Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 152/2026 - Venezia, Sezione 3

per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, per quanto riguarda il ricorso introduttivo, del provvedimento, emesso dalla Questura di -OMISSIS- in data 26 marzo 2025 e notificato in data 3 aprile 2025, con il quale è stata rigettata l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato presentata dal ricorrente; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 23 dicembre 2025, del provvedimento, emesso dalla Questura di -OMISSIS- il 21 ottobre 2025 e notificato il 27 ottobre 2025, con il quale è stata nuovamente rigettata, a seguito di riesame, l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato presentata dal ricorrente;

Giustizia amministrativa202500919

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego, confermato a seguito di riesame, del rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il primo diniego del rinnovo del permesso di soggiorno e, con motivi aggiunti, il successivo provvedimento di conferma adottato dalla Questura a seguito di rivalutazione disposta in sede cautelare. Il diniego era fondato sulla pericolosità sociale desunta dai reati commessi dal ricorrente, aggravati dalla recidiva infraquinquennale. Il ricorrente ha dedotto la necessità di una valutazione concreta e comparativa della pericolosità sociale e della propria situazione familiare, caratterizzata dalla presenza di una figlia minorenne. A seguito dell’ordinanza istruttoria o cautelare del Tribunale, ha inoltre prodotto documentazione sui redditi propri e della coniuge, sostenendo di contribuire in misura predominante al mantenimento della famiglia e della figlia. L’Amministrazione ha rivalutato la posizione comparando la pericolosità del ricorrente con la situazione familiare, ma non ha replicato sulla documentazione reddituale prodotta né verificato adeguatamente il concreto contributo economico del ricorrente e la capacità della coniuge di provvedere autonomamente al mantenimento della figlia.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare proposta con i motivi aggiunti e ha sospeso l’efficacia del secondo diniego, rinviando la trattazione di merito all’udienza pubblica del 20 maggio 2026. Il giudice ha ritenuto che, in presenza di reati ostativi, la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica debba essere bilanciata con i diritti fondamentali dello straniero mediante una valutazione concreta della gravità dei reati e della personalità del soggetto. La rivalutazione amministrativa non è stata ritenuta sufficiente, poiché non risultava adeguatamente considerata la documentazione relativa ai redditi del ricorrente e della coniuge e al contributo economico destinato al mantenimento della figlia minorenne. La sospensione è stata disposta senza escludere che l’Amministrazione possa nuovamente determinarsi, previa verifica del contributo economico del ricorrente e della coniuge, della capacità autonoma della coniuge anche considerando eventuali ausili pubblici, e di una nuova valutazione comparativa della pericolosità sociale. Le spese della fase cautelare sono state compensate per il carattere interlocutorio della decisione.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare collegiale; nel caso concreto ha costituito la base processuale per la sospensione dell’efficacia del diniego impugnato.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità della parte a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati insieme all’art. 52 d.lgs. 196/2003 a sostegno dell’oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • In presenza di reati ostativi all’ingresso o alla permanenza dello straniero, l’Amministrazione non può fondare il diniego del titolo di soggiorno su una valutazione automatica dei precedenti penali, ma deve bilanciare la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica con i diritti fondamentali dello straniero mediante un accertamento concreto della gravità dei fatti e della sua effettiva pericolosità sociale.
  • La valutazione della pericolosità sociale deve essere comparata con la situazione familiare dello straniero, soprattutto quando sia coinvolto il mantenimento di una figlia minorenne; il riesame deve considerare in concreto il contributo economico del richiedente, quello della coniuge e la sua capacità autonoma di provvedere alla minore, anche alla luce di eventuali ausili pubblici.
  • Quando il giudice dispone o sollecita una rivalutazione amministrativa e il privato produce documentazione rilevante sui propri redditi e sulla situazione familiare, l’Amministrazione deve esaminarla specificamente e non può limitarsi a una comparazione astratta tra precedenti penali e presenza di familiari.
  • La sospensione cautelare del diniego del permesso di soggiorno può essere disposta anche in via interlocutoria, lasciando all’Amministrazione il potere di rideterminarsi dopo aver completato gli accertamenti sulla situazione familiare ed economica e sulla pericolosità sociale.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
SottomaterieDiniego e revoca per precedenti penaliLegami familiari e radicamento
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPonderazione degli interessi e interesse pubblicoDifetto di istruttoria

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.