e fornendo elementi sufficienti per la sua individuazione e quantificazione; una richiesta generica di somma da precisare in corso di causa è inammissibile.

  • d.m. 7 agosto 2012

    È richiamato con riferimento alla necessità che la documentazione antincendio sia sottoscritta da un tecnico abilitato.

Massime di principio

  • Quando un’area agricola rientra nella fattispecie di area idonea ex lege prevista dall’art. 20, comma 8, lett. c-ter), punto 1, del d.lgs. 199/2021 per la realizzazione di un impianto di produzione di biometano, il Comune non può negare l’insediamento dell’opera sulla base della non conformità alle proprie previsioni urbanistiche.
  • La qualificazione legislativa di un’area come idonea alla localizzazione di impianti di produzione di biometano esclude l’esercizio di un potere discrezionale comunale sulla localizzazione, già regolata dalla legge e dalla ripartizione di competenze tra Stato e Regioni.
  • Il Comune conserva la possibilità di dettare prescrizioni edilizie relative agli aspetti costruttivi dell’impianto, ma tali prescrizioni devono essere strettamente proporzionate e non possono trasformarsi in criteri indirettamente ostativi all’insediamento dell’impianto.
  • Un atto dei Vigili del Fuoco che evidenzi soltanto carenze formali della documentazione e lasci espressamente ferma la possibilità di riattivare la procedura antincendio ha natura interlocutoria; la sua mancata impugnazione non determina, di per sé, la carenza di interesse a contestare il diniego urbanistico comunale.
  • La domanda di risarcimento del danno proposta nel giudizio amministrativo è inammissibile quando si limiti a chiedere una somma da determinarsi successivamente, senza specificare il danno allegato e gli elementi necessari per la sua quantificazione.

Come è indicizzato

MaterieImpianti da fonti rinnovabiliTitoli abilitativi ediliziLegittimazione e interesse a ricorrereDanno da provvedimento illegittimo
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioniProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaLegittimazione e interesse a ricorrereRisarcimento del danno da attività amministrativa

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