Cassazione Penale, Ordinanza n. 28687/2025 del 05/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che, in parziale riforma della decisione di primo grado, gli aveva riconosciuto la circostanza attenuante del fatto di lieve entità ex art. 62, n. 4 c.p., confermando però la responsabilità penale per un furto in abitazione aggravato e per la violazione del provvedimento di foglio di via obbligatorio. Con il primo motivo ha denunciato l'illogicità della motivazione sulla responsabilità per il capo A, sostenendo una diversa ricostruzione dei fatti; la Corte ha rilevato che la doglianza non deduceva ritualmente un travisamento della prova e si limitava a proporre una lettura alternativa delle risultanze, senza confrontarsi compiutamente con la motivazione della sentenza impugnata, che valorizzava le dichiarazioni della persona offesa e il successivo riconoscimento fotografico. Con il secondo motivo ha dedotto erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione sul capo B, assumendo l'illegittimità del foglio di via obbligatorio e la mancanza di adeguata istruttoria sulla prognosi di pericolosità; la Corte ha giudicato il motivo inammissibile perché già in appello era stato articolato in modo generico e, comunque, anche il ricorso ripeteva deduzioni assertive prive di specifica indicazione degli elementi a sostegno.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo privo di specifiche censure di legittimità, perché volto soltanto a prospettare una diversa lettura del fatto e delle prove, senza un rituale dedotto travisamento della prova e senza criticare adeguatamente la motivazione della sentenza di merito. Ha ritenuto il secondo motivo inammissibile, rilevando l'inammissibilità già del motivo di appello per genericità e confermando a sua volta la genericità della doglianza in cassazione. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ravvisando profili di colpa nell'evidente inammissibilità dell'impugnazione.
Norme richiamate
art. 62, n. 4 c.p.
Richiamato per il riconoscimento in appello della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, con conseguente parziale riforma della sentenza di primo grado.
art. 624-bis c.p.
Norma incriminatrice del reato principale contestato nel capo A, confermato in appello e non sindacabile in cassazione nei termini prospettati dal ricorrente.
art. 625 c.p.
Indicata come aggravante del reato contestato nel capo A.
art. 76, comma 3, d.lgs. n. 159 del 2011
Norma incriminatrice del capo B, confermata in appello; il ricorrente ne ha contestato l'applicazione deducendo l'illegittimità del foglio di via obbligatorio.
art. 591, comma 4, c.p.p.
Richiamato per rilevare l'inammissibilità del motivo di appello, che si riflette sull'inammissibilità del motivo di ricorso in cassazione.
art. 616 c.p.p.
Base per la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento della somma alla Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile.
Corte cost. n. 186 del 13/06/2000
Richiamata per giustificare la condanna pecuniaria alla Cassa delle ammende in presenza di colpa nell'inammissibilità dell'impugnazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non è consentito sollecitare una mera rivalutazione del merito o proporre una ricostruzione alternativa dei fatti, se non si deduce specificamente un vizio di motivazione nei limiti del controllo di legittimità o un rituale travisamento della prova.
- Il travisamento della prova non può essere denunciato mediante il semplice rinvio ad atti difensivi o mediante una generica elencazione delle risultanze istruttorie: occorre indicare con precisione l'errore percettivo della decisione impugnata e il suo decisivo rilievo.
- La censura è inammissibile quando non si confronta in modo puntuale con la motivazione della sentenza impugnata e non ne evidenzia specifiche illogicità manifeste.
- È inammissibile in cassazione il motivo che riproduce doglianze già formulate in appello in modo generico, senza specifica indicazione degli elementi fattuali e giuridici posti a fondamento della censura.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per profili di colpa, il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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