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Sentenza

Sentenza n. 7874/2026 - Roma, Sezione 5B

per l'annullamento del decreto di diniego di concessione della cittadinanza italiana (K10/-OMISSIS-);

Giustizia amministrativa202003438

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto di diniego della concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego ministeriale deducendo violazione di legge ed eccesso di potere per difetto di istruttoria e carenza di motivazione. Ha sostenuto che l'Amministrazione non avesse adeguatamente considerato: la riforma in appello della condanna di primo grado per lesioni personali e porto di coltello, con assoluzione per legittima difesa quanto alle lesioni e declaratoria di non doversi procedere per prescrizione quanto al porto di oggetti atti ad offendere; la riabilitazione concessa per le condanne relative alla guida in stato di ebbrezza; la risalenza dei fatti; il lungo periodo di residenza in Italia e l'integrazione economica e sociale. Il diniego era invece fondato su tre episodi di guida in stato di ebbrezza, cui erano seguiti decreti penali di condanna, e sulla vicenda penale relativa a lesioni personali e porto di coltello.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che la concessione della cittadinanza per naturalizzazione ai sensi dell'art. 9 della legge n. 91/1992 costituisca esercizio di ampia discrezionalità amministrativa e atto di alta amministrazione, sindacabile soltanto quanto alla sufficienza dell'istruttoria, alla veridicità dei fatti, alla logicità, coerenza e ragionevolezza della motivazione, senza sostituzione del giudice alle valutazioni ministeriali. La reiterazione, in un arco temporale ravvicinato, di tre condotte di guida in stato di ebbrezza è stata ritenuta idonea a dimostrare la non occasionalità della condotta e a fondare una prognosi negativa sull'affidabilità e sull'adesione ai valori fondamentali della convivenza civile. Il particolare disvalore della guida in stato di ebbrezza, quale condotta lesiva della sicurezza e dell'incolumità pubblica, può essere valorizzato anche indipendentemente dalle conseguenze concretamente prodotte. La riabilitazione non determina alcun automatismo favorevole nella naturalizzazione: essa elimina conseguenze penali residue, ma non impedisce all'Amministrazione di considerare il fatto storico nell'ambito della valutazione prognostica sull'affidabilità del richiedente. Analogamente, la riforma in appello della condanna di primo grado non rende irrilevante la vicenda sul piano amministrativo; la prescrizione non equivale ad assoluzione nel merito e i fatti possono essere valutati autonomamente ai fini della prevenzione e della prognosi di integrazione. Il lungo soggiorno regolare e l'inserimento economico-sociale sono stati ritenuti meri presupposti ordinari, non sufficienti a prevalere sull'interesse pubblico alla tutela dell'ordinamento e della sicurezza della collettività. Il diniego è stato quindi giudicato adeguatamente motivato, proporzionato e non affetto da manifesta illogicità o irragionevolezza. Il ricorrente è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 1.500 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 1, lett. f), l. 91/1992

    La cittadinanza italiana "può" essere concessa allo straniero che risieda legalmente da almeno cinque anni nel territorio della Repubblica.

    La residenza quinquennale costituisce presupposto per la domanda, ma non attribuisce un diritto alla cittadinanza; la concessione resta subordinata a una valutazione ampiamente discrezionale dell'interesse pubblico, dell'integrazione e dell'affidabilità del richiedente.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Il preavviso di diniego è stato comunicato e le osservazioni del richiedente sono state valutate dall'Amministrazione.

  • art. 186, comma 2, d.lgs. 285/1992

    Le reiterate condotte di guida in stato di ebbrezza possono essere valorizzate come indici della non occasionalità della condotta e della scarsa adesione alle regole poste a tutela della sicurezza pubblica.

  • artt. 582 e 585 c.p.

    La condanna di primo grado per lesioni personali, pur riformata in appello con assoluzione per legittima difesa, può essere considerata quale elemento storico nell'ambito della complessiva valutazione amministrativa sull'affidabilità.

  • art. 4 l. 110/1975

    La vicenda relativa al porto di coltello può essere valutata amministrativamente anche se il processo si è concluso con declaratoria di prescrizione, non equivalente ad assoluzione nel merito.

  • art. 52 c.p.

    La pronuncia assolutoria per legittima difesa non impedisce, secondo la decisione, la considerazione amministrativa della vicenda fattuale nel giudizio complessivo di affidabilità.

  • art. 6 l. 91/1992

    La particolare rilevanza della riabilitazione prevista dalla norma riguarda l'ipotesi collegata alla cittadinanza per matrimonio, non la naturalizzazione ai sensi dell'art. 9.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ha costituito la base normativa per l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi del ricorrente.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato quale ulteriore fondamento per la tutela dei dati personali relativi a condanne penali e reati.

Massime di principio

  • La concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione costituisce esercizio di ampia discrezionalità amministrativa e atto di alta amministrazione; il giudice amministrativo può verificare soltanto la sufficienza dell'istruttoria, la veridicità dei fatti e la logicità, coerenza, ragionevolezza e proporzionalità della motivazione, senza sostituire la propria valutazione a quella dell'Amministrazione.
  • La reiterazione di condotte di guida in stato di ebbrezza può essere valorizzata, nell'ambito del giudizio prognostico sulla naturalizzazione, come indice della non occasionalità della condotta e della scarsa adesione ai valori fondamentali della convivenza civile e della sicurezza pubblica.
  • La riabilitazione penale non determina automaticamente il diritto alla concessione della cittadinanza per naturalizzazione e non impedisce all'Amministrazione di considerare il fatto storico oggetto della condanna ai fini della valutazione dell'affidabilità e dell'integrazione del richiedente.
  • Ai fini della naturalizzazione, le risultanze di una vicenda penale possono essere valutate autonomamente sul piano amministrativo anche a prescindere dall'esito del procedimento penale; la prescrizione non equivale ad assoluzione nel merito e la riforma della condanna di primo grado non rende di per sé irrilevante la vicenda fattuale.
  • La residenza regolare e l'inserimento economico-sociale dello straniero costituiscono presupposti ordinari della naturalizzazione, ma non sono sufficienti, da soli, a dimostrare l'esistenza dell'interesse pubblico alla concessione della cittadinanza quando emergano elementi idonei a fondare una prognosi negativa sull'affidabilità del richiedente.

Come è indicizzato

MaterieCittadinanza
RamiImmigrazione e cittadinanza
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaProporzionalità e ragionevolezza

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