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Sentenza

Sentenza n. 981/2026 - Brescia, Sezione 2

per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n. 665 del 22.08.2023 emessa dal Tribunale di Bergamo in funzione di Giudice del Lavoro, in materia di Carta del docente;

Giustizia amministrativa202501041

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Bergamo che riconosceva il beneficio della Carta del docente per gli anni scolastici dal 2017/18 al 2022/23

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza ai sensi degli artt. 114 e seguenti c.p.a., deducendo che la sentenza del Tribunale di Bergamo, non appellata e passata in giudicato, aveva condannato il Ministero a riconoscerle il beneficio della Carta elettronica personale docente per gli anni scolastici richiesti. La sentenza era stata notificata al Ministero ai fini dell'esecuzione, ma l'Amministrazione era rimasta inerte anche dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. La ricorrente ha quindi chiesto l'ordine di esecuzione, l'accredito delle somme spettanti e, in caso di ulteriore inadempimento, la nomina di un commissario ad acta. Nel corso del giudizio il Ministero ha comunicato che Sogei aveva accreditato l'importo nel borsellino elettronico della Carta del docente. L'Amministrazione ha chiesto la compensazione delle spese, sostenendo che la proposizione di ricorsi individuali da parte di più ricorrenti destinatari di una medesima sentenza avrebbe integrato un abuso del processo e un frazionamento abusivo della domanda.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere perché, nelle more del giudizio, l'Amministrazione ha dato piena esecuzione al giudicato mediante l'accredito dell'importo riconosciuto alla ricorrente. Quanto alle spese, il Collegio ha applicato il principio di soccombenza virtuale, rilevando che l'adempimento è intervenuto soltanto dopo la notifica del ricorso per ottemperanza. È stata respinta la tesi dell'abuso del processo: la riunione di ricorsi connessi costituisce esercizio discrezionale del giudice per ragioni di economia processuale e non elimina l'autonomia sostanziale dei giudizi né l'individuabilità delle situazioni giuridiche di ciascun ricorrente. Il frazionamento abusivo richiede invece la moltiplicazione di azioni esecutive riferite alla stessa situazione giuridica, identificata sia dalla medesima fonte sia dall'imputabilità a un unico soggetto; requisito soggettivo non ravvisabile quando le azioni riguardano soggetti diversi. Il Ministero è stato condannato a rifondere le spese, liquidate in € 800,00 oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari. Non vi è stato luogo a provvedere sul contributo unificato, in quanto la ricorrente aveva dichiarato di esserne esente per ragioni reddituali.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza, utilizzato per ottenere l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del giudice del lavoro.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996

    Prevede il termine dilatorio di 120 giorni per l'adempimento delle amministrazioni alle decisioni giudiziarie di condanna al pagamento di somme.

  • art. 1, comma 121, l. n. 107/2015

    Costituisce la base normativa del beneficio della Carta elettronica personale docente riconosciuto dal giudicato posto in esecuzione.

Massime di principio

  • La cessazione della materia del contendere nel giudizio di ottemperanza deve essere dichiarata quando, nelle more del processo, l'amministrazione dà piena e integrale esecuzione al giudicato azionato.
  • Ai fini della regolazione delle spese, l'adempimento dell'amministrazione intervenuto solo dopo la notifica del ricorso giustifica l'applicazione del principio di soccombenza virtuale e la condanna dell'amministrazione alle spese del giudizio.
  • La riunione di ricorsi connessi risponde a ragioni di economia processuale e non elimina l'autonomia sostanziale dei giudizi né l'individuabilità delle posizioni giuridiche fatte valere dai singoli ricorrenti.
  • L'abusivo frazionamento della domanda esecutiva richiede la moltiplicazione di azioni riferite alla stessa situazione giuridica, intesa oggettivamente come identità della fonte e soggettivamente come riferibilità a un unico soggetto; non ricorre quando ricorsi distinti sono proposti da soggetti diversi, anche se le loro pretese derivano da una medesima sentenza emessa a seguito di riunione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesseAbuso del diritto e del processo

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