Sentenza n. 332/2026 - Latina, Sezione 1
per l'annullamento della Determinazione n. G06958 DEL 30/5/2018 – Direttore Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca, Usi Civici della Regione Lazio
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Determinazione regionale che disponeva di dare seguito al procedimento di legittimazione dell'occupazione abusiva di terreni appartenenti al demanio civico della collettività di Fondi a favore di una privata
Esito
Favorevole al resistente (regione e controinteressata)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Comune di Fondi ha impugnato la determinazione regionale deducendo, con il primo motivo, la violazione e falsa applicazione dell'art. 9 della legge n. 1766/1927, sostenendo che la controinteressata non potesse essere dichiarata legittimata perché tale qualità sarebbe spettata a un terzo, già concessionario dei terreni e parte di un contenzioso davanti al giudice ordinario. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione e falsa applicazione della legge, sostenendo che i terreni non fossero oggettivamente suscettibili di legittimazione in ragione della loro destinazione urbanistica. La Regione ha eccepito l'inammissibilità del ricorso, ritenendo la determinazione impugnata un atto meramente endoprocedimentale e privo di lesività immediata.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile, senza esaminare i motivi di merito. La determinazione impugnata è stata qualificata come atto endoprocedimentale, collocato nella fase istruttoria e preparatoria del procedimento di legittimazione dell'occupazione di terreni gravati da uso civico. Essa non conferisce ancora la legittimazione né produce una lesione immediata e diretta della posizione del Comune. La disciplina regionale prevede che la legittimazione sia disposta con una successiva apposita determinazione del direttore regionale competente; inoltre, ai sensi degli artt. 15, 16 e 30 del r.d. n. 332/1928, la proposta deve essere pubblicata per consentire le opposizioni degli enti aventi diritto, incluso il Comune, e dei possessori, i quali possono anche presentare domanda di legittimazione. Poiché la determinazione conclusiva non risultava ancora adottata, il Comune avrebbe potuto far valere le proprie ragioni mediante gli strumenti partecipativi e oppositivi previsti dal procedimento, non essendo attuale l'interesse all'impugnazione giurisdizionale dell'atto preparatorio. Le spese sono state compensate per la peculiarità della materia e perché la controversia riguardava enti pubblici.
Norme richiamate
art. 9 l. 16 giugno 1927, n. 1766
Disciplina i presupposti della legittimazione delle occupazioni di terreni gravati da uso civico; il giudice la richiama insieme all'art. 10 quale disciplina statale ancora vigente.
art. 10 l. 16 giugno 1927, n. 1766
Richiamato quale parte della disciplina statale della legittimazione delle occupazioni di terreni gravati da uso civico.
artt. 15, 16 e 30 r.d. n. 332/1928
Prevedono la pubblicazione della proposta di legittimazione e la possibilità, per gli enti aventi diritto e per i possessori delle terre, di proporre opposizione entro trenta giorni; tali strumenti partecipativi escludono la lesività immediata dell'atto preparatorio.
art. 17, comma 9, l.r. Lazio n. 10/2026
Alla legittimazione delle occupazioni dei terreni di cui al comma 1 provvede la Regione attraverso l’adozione, da parte del direttore regionale competente in materia di usi civici, di apposita determinazione.
La legittimazione si perfeziona mediante una successiva determinazione conclusiva del direttore regionale competente; l'atto impugnato, anteriore a tale determinazione, ha natura endoprocedimentale.
art. 73 c.p.a.
Richiamato in relazione al deposito della memoria del Comune; non assume rilievo decisorio.
Massime di principio
- Un atto amministrativo endoprocedimentale è impugnabile autonomamente soltanto quando produca una lesione immediata, diretta e attuale; non è invece impugnabile, per carenza di interesse, l'atto preparatorio che si limiti a disporre la prosecuzione dell'istruttoria senza definire il procedimento né attribuire il bene della vita.
- Quando la disciplina procedimentale prevede una successiva determinazione conclusiva e specifici strumenti di pubblicazione, opposizione e partecipazione, il destinatario o l'ente interessato deve utilizzare tali strumenti nella fase procedimentale, potendo impugnare l'atto finale lesivo, salvo che l'atto intermedio abbia effetti immediatamente lesivi.
- Nel procedimento di legittimazione dell'occupazione di terreni gravati da uso civico, la proposta o l'atto che dispone il seguito dell'istruttoria non equivale alla legittimazione definitiva, che si perfeziona soltanto con l'apposita determinazione dell'autorità competente.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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