Cassazione Civile, Ordinanza n. 22145/2025 del 31/07/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (proprietari)
La controversia
La lite nasce dalla successione di un soggetto che, con testamento olografo, aveva attribuito l'usufrutto di un compendio immobiliare alla figlia e la nuda proprietà ai di lei figli. Un altro figlio del de cuius continuava a occupare il bene. L'usufruttuaria conveniva l'occupante chiedendo rilascio e risarcimento per occupazione illegittima; l'occupante opponeva l'esistenza di un comodato concesso in vita dal padre. Dopo la morte dell'usufruttuaria, il giudizio veniva riassunto dai nudi proprietari. Il Tribunale accoglieva la domanda, escludendo il comodato; la Corte d'appello invece riteneva provata una concessione in comodato a termine, poi trasformata in comodato precario per inerzia del comodante, e ne faceva decorrere la cessazione solo da una richiesta del 2002, rigettando il risarcimento perché il danno da occupazione illegittima non era stato provato in concreto. I ricorrenti censuravano: 1) la negazione del danno come conseguenza naturale dell'occupazione senza titolo e la pretesa necessità di prova specifica dell'intenzione di locare il bene; 2) l'erronea valutazione delle presunzioni e degli indizi offerti per dimostrare la concreta fruttuosità del bene; 3) la motivazione asseritamente apparente sul punto; 4) l'asserito contrasto tra motivazione e dispositivo sulla estensione del comodato; 5) soprattutto, la violazione degli artt. 1809 e 1810 c.c. per avere la Corte d'appello trasformato automaticamente il comodato a termine in comodato precario e ritenuto che la tolleranza del comodante si fosse prolungata agli eredi.
La decisione
La Cassazione ha accolto il quinto motivo di ricorso, ritenendo errata la qualificazione data dalla Corte d'appello al rapporto di comodato. Ha affermato che, nel comodato con termine, l'obbligo di restituzione sorge automaticamente alla scadenza e la successiva inerzia del comodante, specie in ambito familiare, integra mera tolleranza, non la nascita di un nuovo comodato precario. Ha quindi escluso che la tolleranza del padre potesse proseguire in capo agli eredi e ha individuato nella data di apertura della successione il momento in cui l'occupazione è divenuta senza titolo. Gli altri motivi sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Brescia in diversa composizione anche per le spese di legittimità.
Norme richiamate
art. 1809 c.c.
Nel comodato con determinazione di durata, alla scadenza del termine sorge automaticamente l'obbligo di restituzione, senza necessità di richiesta del comodante; l'inerzia successiva non crea un nuovo rapporto a tempo indeterminato.
art. 1810 c.c.
La Corte lo richiama per distinguere il comodato precario dal comodato a termine e per escludere che la fattispecie potesse essere riqualificata come precaria per la sola mancata restituzione.
art. 1226 c.c.
Richiamato dai ricorrenti in tema di liquidazione del danno da occupazione senza titolo; la Corte di merito dovrà riesaminare la quantificazione in rinvio.
art. 1591 c.c.
Richiamato dai ricorrenti come parametro della domanda risarcitoria per ritardata restituzione/occupazione senza titolo.
art. 2043 c.c.
Richiamato dai ricorrenti quale base della domanda risarcitoria per occupazione illegittima.
art. 2056 c.c.
Richiamato dai ricorrenti come norma di rinvio per la liquidazione del danno.
art. 2697 c.c.
Richiamato dai ricorrenti sul riparto dell'onere probatorio in tema di danno da occupazione senza titolo.
art. 2727 c.c.
Richiamato dai ricorrenti per sostenere la prova presuntiva del danno e dei suoi presupposti.
art. 2729 c.c.
Richiamato dai ricorrenti per la prova per presunzioni dell'intenzione di mettere a frutto l'immobile e del danno.
art. 115 c.p.c.
Richiamato dai ricorrenti in relazione alla valutazione delle prove e delle allegazioni; la Cassazione osserva che il tema dovrà essere riesaminato nel giudizio di rinvio quanto al danno.
Massime di principio
- Nel comodato a termine, la scadenza determina ex lege l'obbligo di restituzione del bene; la mancata richiesta di rilascio da parte del comodante non vale, di per sé, come costituzione di un nuovo comodato precario.
- La mera tolleranza del godimento protratto del bene, specie nei rapporti familiari, non equivale a manifestazione di volontà contrattuale idonea a creare un titolo nuovo e giuridicamente vincolante.
- La tolleranza è un comportamento personale e non si trasmette automaticamente agli eredi del soggetto che l'abbia manifestata; con l'apertura della successione la situazione va valutata alla luce dei diritti del successore.
- Nel giudizio sul danno da occupazione sine titulo, la quantificazione resta rimessa al giudice del rinvio quando la cassazione investe la sola qualificazione del titolo e la decorrenza dell'illecito.
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