Ordinanza n. 1223/2026 - Napoli, Sezione 5
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia del Decreto Dirigenziale n.13 del 19.1.2026 di presa d'atto di variante non sostanziale ad impianto di gestione di rifiuti pericolosi e non pericolosi ubicato nel Comune di Sparanise (CE), nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Decreto dirigenziale di presa d'atto di variante non sostanziale a un impianto autorizzato per la gestione di rifiuti pericolosi e non pericolosi
Esito
Favorevole al resistente (regione e operatore)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Comune di Sparanise ha impugnato, anche mediante motivi aggiunti, il decreto dirigenziale regionale che ha preso atto di una variante non sostanziale a un impianto di gestione di rifiuti pericolosi e non pericolosi ubicato nel territorio comunale, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. A sostegno della domanda cautelare il Comune ha prospettato il rischio che, nelle more del giudizio di merito, l'attività di gestione dei rifiuti fosse esercitata anche in difformità dalle autorizzazioni, con emissioni atmosferiche non controllate. Le controparti hanno inoltre sollevato eccezioni di inammissibilità, la cui valutazione è stata riservata al merito.
La decisione
Il TAR ha rigettato la domanda cautelare per difetto del periculum in mora richiesto dall'art. 55 c.p.a. Il pregiudizio prospettato non è stato ritenuto autonomamente riferibile al decreto impugnato, poiché questo riguarda soltanto una variante non sostanziale di un impianto già autorizzato e già in esercizio sulla base di precedenti autorizzazioni. I rischi gestionali e emissivi denunciati attengono quindi al regime ordinario dell'attività autorizzata, non alla modifica tecnica oggetto della presa d'atto; manca, di conseguenza, un pregiudizio attuale e cogente riconducibile all'atto impugnato. La valutazione delle eccezioni di inammissibilità è stata riservata alla fase di merito. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti costituite.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
periculum in mora richiesto per la concessione della tutela cautelare
La tutela cautelare richiede la dimostrazione di un pregiudizio grave, concreto e attuale, causalmente riferibile al provvedimento impugnato; non è sufficiente allegare rischi propri dell'attività amministrativa già autorizzata e preesistente.
Massime di principio
- Ai fini della concessione della tutela cautelare, il periculum in mora deve consistere in un pregiudizio attuale e cogente autonomamente riconducibile all'atto impugnato.
- Quando l'atto contestato riguarda una variante non sostanziale di un impianto già autorizzato e in esercizio, i rischi ordinari della gestione dell'impianto non dimostrano, di per sé, il periculum in mora riferibile alla variante.
- La domanda cautelare deve individuare un nesso concreto tra il pregiudizio prospettato e gli effetti propri del provvedimento impugnato; la mera possibilità di irregolarità nello svolgimento dell'attività autorizzata non è sufficiente.
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