Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 4465/2026 - Roma, Sezione 1T

Giustizia amministrativa202607703

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I terOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: verbale di comunicazione con cui è stato intimato di lasciare il domicilio protetto

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato il verbale di comunicazione notificato il 4 giugno 2026, con il quale le era stato intimato di lasciare il domicilio protetto, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Il giudizio cautelare riguarda la legittimità dell'ordine di rilascio dell'alloggio precedentemente messo a disposizione della ricorrente. Secondo la prospettazione esaminata dal giudice, tale ordine sarebbe conseguenza della revoca del programma speciale di protezione adottato nei confronti del genero della ricorrente e dei suoi familiari.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare per carenza del fumus boni iuris. In sede di cognizione sommaria, ha ritenuto che l'ordine di lasciare l'alloggio costituisca conseguenza vincolata della revoca del programma speciale di protezione. Il provvedimento di revoca è stato considerato, allo stato, valido ed efficace, anche perché una precedente ordinanza della stessa Sezione aveva respinto la domanda cautelare proposta dal beneficiario contro la revoca. Non ravvisando quindi una ragionevole probabilità di fondatezza del ricorso, il Collegio ha negato la sospensione dell'efficacia dell'atto impugnato. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare nel processo amministrativo; il giudice ha escluso, allo stato degli atti, il fumus boni iuris.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    La norma è richiamata quale presupposto per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi dei soggetti coinvolti.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    La disposizione è richiamata, unitamente alla disciplina nazionale, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • Quando un ordine di rilascio di un alloggio protetto costituisce conseguenza vincolata della revoca di un programma speciale di protezione, la legittimità dell'ordine dipende, in via conseguenziale, dalla perdurante validità ed efficacia della revoca.
  • In sede cautelare, la domanda di sospensione deve essere respinta quando, a un esame sommario, l'atto impugnato risulti applicazione vincolata di un precedente provvedimento ancora valido ed efficace e non emerga il fumus boni iuris.
  • Il rigetto della domanda cautelare proposta contro il provvedimento presupposto costituisce, nel successivo giudizio cautelare relativo all'atto consequenziale, un elemento rilevante per escludere provvisoriamente la fondatezza delle censure rivolte contro quest'ultimo.

Come è indicizzato

MateriePericolosità sociale e valutazioni di sicurezzaTutela cautelare
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareEfficacia ed esecutorietà

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.